Alle Imprese interessate
                              Alle Banche concessionarie
                              Agli Istituti collaboratori
                              All'A.B.I.
                              All'ASS.I.LEA.
                              All'ASS.I.RE.ME.
                              Alla CONFINDUSTRIA
                              Alla CONFAPI
                              Alla CONFCOMMERCIO
                              Alla CONFESERCENTI
                              All'ANCE
                              Al   Comitato  di  coordinamento  delle
                              confederazioni artigiane
   PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE
   Il    Programma    Operativo    Nazionale    (P.O.N.)    "Sviluppo
imprenditoriale  locale",  approvato dalla Commissione della U.E. con
decisione  C(2000)2342  dell'8.8.2000,  con  la  misura 2, "Pacchetto
integrato  di  agevolazioni"  -  PIA,  ha  previsto  un nuovo sistema
agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto
dei  relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica
le  procedure  di accesso e di concessione delle agevolazioni. In tal
modo,  le  imprese che intendono realizzare un'iniziativa pluriennale
di   sviluppo,   completa   ed   articolata   in   diversi  programmi
singolarmente   suscettibili   di   essere  oggetto  di  agevolazioni
finanziarie,  possono  richiedere,  con  un'unica  domanda,  tutte le
diverse agevolazioni concedibili, unificando le procedure di accesso,
di istruttoria e di concessione.
   Il  Comitato  di Sorveglianza del P.O.N. "Sviluppo imprenditoriale
locale",   nella   seduta   del  10  luglio  2001,  ha  approvato  il
"Complemento  di  Programmazione"  relativo  alla  seconda  modalita'
operativa  della  suddetta  misura,  denominata  "PIA formazione", la
quale  e'  finalizzata  alla  concessione di agevolazioni finanziarie
alle  imprese  che,  nell'ambito  di  una  propria  unita' produttiva
ubicata nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a
titolo  dell'obiettivo  1  (Campania,  Puglia,  Basilicata, Calabria,
Sicilia  e  Sardegna), intendono realizzare un'iniziativa consistente
in  un  programma  di  investimento  agevolabile  dalla  legge 488/92
"settore  industria", con esclusione dei cosiddetti "grandi progetti"
come  definiti dalla medesima legge 488/92, che preveda un incremento
occupazionale   considerevole,   ed  in  un  correlato  programma  di
formazione  ammissibile agli "incentivi alla formazione". Nell'ambito
delle suddette iniziative puo' essere richiesta, dalle sole piccole e
medie   imprese   (PMI)  e  con  l'esclusione  di  quelle  artigiane,
l'attivazione del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 15 della
legge 266/97.
   1. CRITERI DI CARATTERE GENERALE
   1.1 Ai sensi della presente circolare si intende per
   a)  legge 488/92: l'articolo 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992,
n.  415,  convertito  dalla  legge  19 dicembre 1992 n. 488 e tutti i
relativi  provvedimenti  attuativi  per il "settore industria" di cui
alla  lettera a) del punto 2.2 del Testo Unico delle Direttive per la
concessione  e  l'erogazione delle agevolazioni approvato con Decreto
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 3
luglio   2000,   vigenti   alla  data  di  apertura  dei  termini  di
presentazione  delle domande di agevolazioni per il "PIA formazione".
Per comodita' si ricorda che i provvedimenti attualmente vigenti sono
il  citato  Decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato  3  luglio 2000 (Direttive), il Decreto del Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n.
527  (Regolamento),  e  successive  modificazioni  e integrazioni, la
circolare  14  luglio 2000, n. 900315 come modificata dalla circolare
n. 900119 del 23.02.2001;
   b)  incentivi  alla  formazione:  la  misura  3  del PON "Sviluppo
imprenditoriale  locale",  attivata nel rispetto del Regolamento (CE)
n.  68/2001  della  Commissione  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 13.01.2001.
   c) Fondo Centrale di Garanzia: l'art.15 della legge 266/97 e tutti
i  relativi provvedimenti attuativi vigenti alla data di apertura dei
termini  di  presentazione  delle domande di agevolazioni per il "PIA
formazione". Per comodita' si ricorda che i provvedimenti attualmente
vigenti  sono il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  31  maggio  1999,  n.248, e il D.M. 3 dicembre 1999
concernente le condizioni di ammissibilita'.
   Il  "PIA  formazione",  pertanto,  permette  alle imprese di poter
accedere,  attraverso  un'unica procedura, alle agevolazioni previste
dalle normative di cui alle precedenti lettere a), b), e c).
