IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 2, comma 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1997, contenente disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997 che, alla luce del medesimo art. 2, comma 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente l'affidamento dei servizi di trasporto a societa' private, ha previsto l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di piani di utilizzo intensivo delle autovetture in loro dotazione e del relativo personale di guida; Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1997, che ha precisato i criteri generali per la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di impiego piu' razionale e meno dispendioso; Vista, in particolare, la direttiva della Presidenza del Consiglio 27 febbraio 1998, che ha dettato nuove modalita' per la gestione del parco macchine esistente, in relazione all'esigenza di realizzare economie di spesa; Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, e dall'art. 12 della legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. Franco Frattini; Considerata la necessita' di raggiungere l'obiettivo di un'ulteriore e immediata riduzione di spesa, nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie; Decreta: Art. 1. 1. Nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni dello Stato, possono essere assegnate in uso esclusivo autovetture di servizio ai titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) Presidenti di Autorita' indipendenti. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. 3. Relativamente alle autovetture assegnate alle Autorita' di cui al comma 1, restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre (ex direzione generale della M.C.T.C.).