L' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 18 ottobre 2001,
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995)  prevede che l'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita) emani le
direttive  concernenti  la  produzione  e l'erogazione dei servizi da
parte  dei  soggetti  esercenti  i  servizi  medesimi,  definendo  in
particolare  i  livelli  generali  di  qualita' riferiti al complesso
delle  prestazioni  e  i  livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola  prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti  i soggetti
esercenti   il  servizio  e  i  rappresentanti  degli  utenti  e  dei
consumatori,  eventualmente  differenziandoli  per  settore e tipo di
prestazione;
    l'art.  2,  comma 12, lettera n), della legge n. 481/1995 prevede
che  l'Autorita'  verifichi  la  congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine, tra l'altro, di assicurare la
parita' di trattamento tra gli utenti;
  Visti:
    la  legge  n.  481/1995,  recante  norme  per la concorrenza e la
regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ed in particolare
l'art. 2, comma 12, lettere h), m), e n) e l'art. 2, comma 37;
    il  decreto  legislativo  23  maggio  2000, n. 164, di attuazione
della  direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno
del gas naturale;
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633,   recante  istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e in particolare l'art. 10, n. 1;
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244,
recante  disciplina  delle  procedure  istruttorie dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e in particolare l'art. 3;
  Visti:
    il  provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei prezzi 9
dicembre  1988,  n.  24,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  292 del 14 dicembre 1988, ed in particolare il punto
3.1.6;
    il  decreto  del  Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 14
dicembre 2000;
  Viste:
    la  delibera  dell'Autorita'  30 maggio 1997, n. 61/1997, recante
disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per
la  formazione  delle  decisioni  di  competenza  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas;
    la deliberazione dell'Autorita' 14 aprile 1999, n. 42/99, recante
direttiva  per  la  trasparenza  dei  documenti  di  fatturazione dei
consumi  di  gas distribuito a mezzo di rete urbana, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1999;
    la deliberazione dell'Autorita' 2 marzo 2000, n. 47/2000, recante
direttiva  concernente la disciplina dei livelli specifici e generali
di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del
gas,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  18  ottobre 2000, n. 193/2000,
recante   disposizioni  urgenti  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 237 del 22 novembre
2000;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28 dicembre 2000, n. 237/2000,
recante  criteri  per la determinazione delle tariffe per l'attivita'
di  distribuzione  del  gas  e  di  fornitura  ai clienti del mercato
vincolato,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
4 del 5 gennaio 2001;
  Visto  il  documento  per la consultazione "Condizioni contrattuali
del  servizio di vendita del gas naturale a clienti finali attraverso
reti  di  gasdotti  locali"  (Prot.  AU/00/323),  approvato e diffuso
dall'Autorita'  in data 6 dicembre 2000 (di seguito: documento per la
consultazione)  e le conseguenti osservazioni presentate dai soggetti
interessati;
  Considerati  i  commenti  e  le  osservazioni  scritte pervenuti in
relazione  al  soprarichiamato  documento  per  la  consultazione dai
soggetti interessati;
  Considerato che:
    i  rapporti  di  fornitura  di  gas  tra  i soggetti esercenti il
servizio ed i clienti del mercato vincolato sono oggi disciplinati da
contratti   di   diritto   privato   contenenti  condizioni  generali
predisposte  unilateralmente  dai  soggetti  esercenti  medesimi e da
regolamenti  di  utenza,  che  costituiscono  parte  integrante delle
convenzioni  stipulate  tra  l'ente  locale concedente il servizio di
distribuzione del gas e l'impresa concessionaria;
    l'Autorita'  ha ricevuto numerosi reclami, istanze e segnalazioni
presentati,  ai  sensi dell'art. 2, comma 12, lettera m), della legge
n.  481/1995,  da utenti e da consumatori, sia singoli sia associati,
in  cui  si  segnalano  violazioni  o  condizioni ritenute inique nei
rapporti di fornitura sopra richiamati;
  Ritenuto che sia opportuno:
    definire    condizioni   contrattuali   di   fornitura   di   gas
inderogabili,  al  fine  di  assicurare  una  efficace  tutela  degli
interessi  dei  clienti  del mercato vincolato e di clienti finali di
servizi  di  vendita  di  gas  effettuati attraverso reti di gasdotti
locali  senza  accesso  consentito  a  soggetti terzi, i cui costi si
devono  ritenere  inclusi  in tariffa ad eccezione dei costi connessi
alla  disattivazione  e  riattivazione  della  fornitura  ai  clienti
morosi;
    proporre  le  stesse condizioni contrattuali anche ai clienti del