   Al  fine  di  dare  una  completa, anche se schematica, panoramica
delle  predette  normative,  in  Appendice  vengono riportate singole
schede  sintetiche  per  ciascuna  di  esse  ad  eccezione  di quella
relativa  alle "attivita' formative", interamente regolamentata dalla
presente circolare.
   1.2  Il sistema agevolativo e' applicato utilizzando i bandi della
legge  488/92  "settore  industria".  Esso consente, sulla base delle
risorse   finanziarie  disponibili,  la  concessione  di  contributi,
previsti dalle singole misure di aiuto, alle imprese che avendo fatto
domanda per il relativo bando 488/92 "settore industria", a fronte di
un  previsto  incremento  occupazionale  pari  ad  almeno  30 unita',
prevedano  anche  la  realizzazione  di  un  programma  di formazione
ammissibile agli "incentivi alla formazione"; e' anche possibile, per
le  sole  PMI,  ad  eccezione  delle  imprese  artigiane, ottenere la
"prenotazione" delle risorse del Fondo Centrale di Garanzia.
   1.3  Le  risorse  finanziarie  disponibili  per ciascun bando sono
stabilite  dal  Ministro  delle  attivita'  produttive  con  apposito
decreto.  Il  Ministero  provvede  alla  ripartizione  delle  risorse
disponibili  per il bando, tra le regioni ammissibili, sulla base dei
criteri  stabiliti  dal  CIPE  per il riparto delle risorse destinate
alle  aree depresse. Ai fini della concessione delle agevolazioni, le
risorse assegnate a ciascuna regione vengono, a loro volta, ripartite
in proporzione alle risorse che ogni regione assegna alla graduatoria
ordinaria  ed  a  quella  speciale. La concessione delle agevolazioni
avviene  sulla  base  della  posizione  assunta  dalle  iniziative in
ciascuna  graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla
prima   fino  all'esaurimento  dei  fondi  disponibili  per  ciascuna
graduatoria  per  il  bando di riferimento. Ai fini della concessione
delle  agevolazioni  si  tiene  conto,  con  riferimento  a  ciascuna
graduatoria,  della  riserva  a favore delle piccole e medie imprese,
stabilita  dal  predetto  decreto, il cui importo, comunque, non puo'
essere  inferiore  al  70%  dei  fondi disponibili. Per l'istruttoria
delle  iniziative,  il  Ministero  si  avvale  delle  banche  o delle
societa'   di  servizi  controllate  da  banche,  cosiddette  "banche
concessionarie", convenzionate con lo stesso Ministero.
   1.4  Le  agevolazioni concesse vengono rese disponibili secondo le
modalita'  previste  da  ciascuna  singola  misura  di  aiuto  per la
relativa attivita'.
   1.5  A  conclusione dei singoli programmi compresi nell'iniziativa
agevolata,  l'impresa  e,  nei casi previsti per il solo programma di
investimento  di cui alla legge 488/92, la societa' di leasing devono
produrre  le  relative  documentazioni  finali  di  spesa. Oltre alla
relazione   finale   prevista   dalla  legge  488/92,  a  conclusione
dell'intera  iniziativa,  la  banca  concessionaria, sulla base delle
documentazioni  di  spesa  e  degli  accertamenti condotti, redige un
rapporto  conclusivo  sull'iniziativa. Sulla scorta di detto rapporto
conclusivo   e   delle  risultanze  degli  accertamenti,  di  cui  al
successivo   punto   9.5   sulla  realizzazione  dell'iniziativa,  il
Ministero  emana  il  decreto  di  concessione  definitiva  e dispone
l'erogazione,  in  favore  dell'impresa  e,  nei casi previsti, della
societa' di leasing, di quanto eventualmente ancora dovuto.
   2. SOGGETTI BENEFICIARI
   2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste
dal  "PIA  formazione"  sono  gli  stessi previsti dalla legge 488/92
"settore  industria".  Poiche'  il  "PIA  formazione"  utilizza fondi
cofinanziati  sia da parte del F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) che del
F.E.S.R.  (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), non possono accedere
alle  agevolazioni  le  imprese  operanti nei settori agroindustriali
individuati  dai  seguenti codici di attivita' della "Classificazione
ISTAT  91":  15.10  - 15.20 - 15.30 - 15.40 - 15.51 - 15.60 - 15.70 -
15.83  -  15.89.3  -  15.91 - 15.92 - 15.93 - 15.94 - 15.95 - 15.97 e
16.00.
   2.2  Le  imprese  vengono  classificate di piccola, media o grande
dimensione  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dai  decreti  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 18
settembre   1997  e  del  27  ottobre  1997  e  dei  criteri  di  cui
all'allegato n.1 della presente circolare.
   3. INIZIATIVE AMMISSIBILI
   3.1  L'iniziativa agevolabile deve riguardare, necessariamente, un
programma   di   investimento,   riferito   ad  attivita'  economiche
cofinanziabili che siano ammissibili alle agevolazioni previste dalla
legge  488/92  con  un  incremento  occupazionale  pari  ad almeno 30
unita',  ed  un  correlato  programma  di formazione ammissibile agli
"incentivi  alla  formazione".  Sono, comunque, escluse le iniziative
che  prevedono programmi di investimento complessivamente ammissibili
superiori  a  € 25.822.844,95 e quelli assoggettabili alla disciplina
multisettoriale  degli aiuti ai grandi progetti d'investimento. Puo',
inoltre,  essere  "prenotata",  per  le  sole  PMI  che  ne  facciano
richiesta,  con l'esclusione delle imprese artigiane, la garanzia del
Fondo  Centrale  di  Garanzia  a  fronte  di  eventuali finanziamenti
bancari  necessari  per  la  copertura del fabbisogno derivante dalla
realizzazione  dell'iniziativa agevolata. Si precisa che l'iniziativa
deve  riguardare  un'unita'  produttiva ubicata nei territori ammessi
agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1.
   La  durata complessiva dell'iniziativa agevolata non puo' superare
i 48 mesi a partire dalla data del decreto di concessione provvisoria
delle  agevolazioni.  Il  Ministero  puo',  eventualmente  ed in casi
eccezionali,  concedere  una  sola  proroga  di  non oltre 6 mesi, su
richiesta   debitamente  motivata  dall'impresa  inviata  alla  banca
concessionaria   e  da  quest'ultima  confermata.  Sono  fatti  salvi
eventuali   termini   di   ultimazione   piu'   restrittivi   imposti
dall'utilizzo dei fondi della Unione Europea.
   3.2 "Programma d'investimento"
   Per  programma  d'investimento  si intende il programma volto alla
realizzazione degli investimenti fissi, ammissibili alle agevolazioni
della legge 488/92.
   3.3 "Programma di formazione"
   Per  "programma  di  formazione" si intende un programma, connesso
con gli obiettivi del programma d'investimento, per la formazione dei
nuovi   assunti   e/o   la   qualificazione,   l'aggiornamento  e  la
specializzazione   del   personale   gia'   dipendente   dell'impresa
beneficiaria   occupati   presso   l'unita'   produttiva  interessata
dall'iniziativa stessa, e riferito alle seguenti aree tematiche:
   a)   tecnologie   dell'informazione   e  delle  comunicazioni,  in
particolare nell'ambito delle nuove tecnologie informatiche;
   b) ricerca e sviluppo;
   c) internazionalizzazione dell'impresa;
   d) cooperazione interaziendale;
   e) introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi;
   f) miglioramento di prodotti e/o processi gia' esistenti;
   g) innovazione tecnologica;
   h)  gestione d'impresa, in particolare la managerialita' dei ruoli
direttivi e il controllo finanziario;
   i) logiche di processo e certificazione per la qualita';
   j) tutela e valorizzazione dell'ambiente.
   Sono,  inoltre,  considerati ammissibili, in quanto propedeutici o
complementari alle attivita' formative:
   k)   gli   interventi  diretti  all'introduzione  di  strumenti  e
dispositivi  finalizzati  allo  sviluppo  di un sistema di formazione
continua  e  permanente all'interno dell'azienda e quelli di supporto
tecnico per lo svolgimento delle attivita' formative;
   l)  gli  studi  di  fattibilita'  e la progettazione del programma
formativo  finalizzati  all'analisi  dei  fabbisogni,  al bilancio di
competenze,   alla  definizione  delle  figure  professionali  e  dei
percorsi di formazione.
   Le suddette attivita' possono essere realizzate direttamente dalle
imprese   beneficiarie,   da   organismi  che  svolgono  abitualmente
attivita'  formative,  ovvero  da  persone  fisiche  o giuridiche con
particolari  competenze  professionali nell'area d'intervento. A solo
titolo esemplificativo le attivita' possono essere svolte attraverso:
   - moduli tradizionali svolti in aula;
   - moduli di tipo seminariale;
   - stages, attivita' pratiche di simulazione;
   -   percorsi,  individualizzati  o  non,  erogati  attraverso  gli
strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
   - addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
   -  percorsi  misti  basati sulla combinazione di piu' tipologie di
intervento.
