Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie Agli Istituti collaboratori All'A.B.I. All'ASS.I.LEA. All'ASS.I.RE.ME. Alla CONFINDUSTRIA Alla CONFAPI Alla CONFCOMMERCIO Alla CONFESERCENTI All'ANCE Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE Il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) "Sviluppo imprenditoriale locale", approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C(2000)2342 dell'8.8.2000, con la misura 2, "Pacchetto integrato di agevolazioni" - PIA, ha previsto un nuovo sistema agevolativo che, utilizzando regimi di aiuto esistenti e nel rispetto dei relativi inquadramenti comunitari, unifica, integra e semplifica le procedure di accesso e di concessione delle agevolazioni. In tal modo, le imprese che intendono realizzare un'iniziativa pluriennale di sviluppo, completa ed articolata in diversi programmi singolarmente suscettibili di essere oggetto di agevolazioni finanziarie, possono richiedere, con un'unica domanda, tutte le diverse agevolazioni concedibili, unificando le procedure di accesso, di istruttoria e di concessione. Il Comitato di Sorveglianza del P.O.N. "Sviluppo imprenditoriale locale", nella seduta del 10 luglio 2001, ha approvato il "Complemento di Programmazione" relativo alla seconda modalita' operativa della suddetta misura, denominata "PIA formazione", la quale e' finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che, nell'ambito di una propria unita' produttiva ubicata nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), intendono realizzare un'iniziativa consistente in un programma di investimento agevolabile dalla legge 488/92 "settore industria", con esclusione dei cosiddetti "grandi progetti" come definiti dalla medesima legge 488/92, che preveda un incremento occupazionale considerevole, ed in un correlato programma di formazione ammissibile agli "incentivi alla formazione". Nell'ambito delle suddette iniziative puo' essere richiesta, dalle sole piccole e medie imprese (PMI) e con l'esclusione di quelle artigiane, l'attivazione del Fondo Centrale di Garanzia di cui all'art. 15 della legge 266/97. 1. CRITERI DI CARATTERE GENERALE 1.1 Ai sensi della presente circolare si intende per a) legge 488/92: l'articolo 1, comma 2, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488 e tutti i relativi provvedimenti attuativi per il "settore industria" di cui alla lettera a) del punto 2.2 del Testo Unico delle Direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni approvato con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, vigenti alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni per il "PIA formazione". Per comodita' si ricorda che i provvedimenti attualmente vigenti sono il citato Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (Direttive), il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 (Regolamento), e successive modificazioni e integrazioni, la circolare 14 luglio 2000, n. 900315 come modificata dalla circolare n. 900119 del 23.02.2001; b) incentivi alla formazione: la misura 3 del PON "Sviluppo imprenditoriale locale", attivata nel rispetto del Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 13.01.2001. c) Fondo Centrale di Garanzia: l'art.15 della legge 266/97 e tutti i relativi provvedimenti attuativi vigenti alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni per il "PIA formazione". Per comodita' si ricorda che i provvedimenti attualmente vigenti sono il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n.248, e il D.M. 3 dicembre 1999 concernente le condizioni di ammissibilita'. Il "PIA formazione", pertanto, permette alle imprese di poter accedere, attraverso un'unica procedura, alle agevolazioni previste dalle normative di cui alle precedenti lettere a), b), e c). Al fine di dare una completa, anche se schematica, panoramica delle predette normative, in Appendice vengono riportate singole schede sintetiche per ciascuna di esse ad eccezione di quella relativa alle "attivita' formative", interamente regolamentata dalla presente circolare. 1.2 Il sistema agevolativo e' applicato utilizzando i bandi della legge 488/92 "settore industria". Esso consente, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di contributi, previsti dalle singole misure di aiuto, alle imprese che avendo fatto domanda per il relativo bando 488/92 "settore industria", a fronte di un previsto incremento occupazionale pari ad almeno 30 unita', prevedano anche la realizzazione di un programma di formazione ammissibile agli "incentivi alla formazione"; e' anche possibile, per le sole PMI, ad eccezione delle imprese artigiane, ottenere la "prenotazione" delle risorse del Fondo Centrale di Garanzia. 