IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento per gli affari di giustizia

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Piotrowska  Iwona  Irena,  nata  a
Zawiercie  (Polonia) il 15 aprile 1958, cittadina polacca, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il  riconoscimento  del titolo accademico-professionale
polacco  "dyplom  Ukonczenia  Studiow Wyzszych" di cui e' in possesso
dal luglio 1982, rilasciato dall'Universita' Jagellonica di Cracovia,
ai   fini   dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio  in  Italia  della
professione di chimico;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 settembre 2001;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  chimico,  come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di Roma in data 10 ottobre 1995 e valido
fino al 6 maggio 2002, per lavoro subordinato;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Piotrowska Iwona Irena, nata a Zawiercie (Polonia) il
15 aprile   1958,   cittadina  polacca,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo dei chimici e l'esercizio della professione in Italia, fatta
salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto
delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 20 novembre 2001
                                    Il capo del Dipartimento: Tatozzi