   Le  imprese beneficiarie dovranno assicurare la disponibilita', ai
fini  delle  verifiche, della documentazione attestante l'idoneita' e
le  particolari  e  comprovate  competenze professionali nell'area di
intervento  degli  organismi  e/o delle persone cui viene affidato il
progetto  di  formazione  (es.  certificazione  di qualita' ISO 9000,
curricula, etc.).
   Ciascun   dipendente   dell'impresa   beneficiaria,   destinatario
dell'attivita'  formativa,  deve  risultare,  pena  la  revoca  delle
relative   agevolazioni   concesse,   iscritto  nel  libro  matricola
dell'impresa   beneficiaria   ed   occupato   nell'unita'  produttiva
interessata  dall'iniziativa  agevolata  fin dall'avvio della fase di
formazione o di qualificazione che lo riguarda ed almeno per l'intero
esercizio sociale successivo a quello nel quale si e' conclusa, salvi
i casi di dimissioni volontarie del dipendente.
   Le  attivita'  formative devono essere avviate entro 12 mesi dalla
data  del  decreto  di  concessione  provvisoria pena la revoca delle
agevolazioni  concesse  e devono, comunque, concludersi entro la data
di  ultimazione dell'iniziativa agevolata. Entro 30 giorni dalla data
di  avvio  delle  attivita' formative, intendendo per tale quella del
primo  titolo di spesa, se il programma si e' avviato con prestazioni
di   terzi,   ovvero  quella  dichiarata  dal  legale  rappresentante
dell'impresa  beneficiaria  se  il  programma si e' avviato con costi
interni,  l'impresa  beneficiaria deve darne comunicazione alla banca
concessionaria secondo lo schema di cui all'allegato n.2.
   3.4 "Garanzia"
   Per  le  sole  piccole e medie imprese, con l'esclusione di quelle
artigiane,  per  le  quali  il  piano  finanziario  di  copertura dei
fabbisogni  derivanti  dalla  realizzazione dell'iniziativa agevolata
evidenzi  la  necessita'  di far ricorso all'indebitamento bancario a
medio  e  lungo  termine,  e  che  ne  facciano  esplicita  richiesta
nell'istanza  da  allegare  al  Modulo  di  domanda,  e'  concessa la
"prenotazione",  nei  limiti  ed alle condizioni vigenti previste dal
Fondo Centrale di Garanzia.
   4. SPESE AMMISSIBILI
   4.1 Programma d'investimento
   Per   l'ammissibilita'   delle   spese   relative   al   programma
d'investimento  si  applicano  i  criteri  vigenti per la concessione
delle  agevolazioni  ai sensi della legge 488/92 (vedasi Appendice a)
punto 6).
   4.2 Programma di formazione
   Per  lo  svolgimento delle attivita' formative sono ammissibili le
spese riferite alle seguenti voci:
   a) costi dei docenti;
   b)  spese  di  trasferta  del personale interno, dei docenti e dei
destinatari della formazione;
   c)  spese  correnti,  come  materiali,  forniture, ecc., fino a un
massimo  del  10% del totale delle spese ammissibili per le attivita'
formative;
   d)  noleggio degli strumenti e delle attrezzature e di locali, per
la  quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  le  attivita'
formative;
   e)  costi  dei servizi di consulenza specialistica complementari o
propedeutici  al  progetto  di formazione, di cui al precedente punto
3.3.  lettere  k)  ed  l), fino a un massimo del 20% del totale delle
spese ammissibili per le attivita' formative;
   f)  costi  interni,  nella misura massima del 50% del totale delle
spese  ammissibili  per  le  attivita'  formative;  tali costi devono
essere   riferiti   esclusivamente  al  personale  partecipante  alle
attivita'    formative,   limitatamente   alle   ore   di   effettiva
partecipazione   alla   formazione,  detratte  le  ore  produttive  o
equivalenti.  Le  ore  di partecipazione alla formazione, per ciascun
dipendente,  dovranno  essere riportate in appositi registri. I costi
saranno  valutati  sulla  base  delle  retribuzioni lorde dirette del
personale impegnato (inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi a
carico  del  datore  di  lavoro), con l'esclusione di qualunque onere
variabile e indiretto.
   I parametri ed i criteri di determinazione dei costi relativi alle
voci di spesa suindicate sono riportati nell'allegato n. 3.
   Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di
presentazione del Modulo di domanda.
   Il  costo massimo agevolabile per addetto, calcolato come rapporto
tra  il totale dei costi ammissibili per le attivita' formative ed il
numero  dei  dipendenti  destinatari  della formazione, e' fissato in
10.000  euro.  Tale  limite e' incrementato a 12.000 euro nel caso di
programmi  di formazione i cui destinatari siano in maggioranza donne
e di programmi aventi ad oggetto esclusivamente tematiche ambientali.
