L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 18 ottobre 2001,
- Premesso che:
   - con  deliberazione  18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella
     Gazzetta  Ufficiale,  Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, e
     successive  modificazioni  (di seguito: deliberazione n. 13/99),
     l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito:
     l'Autorita)   ha   adottato   la   disciplina  delle  condizioni
     tecnico-economiche  del  servizio  di vettoriamento dell'energia
     elettrica,  intendendosi  con  tale  espressione  il servizio di
     trasporto  dell'energia  elettrica  sulle reti per i clienti del
     mercato libero;
   - la   disciplina   di   cui   al   precedente   alinea,  adottata
     anteriormente   all'attuazione   della  direttiva  96/92/CE  del
     Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante
     norme  comuni  per il mercato interno dell'energia elettrica (di
     seguito: direttiva europea 96/92/CE), ha risposto ad esigenze di
     continuita'  con la disciplina per il vettoriamento e lo scambio
     dell'energia elettrica allora in vigore, ed ha assunto carattere
     di  transitorieta',  in  vista  di  una  successiva  riforma  da
     realizzarsi contestualmente all'avvio del sistema delle offerte,
     previsto  dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
     n.  79/99,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
     n.  75  del  31  marzo  1999 (di seguito: decreto legislativo n.
     79/99);
   - con  deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella
     Gazzetta   Ufficiale,  Supplemento  ordinario,  n.  235  del  31
     dicembre   1999   e   successive   modificazioni   (di  seguito:
     deliberazione  n.  204/99),  l'Autorita'  ha regolato la tariffa
     base,  i  parametri  e  gli altri elementi di riferimento per la
     determinazione  delle  tariffe dei servizi di distribuzione e di
     vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato.
- Visti:
   - la  legge  14  novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge n.
     481/1995);
   - la direttiva europea n. 96/92/CE;
   - il decreto legislativo n. 79/99;
   - il   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
     dell'artigianato,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del
     bilancio  e  della  programmazione  economica  26  gennaio 2000,
     pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3
     febbraio  2000,  come successivamente modificato e integrato dal
     decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
     dell'artigianato,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del
     bilancio  e  della  programmazione  economica  17  aprile  2001,
     pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del
     27 aprile 2001;
   - la deliberazione n. 13/99;
   - la deliberazione n. 204/99;
   - la  deliberazione  29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella
     Gazzetta   Ufficiale,  Supplemento  ordinario,  n.  235  del  31
     dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 205/99);
   - la  delibera  27 febbraio 2001 n. 37/01 (di seguito: delibera n.
     37/01);
   - gli  esiti  della consultazione avviata con la pubblicazione del
     documento per la consultazione "Riforma dei corrispettivi di uso
     delle reti da parte dei clienti del mercato libero e definizione
     di   una  disciplina  transitoria  del  dispacciamento"  diffuso
     dall'Autorita'  in  data  7  agosto  2001,  che  sottolineano la
     diffusa condivisione delle seguenti esigenze:
     a)consentire  una  verifica congiunta del vincolo tariffario ai
       ricavi  (V1)  per  le  controparti della medesima tipologia di
       contratti  di somministrazione, siano essi clienti del mercato
       libero o clienti del mercato vincolato;
     b)evitare di identificare una specifica componente tariffaria a
       copertura  dei  costi  di gestione dei contratti di acquisto e
       vendita  dell'energia  elettrica  per  i  clienti  del mercato
       vincolato  e  delle connesse funzioni commerciali che, essendo
       di   entita'   trascurabile  rispetto  al  totale  dei  costi,
       introdurrebbe   inefficienza  nell'erogazione  dei  servizi  e
       complessita'    nel    sistema    di    regolamentazione   dei
       corrispettivi;
     c)applicare  la componente UC3, a copertura degli squilibri del
       sistema  di  perequazione  dei costi di trasporto dell'energia
       elettrica  sulle  reti  di  trasmissione e di distribuzione, a
       tutti i clienti finali.
