IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

   Vista  la  legge  3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla
legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio;
   Visto  il comma 4-quinquies dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978,
n.  468, introdotto dall'art. 1, comma 2, della suddetta legge n. 94,
il quale prevede, tra l'altro, che in apposito allegato allo stato di
previsione,   le  unita'  previsionali  di  base  sono  ripartite  in
capitoli, e per l'entrata anche in articoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione e che la ripartizione e' effettuata con decreto
del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica d'intesa con le amministrazioni interessate;
   Visto  il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  sulla
individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della
ripetuta legge n. 94/1997;
   Visto  l'art.  3,  comma  1,  del predetto decreto legislativo, il
quale  dispone che, contestualmente all'entrata in vigore della legge
di  approvazione del bilancio, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni   interessate,   provvede   a   ripartire  le  unita'
previsionali  di  base  in  capitoli,  ai fini della gestione e della
rendicontazione;   Visto   il   proprio  decreto  29  dicembre  2000,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 225 alla Gazzetta Ufficiale
n.  303  del 30 dicembre 2000, con il quale nello stato di previsione
dell'entrata (Tabella n. 1) e negli stati di previsione dei Ministeri
e  delle  Amministrazioni autonome (Tabelle da n. 2 a n. 19) e' stata
disposta  la  ripartizione, per l'anno finanziario 2001, delle unita'
previsionali  di  base in capitoli e per l'entrata anche in articoli,
ai fini della gestione e della rendicontazione;
   Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante modifiche alla struttura di Governo, ai sensi
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
   Vista   la   legge   di   approvazione   delle   disposizioni  per
l'assestamento   del   bilancio  dello  Stato  e  dei  bilanci  delle
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001;
   Considerato  che  ai  fini della gestine e della rendicontazione -
come  avvenuto  per  il  bilancio  di  previsione  e  con le medesime
modalita'  -  occorre  far luogo alla ripartizione nei capitoli e per
l'entrata anche negli articoli delle variazioni apportate alle unita'
previsionali   di   base   dalla   predetta   legge  di  approvazione
dell'assestamento 2001;
   Ritenuta  la  necessita'  di  disporre  la  suddetta  ripartizione
conformemente ai contenuti degli allegati tecnici che hanno
   accompagnato   i   vari   stati  di  previsione  nel  progetto  di
   assestamento; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389;

                              Decreta:

   Ai  fini  della  gestione  e della rendicontazione, nello stato di
previsione  dell'entrata  (tabella  n. 1) e negli stati di previsione
dei  Ministeri e delle Amministrazioni autonome (tabelle da n. 2 a n.
15),  la ripartizione per l'anno finanziario 2001, nei capitoli e per
l'entrata   anche   negli  articoli,  delle  variazioni  alle  unita'
previsionali di base e' quella risultante dall'allegato documento che
costituisce parte integrante del presente decreto.
   Il   decreto   viene   comunicato   alla  Corte  dei  conti,  alle
amministrazioni  interessate  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

       Roma, 30 novembre 2001
                                                Il Ministro: TREMONTI