   4.3 Garanzia
   L'importo  per  il  quale  viene  concessa  la  "prenotazione"  di
disponibilita'  del  Fondo Centrale di Garanzia e' quello determinato
dall'esito  dell'istruttoria  bancaria  e  riferito a finanziamenti a
medio  e  lungo  termine,  ovvero a prestiti partecipativi, necessari
alla   copertura   dei   fabbisogni   derivanti  dalla  realizzazione
dell'intera  iniziativa  agevolata non coperti da altre fonti (vedasi
Appendice b) punto 3).
   5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (forme ed intensita)
   Le   agevolazioni,   relative  alle  spese  ammissibili  sostenute
dall'impresa   beneficiaria   per  la  realizzazione  dell'iniziativa
agevolata,  sono  concedibili con le intensita' e le forme di seguito
stabilite per ciascuna attivita'.
   5.1 Per il programma d'investimento
   L'agevolazione  e'  determinata  con  i  criteri  e  le  modalita'
previste  per  la  legge 488/92 (vedasi Appendice a) punto 5). Per le
PMI  che richiedono la "prenotazione" della garanzia su finanziamenti
bancari   di   cui   al  successivo  punto  5.3,  l'intensita'  delle
agevolazioni concedibili in ESL e' ridotta di 2 punti percentuali.
   5.2 Per il programma di formazione
   L'agevolazione  consiste  in un contributo alla spesa pari al 45%,
per  le  PMI,  o  al  35%  per le grandi imprese, dei costi sostenuti
dall'impresa beneficiaria e riconosciuti agevolabili con i criteri ed
i  limiti di cui al precedente punto 4.2. ed il cui importo non puo',
comunque, superare 250.000 euro.
   5.3 Per la Garanzia
   L'agevolazione  consiste  nella  "prenotazione",  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo di cui all'art.15 della legge 266/97, per la
garanzia   del   finanziamento  nell'importo  determinato  a  seguito
dell'istruttoria  bancaria  come indicato al precedente punto 4.3. ed
al  successivo punto 6.4. L'ammontare dell'agevolazione relativa alla
"prenotazione" della garanzia del Fondo, la cui effettiva concessione
resta  comunque  subordinata alla istruttoria che verra' condotta dal
Mediocredito  Centrale SpA all'epoca della effettiva richiesta, viene
convenzionalmente  stimato  pari  al  2%  in ESL delle spese ritenute
ammissibili  relative al programma di investimento. Pertanto, al fine
di  non  superare  i  limiti  delle intensita' di aiuto fissati dalla
Commissione  della U.E., le agevolazioni concesse per il programma di
investimento sono ridotte del predetto 2 % in ESL.
   Il Ministero delle attivita' produttive, all'atto della formazione
della  graduatoria  di  cui  al  punto  7.1, trasmette a Mediocredito
Centrale  SpA,  gestore  del  Fondo,  la  lista  delle  prenotazioni,
riferite  alle  iniziative  agevolate, completa degli importi stimati
dei  finanziamenti.  Quest'ultimo, sulla base della lista trasmessa e
dei   relativi   importi   dei  finanziamenti  stimati,  provvede  ad
accantonare  le  somme necessarie alla concessione delle garanzie. La
"prenotazione"   effettuata   decade  qualora  non  venga  inviata  a
Mediocredito  Centrale,  entro  24  mesi  dalla data di pubblicazione
sulla G.U.R.I. della suddetta graduatoria, la richiesta di ammissione
al Fondo da parte della banca finanziatrice con le modalita' previste
dal vigente regolamento del Fondo.
   6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE BANCARIE
   6.1  Le  imprese che, sulla base di quanto stabilito al precedente
punto  3.1,  intendono  richiedere  le agevolazioni previste dal "PIA
Formazione",  devono allegare al Modulo di domanda della legge 488/92
una   specifica   istanza,   redatta   secondo  lo  schema  riportato
nell'allegato  n.4,  firmata dal legale rappresentante dell'impresa o
da un suo procuratore speciale.
   6.2  Al  fine di consentire il completo svolgimento dell'attivita'
istruttoria   sull'iniziativa   proposta,   oltre  la  documentazione
prevista  dalla  legge  488/92  per  il  programma  di  investimento,
l'impresa   deve   produrre,   entro   la  chiusura  dei  termini  di
presentazione  delle  domande,  il programma di formazione secondo lo
schema di cui all'allegato n. 5.
