L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella  riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15
novembre 2001;
  Vista  la  legge  31  luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la  legge  30  aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di
termini  previsti  dalla  legge  31  luglio  1997,  n.  249, relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive,
ed in particolare l'art. 2, comma 4";
  Vista  la  propria  delibera  n.  278/99, recante "Procedura per lo
svolgimento  di  consultazioni  pubbliche  nell'ambito  di ricerche e
indagini conoscitive";
  Considerata  la  particolare  rilevanza  della  materia  oggetto di
regolamentazione ed in considerazione dell'elevato numero di soggetti
che  hanno  potenzialmente  interesse  a  far  conoscere  le  proprie
valutazioni  in  merito  all'emanando  regolamento,  l'Autorita', nel
rispetto  dei  principi  generali  di  trasparenza  e partecipazione,
ritiene   di   dover   sottoporre   a   consultazione  lo  schema  di
provvedimento   relativo   alla   determinazione   dei   criteri   di
attribuzione  delle  "quote  di  diritti  residuali  derivanti  dalla
limitazione   temporale   dei  diritti  di  utilizzazione  televisiva
acquisiti dagli operatori radiotelevisivi" a norma dell'art. 2, comma
4, della legge n. 122 del 1998;
  Visto  il documento per la consultazione proposto dal direttore del
Dipartimento regolamentazione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.   E'   indetta   la   consultazione  pubblica  sullo  schema  di
provvedimento   relativo   alla   determinazione   dei   criteri   di
attribuzione   delle  quote  di  diritti  residuali  derivanti  dalla
limitazione   temporale   dei  diritti  di  utilizzazione  televisiva
acquisiti  dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma
4, della legge n. 122 del 1998;
  2.  Il  documento per la consultazione e' riportato nell'allegato A
della presente delibera di cui forma parte integrante.
  3.   Il   termine   per   la   presentazione  delle  risposte  alla
consultazione  pubblica  e'  fissato  in  sessanta giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del documento. E' disposta la pubblicazione dell'avvio della
consultazione pubblica sui quotidiani.
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel bollettino ufficiale e nel sito web
dell'Autorita'.
    Roma, 15 novembre 2001
                                                 Il presidente: Cheli