Alle Amministrazioni dello Stato
                                  Agli  uffici  centrali di bilancio,
                                  uffici  di Ragioneria e agli uffici
                                  centrali di Ragioneria
                                  Alle  Ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato

  Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997;
  Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998;
  Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998;
  Regolamento (CE) n. 1478/00 del Consiglio del 19 giugno 2000;
  Legge  3  novembre  1992,  n.  454; legge 17 dicembre 1997, n. 433;
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
  Circolare n. 32 del 4 ottobre 2001;
  Circolare n. 39 del 5 novembre 2001.

  Con la presente circolare vengono impartite - in applicazione della
normativa  sull'adozione  dell'euro  -  le  disposizioni necessarie a
disciplinare  il  passaggio  definitivo  all'euro  per  la  parte che
attiene  ai  pagamenti  da e per l'estero delle amministrazioni dello
Stato.
  Ai fini della presente circolare si specifica che:
    per  "richiesta  di pagamento" si intendono i modelli OC 831 e OC
718;
    per   "valuta"  si  intendono  le  divise  diverse  dalle  unita'
monetarie nazionali degli Stati che adottano l'euro;
    per  "eseguito"  si  intende  l'invio  dell'ordine  di esecuzione
all'Ufficio italiano dei cambi;
    gli importi soggetti alle conversioni in euro sono:
      le  anticipazioni,  che corrispondono all'importo del titolo di
spesa    emesso   a   favore   della   contabilita'   speciale   3000
"Movimentazione fondi con l'estero";
      gli  importi  da  pagare,  se  espressi  nelle unita' monetarie
nazionali dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea.

1. Chiusura dell'esercizio finanziario 2001.
  In  considerazione  dei  termini  di  chiusura  delle  contabilita'
dell'esercizio finanziario 2001, il Dipartimento del tesoro da' corso
alle richieste di pagamento all'estero pervenute entro il 14 dicembre
2001 e da pagare necessariamente in conto esercizio 2001.
  A  tal  fine le amministrazioni devono riportare sulle richieste di
pagamento,  nello  spazio  previsto  nella  causale,  la  scritta ben
visibile "da pagare entro l'esercizio 2001".
  Tutte  le  richieste  di pagamento che non rientrano nel caso sopra
specificato  vengono  eseguite a partire da gennaio 2002; gli importi
in  esse  indicati sono convertiti a cura del Dipartimento del tesoro
secondo i criteri di conversione di seguito illustrati.
  Dal  2002  i  pagamenti  nei  Paesi  aderenti  all'Unione monetaria
vengono effettuati in euro, ove non siano espressi in valuta.

2.  Conversione  dei  pagamenti  da  effettuare  in  unita' monetarie
nazionali/euro.
  Gli  importi  da  pagare contenuti nelle richieste di pagamento non
eseguite  entro  il  mese  di dicembre 2001, ove siano espressi nelle
unita'  monetarie  nazionali  dei Paesi aderenti all'Unione monetaria
europea, sono convertiti e pagati in euro.
  Le operazioni di conversione vengono effettuate in due fasi:
    a) conversione dell'importo da pagare;
    b) conversione dell'anticipazione;
      a1)  se  l'importo  da  pagare e' individuato ed espresso nella
unita'  monetaria  nazionale  - es.: da pagare 100 franchi belgi - si
procede  alla  conversione in euro dell'importo da pagare, sulla base
dei tassi fissi di conversione riportati nel regolamento (CE) 2866/98
e  nel regolamento (CE) n. 1478/00, e all'arrotondamento al centesimo
di euro secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e 5 del regolamento
(CE) 1103/97;
      a2)   se   l'importo   da  pagare  e'  individuato  sulla  base
dell'indicazione generica "valuta locale pari a lire" si procede alla
conversione in euro dell'anticipazione;
      b) l'anticipazione  viene  convertita in euro e l'importo viene
arrotondato a due decimali.
  Nel   caso  di  mancata  coincidenza  tra  l'importo  da  pagare  e
l'anticipazione, si mantiene fermo l'importo da pagare.
  Le   eventuali  differenze  sono  regolate,  previa  compensazione,
rispettivamente   a  credito  o  a  debito  della  pertinente  unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  Al  fine  di  semplificare  le  operazioni di passaggio all'euro e'
opportuno che, gia' a partire dal 1 dicembre 2001, le amministrazioni
riportino sulle richieste di pagamento l'indicazione espressa in euro
degli  importi  da  pagare  e  calcolino l'anticipazione in euro, pur
emettendo   i  titoli  in  lire  fino  alla  chiusura  dell'esercizio
finanziario 2001.