1.3 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono stabilite dal Ministro delle attivita' produttive con apposito decreto. Il Ministero provvede alla ripartizione delle risorse disponibili per il bando, tra le regioni ammissibili, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE per il riparto delle risorse destinate alle aree depresse. Ai fini della concessione delle agevolazioni, le risorse assegnate a ciascuna regione vengono, a loro volta, ripartite in proporzione alle risorse che ogni regione assegna alla graduatoria ordinaria ed a quella speciale. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dalle iniziative in ciascuna graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento. Ai fini della concessione delle agevolazioni si tiene conto, con riferimento a ciascuna graduatoria, della riserva a favore delle piccole e medie imprese, stabilita dal predetto decreto, il cui importo, comunque, non puo' essere inferiore al 70% dei fondi disponibili. Per l'istruttoria delle iniziative, il Ministero si avvale delle banche o delle societa' di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", convenzionate con lo stesso Ministero. 1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili secondo le modalita' previste da ciascuna singola misura di aiuto per la relativa attivita'. 1.5 A conclusione dei singoli programmi compresi nell'iniziativa agevolata, l'impresa e, nei casi previsti per il solo programma di investimento di cui alla legge 488/92, la societa' di leasing devono produrre le relative documentazioni finali di spesa. Oltre alla relazione finale prevista dalla legge 488/92, a conclusione dell'intera iniziativa, la banca concessionaria, sulla base delle documentazioni di spesa e degli accertamenti condotti, redige un rapporto conclusivo sull'iniziativa. Sulla scorta di detto rapporto conclusivo e delle risultanze degli accertamenti, di cui al successivo punto 9.5 sulla realizzazione dell'iniziativa, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa e, nei casi previsti, della societa' di leasing, di quanto eventualmente ancora dovuto. 2. SOGGETTI BENEFICIARI 2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal "PIA formazione" sono gli stessi previsti dalla legge 488/92 "settore industria". Poiche' il "PIA formazione" utilizza fondi cofinanziati sia da parte del F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) che del F.E.S.R. (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), non possono accedere alle agevolazioni le imprese operanti nei settori agroindustriali individuati dai seguenti codici di attivita' della "Classificazione ISTAT 91": 15.10 - 15.20 - 15.30 - 15.40 - 15.51 - 15.60 - 15.70 - 15.83 - 15.89.3 - 15.91 - 15.92 - 15.93 - 15.94 - 15.95 - 15.97 e 16.00. 2.2 Le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei parametri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 e dei criteri di cui all'allegato n.1 della presente circolare. 3. INIZIATIVE AMMISSIBILI 3.1 L'iniziativa agevolabile deve riguardare, necessariamente, un programma di investimento, riferito ad attivita' economiche cofinanziabili che siano ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge 488/92 con un incremento occupazionale pari ad almeno 30 unita', ed un correlato programma di formazione ammissibile agli "incentivi alla formazione". Sono, comunque, escluse le iniziative che prevedono programmi di investimento complessivamente ammissibili superiori a 25.822.844,95 e quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento. Puo', inoltre, essere "prenotata", per le sole PMI che ne facciano richiesta, con l'esclusione delle imprese artigiane, la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia a fronte di eventuali finanziamenti bancari necessari per la copertura del fabbisogno derivante dalla realizzazione dell'iniziativa agevolata. Si precisa che l'iniziativa deve riguardare un'unita' produttiva ubicata nei territori ammessi agli interventi dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1. La durata complessiva dell'iniziativa agevolata non puo' superare i 48 mesi a partire dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Il Ministero puo', eventualmente ed in casi eccezionali, concedere una sola proroga di non oltre 6 mesi, su richiesta debitamente motivata dall'impresa inviata alla banca concessionaria e da quest'ultima confermata. Sono fatti salvi eventuali termini di ultimazione piu' restrittivi imposti dall'utilizzo dei fondi della Unione Europea. 