- Considerato che:
   - le  difformita'  evidenziate  in  premessa,  quanto alla vigente
     disciplina  del  trasporto  dell'energia elettrica, generano una
     disparita'  di  trattamento  tra clienti del mercato vincolato e
     clienti   del   mercato   libero,  e  che  tali  difformita'  si
     sostanziano nella diversa struttura dei corrispettivi di accesso
     ed   uso   delle   reti  applicati  ai  primi,  ai  sensi  della
     deliberazione n. 13/99, rispetto alla struttura delle componenti
     della  tariffa  di  fornitura dell'energia elettrica a copertura
     dei  costi  del  servizio  di trasporto applicata ai secondi, ai
     sensi della deliberazione n. 204/99;
   - sebbene    le    suddette   difformita'   fossero   giustificate
     dall'esigenza  di  rendere compatibile il regime di negoziazione
     dell'energia  elettrica  basato  sulla contrattazione bilaterale
     con  l'esigenza di salvaguardia della sicurezza di funzionamento
     del  sistema  elettrico,  esse, tuttavia, producono l'effetto di
     rendere l'onere del servizio di trasporto dell'energia elettrica
     sopportato  dal  cliente  sensibilmente  diverso,  a  parita' di
     caratteristiche della domanda, in funzione dell'appartenenza del
     cliente  stesso  al  mercato  libero  o  al  mercato  vincolato,
     rendendosi  pertanto  necessaria l'unificazione delle discipline
     sopra richiamate;
   - il decreto legislativo n. 79/99 prevede che:
     a)siano  rilasciate  concessioni  aventi  ad  oggetto esclusivo
       l'attivita'  di distribuzione dell'energia elettrica (articolo
       9,  comma  1),  intendendosi  quest'ultima  come  l'insieme di
       attivita'  preordinate  al  trasporto  ad  alla trasformazione
       dell'energia  elettrica  sulle reti con obbligo di connessione
       di terzi in un determinato ambito territoriale, secondo quanto
       proposto dall'Autorita' con la delibera n. 37/01;
     b)con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
       dell'artigianato  sia  attribuita  al  Gestore  della  rete di
       trasmissione  nazionale  la  concessione  delle  attivita'  di
       trasmissione  e  di  dispacciamento dell'energia elettrica sul
       territorio nazionale (articolo 3, comma 5);
   - da  quanto sopra considerato consegue che l'attivita' di vendita
     dell'energia  elettrica non e' affidata in esclusiva ai titolari
     delle suddette concessioni;
   - l'unificazione  della  regolazione  delle  condizioni economiche
     delle   attivita'   di  trasmissione,  di  dispacciamento  e  di
     distribuzione,  da  intendersi  come  costituenti il servizio di
     trasporto   dell'energia   elettrica  su  reti  con  obbligo  di
     connessione  di  terzi  (di  seguito:  servizio  di  trasporto),
     comporta   la   necessita'   di  regolare  i  corrispettivi  per
     l'attivita'   di   vendita  ai  clienti  del  mercato  vincolato
     specificamente ed autonomamente considerata;
   - il  rilascio delle richiamate concessioni esclude dall'ambito di
     dette  concessioni il servizio di misura dell'energia elettrica,
     il  quale  e' sottoposto, pertanto, ad un regime di accesso e di
     esercizio   basato   sul   riconoscimento   della   liberta'  di
     intrapresa;
   - per  la  determinazione  dei  vincoli  tariffari a copertura dei
     costi del servizio di trasporto dell'energia elettrica destinata
     ai  clienti  del  mercato  vincolato,  con  la  deliberazione n.
     204/99,  nonche'  per  la  determinazione  delle  componenti dei
     corrispettivi   del   servizio   di   trasporto   alle   imprese
     distributrici   dell'energia   elettrica  destinata  al  mercato
     vincolato, con la deliberazione n. 205/99, sono stati utilizzati
     i  medesimi livelli di costi impiegati per la determinazione dei
     corrispettivi  di  vettoriamento  di  cui  alla deliberazione n.
