IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 105, recante
disposizioni  per  l'attuazione  della  direttiva 80/777/CEE relativa
alla  utilizzazione  e  alla commercializzazione delle acque minerali
naturali,  come  modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
339;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 109, recante
l'attuazione  delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE concernente
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari;
  Considerato  che  le  acque  minerali naturali si distinguono dalle
ordinarie   acque   potabili   per   la   purezza   originaria  e  le
caratteristiche  intrinseche  che  devono  essere  preservate sino al
momento del consumo;
  Considerato  che  e'  contraria  alle  norme vigenti e sanzionabile
sotto  il  profilo  amministrativo,  la prassi invalsa negli esercizi
pubblici  di offrire ai consumatori acqua minerale naturale prelevata
da  confezioni  non  integre,  esponendo l'acqua minerale a rischi di
contaminazione  e di perdita di caratteristiche intrinseche a seguito
della   distruzione   del  confezionamento  e  rendendo  problematico
l'accesso del consumatore all'informazione recata dall'etichetta;
  Ritenuto,   al  fine  di  garantire  la  tutela  della  salute  del
consumatore,  di  chiarire  quanto  sopra  e  sanare espressamente il
divieto  della  commercializzazione  previo frazionamento delle acque
minerali naturali;
  Sentito   il  Consiglio  superiore  di  sanita'  nella  seduta  del
18 settembre 2001;
  Vista  la notifica effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE del
22 giugno   1998,   come  modificata  dalla  direttiva  98/48/CE  del
20 luglio 1998;
                              Decreta:
  Negli  esercizi  pubblici l'acqua minerale naturale originariamente
preconfezionata  deve  essere  venduta  al  consumatore in confezione
integra   o   previa  apertura  della  confezione  al  momento  della
consumazione.
  Il  presente decreto entra in vigore dopo novanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 3 dicembre 2001

                                        Il Ministro della salute
                                                 Sirchia
Il Ministro delle attività produttive
             Marzano