3.2 "Programma d'investimento" Per programma d'investimento si intende il programma volto alla realizzazione degli investimenti fissi, ammissibili alle agevolazioni della legge 488/92. 3.3 "Programma di formazione" Per "programma di formazione" si intende un programma, connesso con gli obiettivi del programma d'investimento, per la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale gia' dipendente dell'impresa beneficiaria occupati presso l'unita' produttiva interessata dall'iniziativa stessa, e riferito alle seguenti aree tematiche: a) tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, in particolare nell'ambito delle nuove tecnologie informatiche; b) ricerca e sviluppo; c) internazionalizzazione dell'impresa; d) cooperazione interaziendale; e) introduzione di nuovi prodotti o processi produttivi; f) miglioramento di prodotti e/o processi gia' esistenti; g) innovazione tecnologica; h) gestione d'impresa, in particolare la managerialita' dei ruoli direttivi e il controllo finanziario; i) logiche di processo e certificazione per la qualita'; j) tutela e valorizzazione dell'ambiente. Sono, inoltre, considerati ammissibili, in quanto propedeutici o complementari alle attivita' formative: k) gli interventi diretti all'introduzione di strumenti e dispositivi finalizzati allo sviluppo di un sistema di formazione continua e permanente all'interno dell'azienda e quelli di supporto tecnico per lo svolgimento delle attivita' formative; l) gli studi di fattibilita' e la progettazione del programma formativo finalizzati all'analisi dei fabbisogni, al bilancio di competenze, alla definizione delle figure professionali e dei percorsi di formazione. Le suddette attivita' possono essere realizzate direttamente dalle imprese beneficiarie, da organismi che svolgono abitualmente attivita' formative, ovvero da persone fisiche o giuridiche con particolari competenze professionali nell'area d'intervento. A solo titolo esemplificativo le attivita' possono essere svolte attraverso: - moduli tradizionali svolti in aula; - moduli di tipo seminariale; - stages, attivita' pratiche di simulazione; - percorsi, individualizzati o non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza; - addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro; - percorsi misti basati sulla combinazione di piu' tipologie di intervento. Le imprese beneficiarie dovranno assicurare la disponibilita', ai fini delle verifiche, della documentazione attestante l'idoneita' e le particolari e comprovate competenze professionali nell'area di intervento degli organismi e/o delle persone cui viene affidato il progetto di formazione (es. certificazione di qualita' ISO 9000, curricula, etc.). Ciascun dipendente dell'impresa beneficiaria, destinatario dell'attivita' formativa, deve risultare, pena la revoca delle relative agevolazioni concesse, iscritto nel libro matricola dell'impresa beneficiaria ed occupato nell'unita' produttiva interessata dall'iniziativa agevolata fin dall'avvio della fase di formazione o di qualificazione che lo riguarda ed almeno per l'intero esercizio sociale successivo a quello nel quale si e' conclusa, salvi i casi di dimissioni volontarie del dipendente. Le attivita' formative devono essere avviate entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria pena la revoca delle agevolazioni concesse e devono, comunque, concludersi entro la data di ultimazione dell'iniziativa agevolata. Entro 30 giorni dalla data di avvio delle attivita' formative, intendendo per tale quella del primo titolo di spesa, se il programma si e' avviato con prestazioni di terzi, ovvero quella dichiarata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se il programma si e' avviato con costi interni, l'impresa beneficiaria deve darne comunicazione alla banca concessionaria secondo lo schema di cui all'allegato n.2. 3.4 "Garanzia" Per le sole piccole e medie imprese, con l'esclusione di quelle artigiane, per le quali il piano finanziario di copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa agevolata evidenzi la necessita' di far ricorso all'indebitamento bancario a medio e lungo termine, e che ne facciano esplicita richiesta nell'istanza da allegare al Modulo di domanda, e' concessa la "prenotazione", nei limiti ed alle condizioni vigenti previste dal Fondo Centrale di Garanzia. 