     13/99;
   - per  effetto  delle deliberazioni n. 13/99 e n. 204/99 il regime
     delle  prestazioni  patrimoniali imposte agli utenti dei servizi
     di  pubblica  utilita' nel settore dell'energia elettrica per il
     finanziamento   di   finalita'   generali   e'   articolato   in
     maggiorazioni  sui  corrispettivi di vettoriamento per i clienti
     del  mercato  libero, e in componenti delle tariffe di fornitura
     per i clienti del mercato vincolato;
   - l'unificazione della regolazione delle condizioni economiche per
     l'erogazione  del servizio di trasporto per tutti gli utenti dei
     servizi  di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica
     comporta  la  necessita'  di  ancorare  ai  corrispettivi per il
     servizio di trasporto le prestazioni patrimoniali imposte per il
     finanziamento  di  finalita'  di carattere generale afferenti al
     sistema  elettrico,  eccezion fatta per quelle che devono essere
     sostenute  esclusivamente  dai  clienti del mercato vincolato; e
     che   pertanto   l'imposizione   di  queste  ultime  prestazioni
     patrimoniali  dovra'  essere  legata  ai  corrispettivi  per  il
     servizio di vendita dell'energia elettrica ai medesimi;
   - la  disciplina  posta dal decreto legislativo n. 79/99 in ordine
     alle  attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia
     elettrica  prevede,  tra  l'altro, che il Gestore della rete non
     disponga  delle  infrastrutture  facenti  parte  della  rete  di
     trasmissione    nazionale,    dovendo    stipulare,   ai   sensi
     dell'articolo  3,  comma  8,  del  medesimo decreto legislativo,
     apposite   convenzioni   con  le  societa'  che  ne  abbiano  la
     disponibilita'  per  disciplinare  gli  interventi di esercizio,
     manutenzione e sviluppo di dette infrastrutture;
   - le   disposizioni   dell'articolo   3,  comma  10,  del  decreto
     legislativo  n.  79/99  prevedono  che il Gestore della rete sia
     remunerato  secondo  criteri  di  efficienza  economica  per  le
     attivita'  di  competenza  svolte con la propria organizzazione;
     che l'Autorita', secondo quanto disposto dal medesimo articolo e
     comma,  ha  individuato nel criterio dei costi riconosciuti e la
     forma  di  remunerazione  delle predette attivita' che, ad oggi,
     consente l'introduzione di un adeguato livello di incentivazione
     del  medesimo Gestore della rete all'efficienza economica; e che
     detta remunerazione si sostanzia nel riconoscimento di una quota
     fissa,  determinata  dall'Autorita',  del  corrispettivo  per  i
     servizi di trasmissione e di dispacciamento;
   - il  corrispettivo  di  cui al precedente alinea, per la restante
     parte,  e'  destinato  alla  copertura  dei  costi sostenuti dai
     titolari  delle  infrastrutture  facenti  parte  della  rete  di
     trasmissione  nazionale;  e  che  detta  parte non dipende dalle
     decisioni imprenditoriali assunte dal Gestore della rete, bensi'
     e'  principalmente funzione del volume del servizio di trasporto
     erogato;
   - ogni    forma    di    flessibilita'    tariffaria,    derivante
     dall'applicazione  delle  opzioni tariffarie, in capo al Gestore
     della  rete inciderebbe non gia' sui ricavi dello stesso Gestore
     della  rete,  bensi'  sui  ricavi  dei  soggetti  titolari delle
     infrastrutture  di cui al precedente alinea, rendendo totalmente
     inefficace  la  previsione  di  opzioni tariffarie per i clienti
     finali come strumento di adeguamento dei corrispettivi applicati
     ai  costi  effettivi  di  erogazione  dei  servizi  da parte del
     soggetto responsabile dei medesimi costi;
   - in  conseguenza  di  quanto sopra illustrato, per il servizio di
     trasporto dell'energia elettrica il regime di regolazione basato
     sulle  opzioni  tariffarie  non puo' essere applicato al Gestore
     della rete;
   - la   definizione   di   un   regime  di  regolazione  tariffaria
     asimmetrica,  da  intendersi  tale  in ragione del fatto che non