3.  Conversione  degli importi contenuti nelle richieste di pagamento
per le quali non e' stata emessa anticipazione nell'esercizio 2001.
  Le   amministrazioni   che   predispongono  in  corso  di  chiusura
dell'esercizio  finanziario  2001  le  richieste  di pagamento, i cui
titoli  di  spesa  per  l'anticipazione saranno emessi in conto 2002,
determinano gli importi da pagare direttamente in euro.
  In  particolare  le  amministrazioni,  che emettono titoli di spesa
relativi  a  piu' modelli OC gia' predisposti, convertono gli importi
da  pagare  indicati sui modelli OC stessi avendo cura di controllare
che  il  totale  derivante  dalle  singole  conversioni  coincida con
l'importo  del  titolo  da emettere e per il quale l'impegno e' stato
convertito  in  euro,  sulla  base  delle  disposizioni  di  cui alla
circolare n. 39 del 5 novembre 2001.
  In  caso di differenza tra la sommatoria degli importi indicati nei
singoli  modelli  OC  e  l'impegno,  le  amministrazioni provvedono a
rideterminare  la  somma  da  pagare  ovvero,  qualora  necessario, a
richiedere  ai  competenti  uffici  centrali di bilancio le modifiche
dell'impegno stesso.

4. Pagamenti da effettuare in valuta.
  Al  fine di agevolare il passaggio all'euro e di evitare per quanto
possibile  rinvii  di  documenti,  si invitano le amministrazioni che
devono  effettuare pagamenti in valuta a calcolare l'anticipazione in
euro  gia' dal 1 dicembre 2001, pur continuando ad emettere il titolo
di spesa in lire.
  Si  rammenta  che  i  cambi si riferiscono ad 1 euro contro valuta,
pertanto l'anticipazione deve essere determinata come segue:
    si divide l'iniporto da pagare in valuta per il relativo tasso di
cambio  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, utilizzandolo per intero
e senza troncature o arrotondamenti; l'importo in euro cosi' ottenuto
si arrotonda al centesimo.
  Tale  calcolo  deve  essere  effettuato  tutte  le  volte in cui e'
predeterminato l'ammontare in valuta estera da pagare.
  In  tutti gli altri casi le amministrazioni devono indicare la sola
divisa di pagamento tramite la formula "valuta locale (o valuta) pari
a euro", in quanto l'importo da pagare viene univocamente determinato
al cambio del giorno dell'operazione.
  Non  sono accettate anticipazioni calcolate sulla base del rapporto
di cambio valuta/euro.
  Si  specifica che il tasso di cambio deve essere quello piu' vicino
alla  data  di  emissione  del titolo di spesa, al fine di ridurre il
piu' possibile il rischio che le anticipazioni si rivelino incongrue.
  Le  differenze derivanti dalla incongruita' dell'anticipazione sono
a carico delle amministrazioni richiedenti.

5. Modulistica.
  In   attesa   della   imminente   emanazione   del  regolamento  di
semplificazione  delle procedure di pagamento da e per l'estero delle
amministrazioni  dello  Stato, di cui alla legge 8 marzo 1999, n. 50,
art.  1,  allegato 1, n. 43, e delle relative norme di attuazione, le
amministrazioni  continuano  ad  utilizzare la modulistica esistente,
usando  l'accortezza di applicarvi la stampigliatura ben visibile che
trattasi di importi espressi in euro.

6.  Modalita'  di conversione della contabilita' 3000 "Movimentazione
fondi con l'estero"
  Secondo  quanto stabilito dalla circolare n. 32 del 4 ottobre 2001,
alla  data  del 31 dicembre 2001 viene convertito il saldo risultante
sulla  contabilita' speciale 3000; alla stessa data viene determinato
il totale degli importi pagati e convertiti in euro.
  L'importo  residuale,  derivante  dagli  importi  non  pagati al 31
dicembre  2001  e  giacenti  sulla  contabilita'  speciale 3000 viene
convertito  sulla  base della sommatoria risultante dalla conversione
in dettaglio in euro di detti singoli importi.
  Le   eventuali  differenze  sono  regolate,  previa  compensazione,
rispettivamente   a  credito  o  a  debito  della  pertinente  unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  La presente circolare e' stata concordata con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
    Roma, 30 novembre 2001
                                   Il dirigente generale: Carpentieri