4. SPESE AMMISSIBILI 4.1 Programma d'investimento Per l'ammissibilita' delle spese relative al programma d'investimento si applicano i criteri vigenti per la concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 488/92 (vedasi Appendice a) punto 6). 4.2 Programma di formazione Per lo svolgimento delle attivita' formative sono ammissibili le spese riferite alle seguenti voci: a) costi dei docenti; b) spese di trasferta del personale interno, dei docenti e dei destinatari della formazione; c) spese correnti, come materiali, forniture, ecc., fino a un massimo del 10% del totale delle spese ammissibili per le attivita' formative; d) noleggio degli strumenti e delle attrezzature e di locali, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per le attivita' formative; e) costi dei servizi di consulenza specialistica complementari o propedeutici al progetto di formazione, di cui al precedente punto 3.3. lettere k) ed l), fino a un massimo del 20% del totale delle spese ammissibili per le attivita' formative; f) costi interni, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili per le attivita' formative; tali costi devono essere riferiti esclusivamente al personale partecipante alle attivita' formative, limitatamente alle ore di effettiva partecipazione alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti. Le ore di partecipazione alla formazione, per ciascun dipendente, dovranno essere riportate in appositi registri. I costi saranno valutati sulla base delle retribuzioni lorde dirette del personale impegnato (inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro), con l'esclusione di qualunque onere variabile e indiretto. I parametri ed i criteri di determinazione dei costi relativi alle voci di spesa suindicate sono riportati nell'allegato n. 3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del Modulo di domanda. Il costo massimo agevolabile per addetto, calcolato come rapporto tra il totale dei costi ammissibili per le attivita' formative ed il numero dei dipendenti destinatari della formazione, e' fissato in 10.000 euro. Tale limite e' incrementato a 12.000 euro nel caso di programmi di formazione i cui destinatari siano in maggioranza donne e di programmi aventi ad oggetto esclusivamente tematiche ambientali. 4.3 Garanzia L'importo per il quale viene concessa la "prenotazione" di disponibilita' del Fondo Centrale di Garanzia e' quello determinato dall'esito dell'istruttoria bancaria e riferito a finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero a prestiti partecipativi, necessari alla copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'intera iniziativa agevolata non coperti da altre fonti (vedasi Appendice b) punto 3). 5. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (forme ed intensita) Le agevolazioni, relative alle spese ammissibili sostenute dall'impresa beneficiaria per la realizzazione dell'iniziativa agevolata, sono concedibili con le intensita' e le forme di seguito stabilite per ciascuna attivita'. 5.1 Per il programma d'investimento L'agevolazione e' determinata con i criteri e le modalita' previste per la legge 488/92 (vedasi Appendice a) punto 5). Per le PMI che richiedono la "prenotazione" della garanzia su finanziamenti bancari di cui al successivo punto 5.3, l'intensita' delle agevolazioni concedibili in ESL e' ridotta di 2 punti percentuali. 5.2 Per il programma di formazione L'agevolazione consiste in un contributo alla spesa pari al 45%, per le PMI, o al 35% per le grandi imprese, dei costi sostenuti dall'impresa beneficiaria e riconosciuti agevolabili con i criteri ed i limiti di cui al precedente punto 4.2. ed il cui importo non puo', comunque, superare 250.000 euro. 5.3 Per la Garanzia L'agevolazione consiste nella "prenotazione", a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art.15 della legge 266/97, per la garanzia del finanziamento nell'importo determinato a seguito dell'istruttoria bancaria come indicato al precedente punto 4.3. ed al successivo punto 6.4. L'ammontare dell'agevolazione relativa alla "prenotazione" della garanzia del Fondo, la cui effettiva concessione resta comunque subordinata alla istruttoria che verra' condotta dal Mediocredito Centrale SpA all'epoca della effettiva richiesta, viene convenzionalmente stimato pari al 2% in ESL delle spese ritenute