L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2001; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, ed in particolare l'art. 2, comma 4"; Vista la propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive"; Considerata la particolare rilevanza della materia oggetto di regolamentazione ed in considerazione dell'elevato numero di soggetti che hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni in merito all'emanando regolamento, l'Autorita', nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione, ritiene di dover sottoporre a consultazione lo schema di provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle "quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi" a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 1998; Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento regolamentazione; Delibera: Art. 1. 1. E' indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 1998; 2. Il documento per la consultazione e' riportato nell'allegato A della presente delibera di cui forma parte integrante. 3. Il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica e' fissato in sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del documento. E' disposta la pubblicazione dell'avvio della consultazione pubblica sui quotidiani. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 15 novembre 2001 Il presidente: Cheli