   6.3  Entro  la data di chiusura dei termini di presentazione delle
domande   di   agevolazioni,   l'impresa   trasmette   alla   regione
interessata,   oltre  quanto  previsto  dalla  legge  488/92  per  il
programma  di investimento, anche una semplice fotocopia dell'istanza
di cui al precedente punto 6.1.
   6.4  L'accertamento istruttorio sull'iniziativa viene condotto nei
tempi  e  secondo  le  modalita'  ed  i criteri stabiliti dalla legge
488/92.  Esso  riguardera',  inoltre,  la verifica della coerenza del
programma di formazione nel contesto del programma di investimento e,
nel caso sia stata richiesta la prenotazione della Garanzia di cui al
precedente  punto  3.4,  la  banca  accertera'  se,  sulla base della
situazione  finanziaria  e  patrimoniale  dell'impresa, sussistono al
momento  le  condizioni  di  concessione  della stessa secondo quanto
previsto dal Fondo Centrale di Garanzia.
   7. GRADUATORIA E CONCESSIONI PROVVISORIE
   7.1  La  concessione  delle  agevolazioni  di  cui  alla  presente
circolare avviene sulla base della posizione assunta dal programma di
investimento   nella   rispettiva  graduatoria  regionale  di  merito
(ordinaria   o  speciale)  del  bando  della  legge  488/92  "settore
industria",  prendendo  in  considerazione,  in ordine decrescente, i
soli  programmi  cofinanziabili con incremento occupazionale previsto
pari  ad  almeno  30  unita'.  Le  iniziative  relative  ai  suddetti
programmi  di  investimento  vengono agevolate utilizzando le risorse
cofinanziate  dal  F.E.S.R.  fino  a  quando siano disponibili quelle
cofinanziate dal F.S.E. assegnate alla graduatoria medesima. Nel caso
in  cui  vengano  esaurite  le  risorse  cofinanziate  dal F.E.S.R. e
risultino  ancora  disponibili quelle cofinanziate dal F.S.E., queste
ultime   possono   essere   attribuite  ai  successivi  programmi  in
graduatoria  che  rispondano  al suddetto vincolo occupazionale e che
risultino  agevolati  con  le  risorse  proprie del bando della legge
488/92.  Ai  fini dell'utilizzo dei fondi per la graduatoria speciale
ed  ordinaria,  si applicano i criteri e le procedure previsti per la
legge  488/92,  ivi compresa la riserva del 70% per le PMI; pertanto,
le  risorse  cofinanziate dal F.S.E. o dal F.E.S.R. eventualmente non
attribuite,  nella  graduatoria  speciale  per mancanza di iniziative
interamente   agevolabili   per   l'importo   proposto   dalla  banca
concessionaria,  vengono sommate a quelle della graduatoria ordinaria
e, nell'ambito di questa, attribuite con i medesimi suddetti criteri.
Il  Ministero  provvede  alla  emanazione  dei  relativi  decreti  di
concessione provvisoria.
   8. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
   8.1  Le  agevolazioni concesse per ciascuno dei programmi previsti
dall'iniziativa  agevolata  vengono  rese disponibili dal Ministero e
devono   essere   richieste   dall'impresa  beneficiaria  alla  banca
concessionaria,  e da quest'ultima erogate, con le modalita' indicate
nei punti seguenti.
   8.2 Per il programma di investimento:
   secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  per la legge
488/92 (vedasi Appendice a) punto 8).
   8.3 Per il programma di formazione:
   Le  agevolazioni  sono erogate in tre quote, la prima e la seconda
pari al 40% e la terza pari al 20% del contributo totale concesso. Le
erogazioni   avvengono   a   stato  d'avanzamento  sulla  base  della
documentazione,  indicata  nell'allegato  n.6,  prodotta dall'impresa
beneficiaria  e  sono  disposte dalla banca concessionaria, a seguito
della  verifica  della  suddetta  documentazione, entro 30 giorni dal
ricevimento  della  richiesta,  redatta  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato  n.7,  firmata  dal legale rappresentante dell'impresa o
suo procuratore speciale.
   La   prima   quota   puo'  essere  richiesta  anche  a  titolo  di
anticipazione dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza
assicurativa  irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima
richiesta,  di  importo  pari  alla  somma  da  erogare  e  di durata
adeguata.   La   richiesta   dovra'   essere  presentata  alla  banca
concessionaria a seguito della dichiarazione di avvio delle attivita'
di formazione.
   Anche   la  seconda  quota  puo'  essere  richiesta  a  titolo  di
anticipazione  a  condizione  che  l'impresa beneficiaria presenti la
dichiarazione  attestante lo stato d'avanzamento delle spese relative
alla  prima  quota  e dietro presentazione di fideiussione bancaria o
polizza  assicurativa  irrevocabile,  incondizionata  ed escutibile a
prima  richiesta,  di  importo pari alla somma da erogare e di durata
adeguata.