mercato  libero,  ai  quali  possono  essere  offerte,  come  diversa
opzione, condizioni contrattuali specifiche definite dagli esercenti,
che il cliente puo' scegliere o negoziare in alternativa;

                              Delibera:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.  Ai  fini  della  presente  direttiva si applicano le seguenti
definizioni:
    a) anno  termico  e' il periodo compreso tra il primo luglio e il
trenta giugno dell'anno successivo;
    b) autolettura  e' la rilevazione da parte del cliente finale con
conseguente   comunicazione   all'esercente  dei  dati  espressi  dal
totalizzatore numerico del gruppo di misura;
    c) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
    d) cliente  buon  pagatore e' il cliente finale che ha pagato nei
termini  di  scadenza le bollette relative all'ultimo biennio, ovvero
il  cliente  che  sia  qualificato come tale dall'esercente in base a
criteri   diversi,   purche'  non  peggiorativi,  rispetto  a  quello
precedentemente definito;
    e) cliente  del mercato libero e' il cliente finale che, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 164/2000
ha  e si avvale della capacita' di "stipulare contratti di fornitura,
acquisto   e   vendita   con   qualsiasi   produttore,   importatore,
distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto
di accesso al sistema";
    f) cliente  del  mercato  vincolato  e' il cliente finale che, ai
sensi  dell'art.  2,  comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
164/2000,  non  ha  o  non  si  avvale  della capacita' di "stipulare
contratti  di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore,
importatore,  distributore o grossista, sia in Italia che all'estero,
ed ha diritto di accesso al sistema";
    g) cliente  finale  e'  il  consumatore  che acquista gas per uso
proprio;
    h) contratto  di vendita e' il contratto con il quale l'esercente
il  servizio di vendita del gas e' obbligato, a fronte del versamento
di  una  tariffa  o  di  un  prezzo, ad eseguire a favore del cliente
finale prestazioni periodiche o continuative;
    i) deposito  cauzionale  e'  la  somma versata dal cliente finale
all'esercente  per  garantire  l'esatto  adempimento del contratto di
vendita;
    j)  domiciliazione  bancaria  e'  il  sistema  di pagamento delle
bollette  con  il  quale il cliente finale attribuisce mandato ad una
banca  di  effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente
bancario;
    k)  domiciliazione  postale  e'  il  sistema  di  pagamento delle
bollette  con  il  quale  il cliente finale attribuisce il mandato ad
un'impresa  esercente  il  servizio postale di effettuare il relativo
addebito sul proprio conto corrente postale;
    l) esercente e' ogni soggetto che effettua il servizio di vendita
di gas naturale o di altri tipi di gas a clienti a mezzo di reti. Nel
periodo  compreso  tra l'entrata in vigore della presente direttiva e
la  separazione del servizio di vendita del gas naturale da quello di
distribuzione  prevista  dall'art.  21,  commi  2  e  3,  del decreto
legislativo  23  maggio  2000  n.  164,  per esercente il servizio di
vendita si intende l'esercente il servizio di distribuzione e vendita
di gas naturale;
    m) esercente  multiservizio  e' l'esercente che eroga anche altri
servizi di pubblica utilita';
    n) fatturazione  a  conguaglio e' la fatturazione che comprende i
consumi effettivi fra una lettura o autolettura e quella successiva;
    o) fatturazione  stimata o in acconto e' la fatturazione riferita
ai  consumi  attribuibili  al  cliente  finale  in  base  ai  consumi
effettivi  registrati  in analoghi periodi dell'anno precedente o, se
il cliente e' nuovo, in base all'utilizzo dichiarato e al numero alla
portata  delle  apparecchiature alimentate dalla fornitura oggetto di
fatturazione;
    p) gruppo  di  misura accessibile e' il gruppo di misura al quale
l'esercente  puo' sempre accedere senza che sia richiesta la presenza
del  cliente  finale  o  di  altra  persona  da  questi  deputata per
consentire  l'accesso  al  luogo  in  cui  e'  collocato il gruppo di
misura;
    q) gruppo  di  misura  e' la parte dell'impianto di alimentazione
del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del
gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente. Il gruppo
di misura comprende un eventuale correttore dei volumi misurati;
    r) lettura  e'  la  rilevazione  da parte dell'esercente dei dati
espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
    s) procedura  di  reclamo  sono  le  regole  che l'esercente e il
cliente  finale  sono  tenuti  ad  osservare in caso di ricevimento o
formulazione di un reclamo;
    t) reclamo  e'  ogni  comunicazione telefonica, verbale o scritta
presentata  presso  uno  sportello  o  ufficio dell'esercente, con la
quale  il cliente finale esprime una lamentela per quanto concerne la
non rispondenza del servizio ottenuto a uno o piu' requisiti definiti
da  leggi  o  provvedimenti  amministrativi,  ovvero dal contratto di
vendita  sottoscritto  o  dal  regolamento  di  utenza  e  per quanto
concerne altri aspetti del rapporto tra esercente e cliente finale.