     sarebbe  possibile prevedere l'offerta di opzioni tariffarie per
     la  remunerazione del servizio di trasporto erogato direttamente
     dal  Gestore  della  rete  ai  clienti finali, determinerebbe, a
     danno   di  questi  ultimi,  una  situazione  di  disparita'  di
     trattamento  nei confronti degli altri clienti finali connessi a
     reti  di  distribuzione  in alta tensione, a parita' delle altre
     condizioni e caratteristiche tecniche;
- Ritenuto che:
   - sia  necessario  riformare,  ai sensi dell'articolo 2, comma 12,
     lettera   d),   della   legge   n.  481/95,  la  disciplina  dei
     corrispettivi  per il servizio di trasporto in vigore al fine di
     evitare  difformita'  ingiustificate  di trattamento tra clienti
     del mercato vincolato e clienti del mercato libero, a parita' di
     servizio erogato;
   - quanto  previsto  dal  precedente  alinea  non  sia perseguibile
     tramite l'estensione dell'attuale disciplina del vettoriamento a
     tutta  l'energia  elettrica  oggetto  del servizio di trasporto,
     cio'  che  renderebbe  una  tale disciplina incompatibile con il
     funzionamento  del  sistema  delle offerte di cui all'articolo 5
     del  decreto legislativo n. 79/99, e che quindi sia opportuna, a
     tal  fine,  l'estensione  del regime di regolazione basato sulle
     opzioni tariffarie, posto dalla deliberazione n. 204/99;
   - tale impostazione, in ragione della flessibilita' che garantisce
     agli  esercenti  i servizi di pubblica utilita', sia in grado di
     assicurare  la continuita' alla copertura dei costi riconosciuti
     per  il  servizio di trasporto e la salvaguardia degli obiettivi
     economico-finanziari  dei  medesimi  esercenti, come determinati
     con riferimento al periodo di regolazione 2002-2003;
   - al fine di evitare disparita' di trattamento tra clienti finali,
     l'assunzione   dei   rapporti   commerciali  aventi  ad  oggetto
     l'erogazione  del  servizio  di trasporto a detti clienti, e, di
     conseguenza,  la  definizione  di  opzioni  tariffarie,  debbano
     essere   previste   per   i   soli   esercenti   l'attivita'  di
     distribuzione dell'energia elettrica;
   - sia opportuno che, transitoriamente, il servizio di misura per i
     clienti  finali continui ad essere svolto dall'impresa esercente
     il  servizio  di trasporto, alla cui rete ciascun cliente finale
     e' connesso;
   - per ragioni di gradualita' nel passaggio dal regime in esclusiva
     a  quello in cui una molteplicita' di soggetti potra' esercitare
     il  servizio di misura, sia pertanto preferibile coprire i costi
     di  tale  attivita'  attraverso una specifica componente inclusa
     nei  corrispettivi  per  il  servizio  di  trasporto;  e che sia
     inoltre    opportuno   stabilire   disposizioni   di   carattere
     transitorio   atte   a   consentire   continuita'   e   certezza
     nell'esercizio di tale servizio;
   - 	il  riordino  delle  disposizioni  dell'Autorita' in materia di
     condizioni  tecnico-economiche  dei  servizi  di  trasporto,  di
     misura  e  di  vendita  dell'energia  elettrica, nonche' il loro
     coordinamento   con  le  richiamate  innovazioni,  possa  essere
     opportunamente  realizzato  sotto  la  forma  di  un unico corpo
     normativo,  denominato  Testo  Integrato,  con  valore  in parte
     ricognitivo  ed  in  parte  innovativo,  nei  sensi  di cui alle
     considerazioni   che   precedono,   cosi'   razionalizzando   ed
     armonizzando le disposizioni gia' vigenti o di nuova emanazione,
     dettate in materia dall'Autorita'.

                              DELIBERA
                             Articolo 1
                   Approvazione di Testo Integrato

1.1	E' approvato il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorita'
     per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
     trasporto,  di  misura  e  di vendita dell'energia elettrica (di
     seguito:  Testo  Integrato),  allegato alla presente delibera di
     cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).