   La   terza  quota  viene  erogata  a  conclusione  della  verifica
amministrativo-contabile   eseguita   dalla  banca  concessionaria  a
seguito  della  dichiarazione  di ultimazione delle attivita' e della
presentazione   della  documentazione  finale  di  spesa  di  cui  al
successivo punto 9.3.
   8.4 Per la prenotazione della garanzia:
   con  la  concessione  delle  agevolazioni  il Ministero provvede a
comunicare  a  Mediocredito Centrale SpA l'elenco delle imprese con i
relativi  importi  stimati,  a seguito dell'istruttoria bancaria, dei
finanziamenti  sui quali concedere l'eventuale garanzia. Mediocredito
Centrale,  sulla base della comunicazione del Ministero, accantona, a
valere  sulle risorse del Fondo, le risorse necessarie a garantire la
concessione  delle  garanzie  stimate.  I soggetti finanziatori delle
imprese  beneficiarie,  a  partire  dal giorno successivo a quello di
pubblicazione della graduatoria sulla GURI, possono avanzare, secondo
quanto  previsto  dal  vigente  regolamento  del  Fondo,  la  formale
richiesta  di  ammissione al Fondo che, qualora non intervenga nei 24
mesi  successivi  alla  pubblicazione  della graduatoria, comporta la
decadenza  della prenotazione. Si ricorda, comunque, che la effettiva
concessione della garanzia e' deliberata dal Comitato di Gestione del
Fondo  solo  a  seguito  della  richiesta del soggetto finanziatore e
sulla  base  dell'istruttoria che Mediocredito Centrale SpA svolgera'
secondo  i  criteri  e le modalita' stabiliti dal vigente regolamento
del  Fondo. Il Mediocredito Centrale dara' formale comunicazione alla
banca concessionaria dell'avvenuta concessione della garanzia, ovvero
del mancato utilizzo.
   9. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONE DEFINITIVA
   9.1   Dopo   l'ultimazione  di  ciascuno  dei  programmi  previsti
dall'iniziativa  agevolata,  l'impresa  beneficiaria  trasmette  alla
banca  concessionaria  la  relativa  documentazione  finale  di spesa
secondo le modalita' indicate nei punti seguenti.
   9.2 Per il programma di investimento:
   secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  per la legge
488/92.
   9.3 Per il programma di formazione:
   entro  60  giorni  dalla  data di ultimazione del programma e dopo
aver   effettuato   il  pagamento  delle  relative  spese,  l'impresa
beneficiaria  trasmette alla banca la documentazione finale di spesa.
Per  data  di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo
titolo  di  spesa,  se il programma si e' concluso con prestazioni di
terzi,   ovvero   quella   dichiarata   dal   legale   rappresentante
dell'impresa  beneficiaria  se  il programma si e' concluso con costi
interni.  La documentazione finale di spesa consiste in una relazione
sul  programma di formazione realizzato, redatta secondo lo schema di
cui   all'allegato   n.8,   sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa  e,  ove  esistente,  controfirmata  dal  Presidente del
Collegio  Sindacale  e  in  un elenco dei titoli di spesa organizzato
cronologicamente  secondo le voci di spesa di cui al precedente punto
4.2.
   9.4  La  banca  concessionaria,  entro  60  giorni dal ricevimento
dell'ultima  documentazione  finale  di spesa pervenuta, trasmette al
Ministero  la  relativa  relazione  finale  unitamente ad un rapporto
conclusivo    sull'iniziativa    agevolata,    dando    conto   anche
dell'eventuale  utilizzo  del Fondo Centrale di Garanzia, attenendosi
allo schema predisposto dal Ministero stesso.
   9.5  Ai fini della verifica dell'avvenuta e completa realizzazione
delle  iniziative agevolate e degli esiti delle stesse, il Ministero,
dispone   gli  accertamenti,che  riguardano  anche  il  programma  di
formazione,  secondo  i  criteri  e le modalita' previsti dalla legge
488/92.  Una relazione monografica complessiva dell'intera iniziativa
realizzata  dara'  conto  degli  esiti  degli accertamenti svolti sui
singoli  programmi  realizzati,  ivi  compreso l'eventuale accesso al
Fondo di garanzia.
   9.6   Sulla   base   della   relazione   monografica   complessiva
sull'iniziativa  agevolata,  di  cui  al  precedente  punto  9.5., il
Ministero emana il decreto di concessione definitiva.