ammissibili relative al programma di investimento. Pertanto, al fine di non superare i limiti delle intensita' di aiuto fissati dalla Commissione della U.E., le agevolazioni concesse per il programma di investimento sono ridotte del predetto 2 % in ESL. Il Ministero delle attivita' produttive, all'atto della formazione della graduatoria di cui al punto 7.1, trasmette a Mediocredito Centrale SpA, gestore del Fondo, la lista delle prenotazioni, riferite alle iniziative agevolate, completa degli importi stimati dei finanziamenti. Quest'ultimo, sulla base della lista trasmessa e dei relativi importi dei finanziamenti stimati, provvede ad accantonare le somme necessarie alla concessione delle garanzie. La "prenotazione" effettuata decade qualora non venga inviata a Mediocredito Centrale, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. della suddetta graduatoria, la richiesta di ammissione al Fondo da parte della banca finanziatrice con le modalita' previste dal vigente regolamento del Fondo. 6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE BANCARIE 6.1 Le imprese che, sulla base di quanto stabilito al precedente punto 3.1, intendono richiedere le agevolazioni previste dal "PIA Formazione", devono allegare al Modulo di domanda della legge 488/92 una specifica istanza, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n.4, firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale. 6.2 Al fine di consentire il completo svolgimento dell'attivita' istruttoria sull'iniziativa proposta, oltre la documentazione prevista dalla legge 488/92 per il programma di investimento, l'impresa deve produrre, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande, il programma di formazione secondo lo schema di cui all'allegato n. 5. 6.3 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette alla regione interessata, oltre quanto previsto dalla legge 488/92 per il programma di investimento, anche una semplice fotocopia dell'istanza di cui al precedente punto 6.1. 6.4 L'accertamento istruttorio sull'iniziativa viene condotto nei tempi e secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla legge 488/92. Esso riguardera', inoltre, la verifica della coerenza del programma di formazione nel contesto del programma di investimento e, nel caso sia stata richiesta la prenotazione della Garanzia di cui al precedente punto 3.4, la banca accertera' se, sulla base della situazione finanziaria e patrimoniale dell'impresa, sussistono al momento le condizioni di concessione della stessa secondo quanto previsto dal Fondo Centrale di Garanzia. 7. GRADUATORIA E CONCESSIONI PROVVISORIE 7.1 La concessione delle agevolazioni di cui alla presente circolare avviene sulla base della posizione assunta dal programma di investimento nella rispettiva graduatoria regionale di merito (ordinaria o speciale) del bando della legge 488/92 "settore industria", prendendo in considerazione, in ordine decrescente, i soli programmi cofinanziabili con incremento occupazionale previsto pari ad almeno 30 unita'. Le iniziative relative ai suddetti programmi di investimento vengono agevolate utilizzando le risorse cofinanziate dal F.E.S.R. fino a quando siano disponibili quelle cofinanziate dal F.S.E. assegnate alla graduatoria medesima. Nel caso in cui vengano esaurite le risorse cofinanziate dal F.E.S.R. e risultino ancora disponibili quelle cofinanziate dal F.S.E., queste ultime possono essere attribuite ai successivi programmi in graduatoria che rispondano al suddetto vincolo occupazionale e che risultino agevolati con le risorse proprie del bando della legge 488/92. Ai fini dell'utilizzo dei fondi per la graduatoria speciale ed ordinaria, si applicano i criteri e le procedure previsti per la legge 488/92, ivi compresa la riserva del 70% per le PMI; pertanto, le risorse cofinanziate dal F.S.E. o dal F.E.S.R. eventualmente non attribuite, nella graduatoria speciale per mancanza di iniziative interamente agevolabili per l'importo proposto dalla banca concessionaria, vengono sommate a quelle della graduatoria ordinaria e, nell'ambito di questa, attribuite con i medesimi suddetti criteri. Il Ministero provvede alla emanazione dei relativi decreti di concessione provvisoria. 8. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 8.1 Le agevolazioni concesse per ciascuno dei programmi previsti dall'iniziativa agevolata vengono rese disponibili dal Ministero e devono essere richieste dall'impresa beneficiaria alla banca concessionaria, e da quest'ultima erogate, con le modalita' indicate nei punti seguenti. 