IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 2, comma 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 2
gennaio 1997, contenente disposizioni transitorie sull'utilizzo delle
autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 28
febbraio  1997  che,  alla luce del medesimo art. 2, comma 119, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente l'affidamento dei servizi
di  trasporto  a  societa'  private,  ha previsto l'adozione da parte
delle  amministrazioni pubbliche di piani di utilizzo intensivo delle
autovetture in loro dotazione e del relativo personale di guida;
  Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  11  aprile 1997, che ha precisato i criteri generali per la
predisposizione,  da  parte delle amministrazioni pubbliche, di piani
di impiego piu' razionale e meno dispendioso;
  Vista,  in particolare, la direttiva della Presidenza del Consiglio
27  febbraio 1998, che ha dettato nuove modalita' per la gestione del
parco  macchine  esistente,  in  relazione all'esigenza di realizzare
economie di spesa;
  Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi'
come  modificato  dall'art.  1  della  legge  26 marzo 2001, n. 81, e
dall'art.   12  della  legge  3  agosto  2001,  n.  317,  concernente
l'attribuzione del titolo di Vice Ministro;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  con  il  quale  e'  stata  conferita la delega di funzioni del
Presidente  del  Consiglio  in  materia  di  funzione  pubblica  e di
coordinamento  dei  servizi  di  informazione e sicurezza al Ministro
senza portafoglio on. Franco Frattini;
  Considerata   la   necessita'   di   raggiungere   l'obiettivo   di
un'ulteriore  e  immediata  riduzione  di  spesa,  nell'ottica di una
razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nell'ambito  delle  magistrature  e delle amministrazioni dello
Stato,  possono  essere  assegnate  in  uso  esclusivo autovetture di
servizio ai titolari delle seguenti cariche:
    a) Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri;
    b) Ministri e Vice Ministri;
    c) Sottosegretari di Stato;
    d) Primo   Presidente  e  Procuratore  generale  della  Corte  di
cassazione   e   Presidente   del  tribunale  superiore  delle  acque
pubbliche,   Presidente   del   Consiglio   di  Stato,  Presidente  e
Procuratore  generale  della Corte dei conti, Avvocato generale dello
Stato,   Segretario  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;
    e) Presidenti di Autorita' indipendenti.
  2.  Ai  sensi dell'art. 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  tutti  coloro  che  hanno  ricoperto  cariche  pubbliche  a
qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto
all'uso dell'autovettura di Stato.
  3.  Relativamente  alle autovetture assegnate alle Autorita' di cui
al   comma  1,  restano  ferme  le  competenze  del  Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   -   Direzione  generale  della
motorizzazione  e  sicurezza  del  trasporto  terrestre (ex direzione
generale della M.C.T.C.).