   10. CONTROLLI E ISPEZIONI
   10.1  In  ogni  fase  e stadio del procedimento il Ministero delle
attivita'   produttive  puo'  disporre  controlli  ed  ispezioni  sui
soggetti  che  hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare
le   condizioni   per   la  fruizione  delle  agevolazioni  medesime,
sull'attivita'  delle  banche  concessionarie e sulla regolarita' dei
procedimenti.
   11. REVOCHE
   11.1  Il  Ministero  procede  alla  revoca parziale o totale delle
agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della
banca  concessionaria,  previo eventuale accertamento ispettivo sulle
inadempienze  da  parte  dell'impresa.  Il  decreto di revoca dispone
l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'.
   Il   Ministero  procede  alla  revoca  totale  delle  agevolazioni
concesse  all'iniziativa  qualora sia disposta la totale revoca delle
agevolazioni concesse per il programma di investimento.
   Per  il  programma di investimento si procede alla revoca totale o
parziale  delle  agevolazioni  concesse secondo quanto previsto dalla
legge 488/92.
   Per il programma riferito alle attivita' formative si procede alla
revoca totale nel caso di mancato avvio delle attivita' di formazione
entro i termini di cui al precedente punto 3.3 e qualora a seguito di
controlli o ispezioni si riscontrino irregolarita' amministrative. Si
procede  alla  revoca parziale negli altri casi previsti dal medesimo
punto 3.3.
   12. NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE
   12.1   In   sede  di  prima  applicazione  possono  accedere  alle
agevolazioni   previste  dal  "PIA  Formazione",  limitatamente  agli
incentivi alla formazione di cui ai precedenti punti 1.1, lettera b),
3.3,  4.2,  5.2,  8.3,  9.3, 9.5., 9.6, 10.1 e 11.1, le imprese i cui
programmi  di  investimento  (con  esclusione  dei cosiddetti "grandi
progetti")  sono  stati  agevolati  a  valere  sul  Bando  2000 della
L.488/92  -  le cui graduatorie regionali, ordinaria e speciale, sono
state pubblicate con D.M. del 9.5.2001 sul supplemento speciale della
G.U.  121  del 26 maggio 2001 - e quelle che hanno presentato domanda
di agevolazione a valere sul primo bando 2001 della suddetta legge, i
cui  termini  di  presentazione  delle  domande  si sono chiusi il 30
giugno  2001.  In  ambedue  i  casi  la  domanda  di agevolazione per
ottenere gli incentivi alla formazione e' limitata solo ai programmi,
ammissibili   al  cofinanziamento  del  F.E.S.R.,  che  prevedono  un
incremento occupazionale pari ad almeno 30 unita'.
   12.2  Le  imprese  di  cui al precedente punto 12.1, che intendono
richiedere  le  agevolazioni devono presentare una specifica istanza,
redatta  secondo  lo  schema riportato nell'allegato n.9, firmata dal
legale  rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale,
allegando  il  programma  di  formazione  secondo  lo  schema  di cui
all'allegato n.5.
   12.3  Le risorse finanziarie disponibili per la prima applicazione
sono  fissate in 25 milioni di euro per i programmi relativi al bando
2000  e  in  8  milioni di euro per quelli relativi al bando 2001. Ai
fini  della  concessione  delle  agevolazioni  si applicano i criteri
stabiliti ai precedenti punti 1.3 e 7.1.
   12.4 Per quanto riguarda l'avvio delle attivita' formative, di cui
al  punto  3.3  della presente circolare, queste dovranno, in sede di
prima  applicazione  della  normativa, essere avviate entro 60 giorni
dalla   data  del  decreto  di  concessione,  pena  la  revoca  delle
agevolazioni  concesse, e devono, comunque, concludersi entro la data
di ultimazione del programma di investimento a cui si riferiscono. La
dichiarazione  dovra'  essere presentata utilizzando lo schema di cui
all'allegato   n.10  comprensivo  di  una  attestazione  delle  spese
sostenute in fase di avvio di suddette attivita'.
   12.5  I  termini  e le modalita' di presentazione delle istanze di
cui al precedente punto 12.2, sono stabiliti con apposito decreto del
Ministro delle attivita' produttive.
   13. DISPOSIZIONI FINALI
   Gli   oneri   derivanti   dalle   attivita'  svolte  dalle  banche
concessionarie e quelli per l'effettuazione degli accertamenti di cui
al precedente punto 9.5., sono posti a carico delle risorse nazionali
della legge 488/92.
   Roma, 28 novembre 2001
                                                 IL MINISTRO: Marzano