IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  15  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448, come
modificato  dall'art. 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito,  con  modificazioni,  in  legge 23 novembre 2001, n. 409,
(l'"art.  15")  che  autorizza  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso
soggetti  terzi,  di  una  societa'  a  responsabilita'  limitata con
capitale  sociale iniziale di 10.000 euro avente ad oggetto esclusivo
la  realizzazione  di  una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei
crediti  d'imposta  e contributivi, nonche' dei crediti e proventi di
natura non tributaria appartenenti allo Stato;
  Visto,  in  particolare,  il comma 2 dell'art. 15, che prevede, tra
l'altro,  che  con  uno  o  piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuate le caratteristiche delle operazioni di
cartolarizzazione effettuate ai sensi dell'art. 15;
  Visto  l'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che
stabilisce  che l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita'
e  di  concorso pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa
di  qualsiasi  natura  e  per  la cui partecipazione sia richiesto il
pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato;
  Visto  l'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che
stabilisce  che  l'organizzazione  e  l'esercizio  delle attivita' di
giochi  di  abilita'  e  di  concorsi  pronostici  sono  affidate  al
Ministero  il  quale  puo' effettuarne la gestione direttamente o per
mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di
idoneita';
  Visto  il decreto interministeriale 9 luglio 1957, n. 16781, che ha
istituito  il  concorso pronostici abbinato alle estrazioni del gioco
del Lotto (Enalotto);
  Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1957, da ultimo modificato
con   decreto   ministeriale   del  23  settembre  1999,  recante  il
regolamento dell'Enalotto;
  Vista  la  legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificata dalla legge
19  aprile  1990, n. 85, che stabilisce che l'esercizio del gioco del
Lotto e' riservato allo Stato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 23 marzo 1994, n.
239, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n.  560,  recante  il regolamento di applicazione ed esecuzione delle
leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85;
  Visti  i  decreti ministeriali 17 marzo 1993, n. 4832, e 8 novembre
1993,  n. 8099, con i quali sono stati affidati a Lottomatica S.p.a.,
con  concessione traslativa di pubblici poteri, l'organizzazione e la
gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato;
  Vista  la  convezione  stipulata  in  data  18  gennaio 1996 tra il
Ministero  e  la SISAL S.p.a. con la quale il Ministero ha affidato a
SISAL S.p.a. la gestione dell'Enalotto;
  Considerato che la societa' di cartolarizzazione prevista dall'art.
15  e'  stata  costituita  con  la  denominazione:  "Societa'  per la
cartolarizzazione   dei   crediti   e   dei   proventi   pubblici   a
responsabilita' limitata";
  Considerata  la  necessita'  di individuare i crediti e proventi di
cui  all'art.  15  e  pertanto disporre la cessione dei medesimi alla
societa' di cartolarizzazione;
  Considerata    altresi'    la    necessita'   di   individuare   le
caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, sono ceduti,
in  massa  e  senza  garanzia  dell'importo che verra' effettivamente
incassato,  alla  societa'  per  la  cartolarizzazione,  i  crediti e
proventi  appartenenti  allo Stato derivanti dal gioco del Lotto, per
le  scommesse  che  verranno  eseguite  a  partire  dalla  data del 3
dicembre  2001  a  tutto  il  9 dicembre 2006, nonche' per le vincite
relative a scommesse eseguite prima del 3 dicembre 2001 non reclamate
dai  relativi  vincitori  e non ancora versate a tale data allo Stato
dal concessionario del gioco del Lotto, ivi compresi ogni e qualsiasi
diritto  di  credito,  tutti  gli  interessi, le penali ed ogni altro
accessorio  a qualsiasi titolo vantati nei confronti dei raccoglitori
e  del  concessionario  del servizio del gioco del Lotto in forza dei
relativi  atti  di concessione, unitamente a qualsiasi provento possa
derivare  dalla  escussione  delle  garanzie  rilasciate dai predetti
raccoglitori e dal predetto concessionario in esecuzione dei relativi
atti di concessione.
  2.  I  crediti e proventi di cui al precedente comma sono ceduti al
netto:
    dell'aggio dovuto ai raccoglitori;
    delle  somme  relative  al  pagamento  delle vincite eseguito dai
raccoglitori e dal concessionario con le somme delle scommesse;
    dell'aggio  dovuto  al  concessionario del servizio del gioco del
Lotto ai sensi del vigente atto di concessione;
    delle ritenute operate sulle vincite;
    della  quota dei proventi riservata in favore del Ministero per i
beni culturali e ambientali; e
    del  compenso  attribuito agli operatori di telecomunicazione per
la raccolta telefonica delle scommesse del Lotto, effettuate mediante
schede prepagate.
  3.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, sono altresi'
ceduti,   in   massa   e   senza  garanzia  dell'importo  che  verra'
effettivamente  incassato,  alla societa' per la cartolarizzazione, i
crediti  e i proventi appartenenti allo Stato derivanti dalle giocate
del  concorso  pronostici  abbinato  al  gioco  del Lotto (Enalotto),
unitamente  al  diritto  fisso  previsto  dall'art. 27 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, per le giocate che verranno eseguite a partire
dalla  data  del  3 dicembre 2001 a tutto il 9 dicembre 2006, nonche'
per  le vincite relative a giocate eseguite prima del 3 dicembre 2001
non reclamate dai relativi vincitori e non ancora versate a tale data
allo  Stato  dal gestore dell'Enalotto, ivi compresi ogni e qualsiasi
diritto  di  credito,  tutti  gli  interessi, le penali ed ogni altro
accessorio  a  qualsiasi  titolo  vantati  nei  confronti del gestore
dell'Enalotto  ai  sensi  della  vigente  convenzione,  unitamente  a
qualsiasi  provento  possa  derivare  dalla escussione delle garanzie
rilasciate   dal   predetto  gestore  in  esecuzione  della  predetta
convenzione.
  4.  I  crediti e proventi di cui al precedente comma sono ceduti al
netto:
    del compenso dovuto ai ricevitori;
    dell'aggio  dovuto al gestore dell'Enalotto ai sensi dell'attuale
convenzione;
    delle somme che costituiscono il monte premi per le vincite;
    della   quota  del  12,25%  delle  poste  relative  alle  giocate
effettuate in Sicilia; e
    del   compenso   che   verra'   attribuito   agli   operatori  di
telecomunicazione   per   la   raccolta   telefonica   delle  giocate
dell'Enalotto, quando il servizio sara' operativo.