IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                        per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 dicembre 1993 ed il successivo
decreto  di  rettifica  in pari data, con il quale l'Istituto "Centro
studi  di  psicoterapia  cognitiva"  e' stato autorizzato ad attivare
corsi  di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze per i fini
di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stata
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Vista  l'istanza  con la quale l'Istituto "CESIPc - Centro studi di
psicoterapia  cognitiva"  ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alle
sedi di Roma e Padova;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 8 giugno 2001;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  comitato  nella  riunione del 3 ottobre 2001, trasmessa con
nota n. 1101 del 5 novembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998, n. 509, l'Istituto "CESIPc - Centro studi
di  psicoterapia  cognitiva"  e' abilitato ad istituire e ad attivare
nelle  sedi  di  Roma e Padova, ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo  II  del  regolamento  stesso,  successivamente  alla data del
presente  decreto,  corsi di specializzazione in psicoterapia secondo
il    modello    scientifico-culturale   proposto   nell'istanza   di
riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso per ciascun anno e per ciascuna sede e' pari a 15 unita' e, per
l'intero ciclo, a 60 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 novembre 2001
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona