IL DIRETTORE dell'Agenzia del Demanio
    Visto   il  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  351,  recante
"Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
                     investimento immobiliare";
    Visto  l'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n. 351/2001 che
prevede  fra  l'altro,  ai  fini  della  ricognizione  del patrimonio
immobiliare  pubblico,  l'individuazione,  con  appositi decreti, dei
beni immobili degli enti pubblici non territoriali.
    Vista la richiesta fatta all'Istituto Nazionale di Previdenza per
i Dirigenti di Aziende Industriali, con note dell'Agenzia del Demanio
n.  30636  del  7 novembre  2001  e n. 32414 del 21 novembre 2001, di
dichiarare i beni immobili di proprieta' del medesimo;
    Visti   gli   elenchi   predisposti  dall'Istituto  Nazionale  di
Previdenza   per   i  Dirigenti  di  Aziende  Industriali,  trasmessi
all'Agenzia  del Demanio con note n. 2429/PR del 23 novembre 2001, n.
974/DG  del  28 novembre  2001,  n. 2440/PR del 28 novembre 2001 e n.
978/DG  del  30 novembre  2001  in  cui  sono individuati immobili di
proprieta' dello stesso alla data del 30 novembre 2001;
    Ritenuto  che,  rispetto  ad  alcune  delle  unita' immobiliari o
relative  pertinenze  inserite  negli elenchi trasmessi dall'INPDAI e
ivi  contrassegnate  con  nota  esplicativa,  non risulta indicato il
relativo  subalterno  catastale,  in  quanto  e'  ancora  in corso la
procedura di frazionamento e di accatastamento;
    Ritenuto  che  l'art.  1,  comma 2, del decreto-legge n. 351/2001
attribuisce   all'Agenzia   del   Demanio  il  compito  di  procedere
all'inserimento  di  tali  beni  in  appositi elenchi, senza incidere
sulla titolarita' dei beni stessi;
    Visto  l'art.  57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sulla  "Riforma  dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59" che ha istituito l'Agenzia del
Demanio;
    Vista  l'urgenza  di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge n. 351/2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Sono  di  proprieta'  dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dirigenti  di  Aziende  Industriali i beni immobili individuati negli
elenchi  di  cui  agli  allegati  A  e B facenti parte integrante del
presente decreto.