IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 409, (l'"art. 15") che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una societa' a responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, nonche' dei crediti e proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 15, che prevede, tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi dell'art. 15; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che stabilisce che l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e di concorso pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che stabilisce che l'organizzazione e l'esercizio delle attivita' di giochi di abilita' e di concorsi pronostici sono affidate al Ministero il quale puo' effettuarne la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneita'; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 1957, n. 16781, che ha istituito il concorso pronostici abbinato alle estrazioni del gioco del Lotto (Enalotto); Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957, da ultimo modificato con decreto ministeriale del 23 settembre 1999, recante il regolamento dell'Enalotto; Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce che l'esercizio del gioco del Lotto e' riservato allo Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, recante il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85; Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1993, n. 4832, e 8 novembre 1993, n. 8099, con i quali sono stati affidati a Lottomatica S.p.a., con concessione traslativa di pubblici poteri, l'organizzazione e la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato; Vista la convezione stipulata in data 18 gennaio 1996 tra il Ministero e la SISAL S.p.a. con la quale il Ministero ha affidato a SISAL S.p.a. la gestione dell'Enalotto; Considerato che la societa' di cartolarizzazione prevista dall'art. 15 e' stata costituita con la denominazione: "Societa' per la cartolarizzazione dei crediti e dei proventi pubblici a responsabilita' limitata"; Considerata la necessita' di individuare i crediti e proventi di cui all'art. 15 e pertanto disporre la cessione dei medesimi alla societa' di cartolarizzazione; Considerata altresi' la necessita' di individuare le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, sono ceduti, in massa e senza garanzia dell'importo che verra' effettivamente incassato, alla societa' per la cartolarizzazione, i crediti e proventi appartenenti allo Stato derivanti dal gioco del Lotto, per le scommesse che verranno eseguite a partire dalla data del 3 dicembre 2001 a tutto il 9 dicembre 2006, nonche' per le vincite relative a scommesse eseguite prima del 3 dicembre 2001 non reclamate dai relativi vincitori e non ancora versate a tale data allo Stato dal concessionario del gioco del Lotto, ivi compresi ogni e qualsiasi diritto di credito, tutti gli interessi, le penali ed ogni altro accessorio a qualsiasi titolo vantati nei confronti dei raccoglitori e del concessionario del servizio del gioco del Lotto in forza dei relativi atti di concessione, unitamente a qualsiasi provento possa derivare dalla escussione delle garanzie rilasciate dai predetti raccoglitori e dal predetto concessionario in esecuzione dei relativi atti di concessione. 2. I crediti e proventi di cui al precedente comma sono ceduti al netto: dell'aggio dovuto ai raccoglitori; delle somme relative al pagamento delle vincite eseguito dai raccoglitori e dal concessionario con le somme delle scommesse; dell'aggio dovuto al concessionario del servizio del gioco del Lotto ai sensi del vigente atto di concessione; delle ritenute operate sulle vincite; della quota dei proventi riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali; e del compenso attribuito agli operatori di telecomunicazione per la raccolta telefonica delle scommesse del Lotto, effettuate mediante schede prepagate. 3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, sono altresi' ceduti, in massa e senza garanzia dell'importo che verra' effettivamente incassato, alla societa' per la cartolarizzazione, i crediti e i proventi appartenenti allo Stato derivanti dalle giocate del concorso pronostici abbinato al gioco del Lotto (Enalotto), unitamente al diritto fisso previsto dall'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per le giocate che verranno eseguite a partire dalla data del 3 dicembre 2001 a tutto il 9 dicembre 2006, nonche' per le vincite relative a giocate eseguite prima del 3 dicembre 2001 non reclamate dai relativi vincitori e non ancora versate a tale data allo Stato dal gestore dell'Enalotto, ivi compresi ogni e qualsiasi diritto di credito, tutti gli interessi, le penali ed ogni altro accessorio a qualsiasi titolo vantati nei confronti del gestore dell'Enalotto ai sensi della vigente convenzione, unitamente a qualsiasi provento possa derivare dalla escussione delle garanzie rilasciate dal predetto gestore in esecuzione della predetta convenzione. 4. I crediti e proventi di cui al precedente comma sono ceduti al netto: del compenso dovuto ai ricevitori; dell'aggio dovuto al gestore dell'Enalotto ai sensi dell'attuale convenzione; delle somme che costituiscono il monte premi per le vincite; della quota del 12,25% delle poste relative alle giocate effettuate in Sicilia; e del compenso che verra' attribuito agli operatori di telecomunicazione per la raccolta telefonica delle giocate dell'Enalotto, quando il servizio sara' operativo.