8.2 Per il programma di investimento: secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la legge 488/92 (vedasi Appendice a) punto 8). 8.3 Per il programma di formazione: Le agevolazioni sono erogate in tre quote, la prima e la seconda pari al 40% e la terza pari al 20% del contributo totale concesso. Le erogazioni avvengono a stato d'avanzamento sulla base della documentazione, indicata nell'allegato n.6, prodotta dall'impresa beneficiaria e sono disposte dalla banca concessionaria, a seguito della verifica della suddetta documentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.7, firmata dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale. La prima quota puo' essere richiesta anche a titolo di anticipazione dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. La richiesta dovra' essere presentata alla banca concessionaria a seguito della dichiarazione di avvio delle attivita' di formazione. Anche la seconda quota puo' essere richiesta a titolo di anticipazione a condizione che l'impresa beneficiaria presenti la dichiarazione attestante lo stato d'avanzamento delle spese relative alla prima quota e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. La terza quota viene erogata a conclusione della verifica amministrativo-contabile eseguita dalla banca concessionaria a seguito della dichiarazione di ultimazione delle attivita' e della presentazione della documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 9.3. 8.4 Per la prenotazione della garanzia: con la concessione delle agevolazioni il Ministero provvede a comunicare a Mediocredito Centrale SpA l'elenco delle imprese con i relativi importi stimati, a seguito dell'istruttoria bancaria, dei finanziamenti sui quali concedere l'eventuale garanzia. Mediocredito Centrale, sulla base della comunicazione del Ministero, accantona, a valere sulle risorse del Fondo, le risorse necessarie a garantire la concessione delle garanzie stimate. I soggetti finanziatori delle imprese beneficiarie, a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria sulla GURI, possono avanzare, secondo quanto previsto dal vigente regolamento del Fondo, la formale richiesta di ammissione al Fondo che, qualora non intervenga nei 24 mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza della prenotazione. Si ricorda, comunque, che la effettiva concessione della garanzia e' deliberata dal Comitato di Gestione del Fondo solo a seguito della richiesta del soggetto finanziatore e sulla base dell'istruttoria che Mediocredito Centrale SpA svolgera' secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal vigente regolamento del Fondo. Il Mediocredito Centrale dara' formale comunicazione alla banca concessionaria dell'avvenuta concessione della garanzia, ovvero del mancato utilizzo. 9. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONE DEFINITIVA 9.1 Dopo l'ultimazione di ciascuno dei programmi previsti dall'iniziativa agevolata, l'impresa beneficiaria trasmette alla banca concessionaria la relativa documentazione finale di spesa secondo le modalita' indicate nei punti seguenti. 9.2 Per il programma di investimento: secondo quanto previsto dalla vigente normativa per la legge 488/92. 9.3 Per il programma di formazione: entro 60 giorni dalla data di ultimazione del programma e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria trasmette alla banca la documentazione finale di spesa. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultimo titolo di spesa, se il programma si e' concluso con prestazioni di terzi, ovvero quella dichiarata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria se il programma si e' concluso con costi interni. La documentazione finale di spesa consiste in una relazione sul programma di formazione realizzato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.8, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e, ove esistente, controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale e in un elenco dei titoli di spesa organizzato cronologicamente secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 4.2. 9.4 La banca concessionaria, entro 60 giorni dal ricevimento dell'ultima documentazione finale di spesa pervenuta, trasmette al Ministero la relativa relazione finale unitamente ad un rapporto conclusivo sull'iniziativa agevolata, dando conto anche dell'eventuale utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia, attenendosi allo schema predisposto dal Ministero stesso. 9.5 Ai fini della verifica dell'avvenuta e completa realizzazione delle iniziative agevolate e degli esiti delle stesse, il Ministero, dispone gli accertamenti,che riguardano anche il programma di formazione, secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legge 488/92. Una relazione monografica complessiva dell'intera iniziativa realizzata dara' conto degli esiti degli accertamenti svolti sui singoli programmi realizzati, ivi compreso l'eventuale accesso al Fondo di garanzia. 9.6 Sulla base della relazione monografica complessiva sull'iniziativa agevolata, di cui al precedente punto 9.5., il Ministero emana il decreto di concessione definitiva. 10. CONTROLLI E ISPEZIONI 10.1 In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero delle attivita' produttive puo' disporre controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime, sull'attivita' delle banche concessionarie e sulla regolarita' dei procedimenti. 11. REVOCHE 11.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'. Il Ministero procede alla revoca totale delle agevolazioni concesse all'iniziativa qualora sia disposta la totale revoca delle agevolazioni concesse per il programma di investimento. Per il programma di investimento si procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse secondo quanto previsto dalla legge 488/92. Per il programma riferito alle attivita' formative si procede alla revoca totale nel caso di mancato avvio delle attivita' di formazione entro i termini di cui al precedente punto 3.3 e qualora a seguito di controlli o ispezioni si riscontrino irregolarita' amministrative. Si procede alla revoca parziale negli altri casi previsti dal medesimo punto 3.3. 12. NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE 12.1 In sede di prima applicazione possono accedere alle agevolazioni previste dal "PIA Formazione", limitatamente agli incentivi alla formazione di cui ai precedenti punti 1.1, lettera b), 3.3, 4.2, 5.2, 8.3, 9.3, 9.5., 9.6, 10.1 e 11.1, le imprese i cui programmi di investimento (con esclusione dei cosiddetti "grandi progetti") sono stati agevolati a valere sul Bando 2000 della L.488/92 - le cui graduatorie regionali, ordinaria e speciale, sono state pubblicate con D.M. del 9.5.2001 sul supplemento speciale della G.U. 121 del 26 maggio 2001 - e quelle che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sul primo bando 2001 della suddetta legge, i cui termini di presentazione delle domande si sono chiusi il 30 giugno 2001. In ambedue i casi la domanda di agevolazione per ottenere gli incentivi alla formazione e' limitata solo ai programmi, ammissibili al cofinanziamento del F.E.S.R., che prevedono un incremento occupazionale pari ad almeno 30 unita'. 12.2 Le imprese di cui al precedente punto 12.1, che intendono richiedere le agevolazioni devono presentare una specifica istanza, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato n.9, firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, allegando il programma di formazione secondo lo schema di cui all'allegato n.5. 12.3 Le risorse finanziarie disponibili per la prima applicazione sono fissate in 25 milioni di euro per i programmi relativi al bando 2000 e in 8 milioni di euro per quelli relativi al bando 2001. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano i criteri stabiliti ai precedenti punti 1.3 e 7.1. 12.4 Per quanto riguarda l'avvio delle attivita' formative, di cui al punto 3.3 della presente circolare, queste dovranno, in sede di prima applicazione della normativa, essere avviate entro 60 giorni dalla data del decreto di concessione, pena la revoca delle agevolazioni concesse, e devono, comunque, concludersi entro la data di ultimazione del programma di investimento a cui si riferiscono. La dichiarazione dovra' essere presentata utilizzando lo schema di cui all'allegato n.10 comprensivo di una attestazione delle spese sostenute in fase di avvio di suddette attivita'. 12.5 I termini e le modalita' di presentazione delle istanze di cui al precedente punto 12.2, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive. 13. DISPOSIZIONI FINALI Gli oneri derivanti dalle attivita' svolte dalle banche concessionarie e quelli per l'effettuazione degli accertamenti di cui al precedente punto 9.5., sono posti a carico delle risorse nazionali della legge 488/92. Roma, 28 novembre 2001 IL MINISTRO: Marzano