L' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 18 ottobre 2001, Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; l'art. 2, comma 12, lettera n), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita' verifichi la congruita' delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine, tra l'altro, di assicurare la parita' di trattamento tra gli utenti; Visti: la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita', ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettere h), m), e n) e l'art. 2, comma 37; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale; il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e in particolare l'art. 10, n. 1; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e in particolare l'art. 3; Visti: il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 9 dicembre 1988, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1988, ed in particolare il punto 3.1.6; il decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 2000; Viste: la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/1997, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; la deliberazione dell'Autorita' 14 aprile 1999, n. 42/99, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999; la deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/2000, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000; la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2000, n. 193/2000, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 22 novembre 2000; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/2000, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001; Visto il documento per la consultazione "Condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso reti di gasdotti locali" (Prot. AU/00/323), approvato e diffuso dall'Autorita' in data 6 dicembre 2000 (di seguito: documento per la consultazione) e le conseguenti osservazioni presentate dai soggetti interessati; Considerati i commenti e le osservazioni scritte pervenuti in relazione al soprarichiamato documento per la consultazione dai soggetti interessati; Considerato che: i rapporti di fornitura di gas tra i soggetti esercenti il servizio ed i clienti del mercato vincolato sono oggi disciplinati da contratti di diritto privato contenenti condizioni generali predisposte unilateralmente dai soggetti esercenti medesimi e da regolamenti di utenza, che costituiscono parte integrante delle convenzioni stipulate tra l'ente locale concedente il servizio di distribuzione del gas e l'impresa concessionaria; l'Autorita' ha ricevuto numerosi reclami, istanze e segnalazioni presentati, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481/1995, da utenti e da consumatori, sia singoli sia associati, in cui si segnalano violazioni o condizioni ritenute inique nei rapporti di fornitura sopra richiamati; Ritenuto che sia opportuno: definire condizioni contrattuali di fornitura di gas inderogabili, al fine di assicurare una efficace tutela degli interessi dei clienti del mercato vincolato e di clienti finali di servizi di vendita di gas effettuati attraverso reti di gasdotti locali senza accesso consentito a soggetti terzi, i cui costi si devono ritenere inclusi in tariffa ad eccezione dei costi connessi alla disattivazione e riattivazione della fornitura ai clienti morosi; proporre le stesse condizioni contrattuali anche ai clienti del mercato libero, ai quali possono essere offerte, come diversa opzione, condizioni contrattuali specifiche definite dagli esercenti, che il cliente puo' scegliere o negoziare in alternativa; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) anno termico e' il periodo compreso tra il primo luglio e il trenta giugno dell'anno successivo; b) autolettura e' la rilevazione da parte del cliente finale con conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura; c) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; d) cliente buon pagatore e' il cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio, ovvero il cliente che sia qualificato come tale dall'esercente in base a criteri diversi, purche' non peggiorativi, rispetto a quello precedentemente definito; e) cliente del mercato libero e' il cliente finale che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 164/2000 ha e si avvale della capacita' di "stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema"; f) cliente del mercato vincolato e' il cliente finale che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 164/2000, non ha o non si avvale della capacita' di "stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema"; g) cliente finale e' il consumatore che acquista gas per uso proprio; h) contratto di vendita e' il contratto con il quale l'esercente il servizio di vendita del gas e' obbligato, a fronte del versamento di una tariffa o di un prezzo, ad eseguire a favore del cliente finale prestazioni periodiche o continuative; i) deposito cauzionale e' la somma versata dal cliente finale all'esercente per garantire l'esatto adempimento del contratto di vendita; j) domiciliazione bancaria e' il sistema di pagamento delle bollette con il quale il cliente finale attribuisce mandato ad una banca di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente bancario; k) domiciliazione postale e' il sistema di pagamento delle bollette con il quale il cliente finale attribuisce il mandato ad un'impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente postale; l) esercente e' ogni soggetto che effettua il servizio di vendita di gas naturale o di altri tipi di gas a clienti a mezzo di reti. Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la separazione del servizio di vendita del gas naturale da quello di distribuzione prevista dall'art. 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, per esercente il servizio di vendita si intende l'esercente il servizio di distribuzione e vendita di gas naturale; m) esercente multiservizio e' l'esercente che eroga anche altri servizi di pubblica utilita'; n) fatturazione a conguaglio e' la fatturazione che comprende i consumi effettivi fra una lettura o autolettura e quella successiva; o) fatturazione stimata o in acconto e' la fatturazione riferita ai consumi attribuibili al cliente finale in base ai consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente o, se il cliente e' nuovo, in base all'utilizzo dichiarato e al numero alla portata delle apparecchiature alimentate dalla fornitura oggetto di fatturazione; p) gruppo di misura accessibile e' il gruppo di misura al quale l'esercente puo' sempre accedere senza che sia richiesta la presenza del cliente finale o di altra persona da questi deputata per consentire l'accesso al luogo in cui e' collocato il gruppo di misura; q) gruppo di misura e' la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente. Il gruppo di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati; r) lettura e' la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura; s) procedura di reclamo sono le regole che l'esercente e il cliente finale sono tenuti ad osservare in caso di ricevimento o formulazione di un reclamo; t) reclamo e' ogni comunicazione telefonica, verbale o scritta presentata presso uno sportello o ufficio dell'esercente, con la quale il cliente finale esprime una lamentela per quanto concerne la non rispondenza del servizio ottenuto a uno o piu' requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, ovvero dal contratto di vendita sottoscritto o dal regolamento di utenza e per quanto concerne altri aspetti del rapporto tra esercente e cliente finale.