L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative  ed  integrative; in particolare: l'art. 16, che prevede
l'autorizzazione    all'estensione    dell'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa;  l'art.  40,  comma  4,  che prevede
l'approvazione  delle  modifiche  allo  statuto  sociale;  l'art. 65,
comma 1,  lettera  a),  che  prevede  la  dichiarazione  di decadenza
dall'autorizzazione in caso di rinuncia espressa; l'art. 76, comma 1,
che  prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative
modalita' e le nuove norme statutarie;
  Visti  il  decereto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti e l'art.
4,  comma  19,  modificativo  dell'art. 14, comma 1, lettera i) della
legge  n.  576/1982,  il quale prevede che il consiglio dell'Istituto
esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni
all'esercizio  delle  attivita'  assicurativa e di fusioni di imprese
assicuratrici,  comprese  le  relative  modalita'  e  le  nuove norme
statutarie;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  30  marzo 2000, n. 162,
recante  norme  per la fissazione dei requisiti di professionalita' e
onorabilita'  dei  membri del collegio sindacale, regolamento emanato
ai  sensi  dell'art.  148, comma 4, del citato decreto legislativo n.
58/1998;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e riassicurativa gia' rilasciate alla Compagnia Europea
d'Assicurazione S.p.a., con sede in Milano, via Emanuele Filiberto n.
3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  2 settembre  1993  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  in  alcuni  rami  danni  rilasciata alla Elvia Italia
S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  via  Ampere 28/a-30, ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista  l'istanza,  a  firme  congiunte, in data 19 giugno 2001 e la
relativa  documentazione  allegata, con la quale le predette societa'
hanno  chiesto  l'approvazione della fusione per incorporazione della
Compagnia  Europea  d'Assicurazione S.p.a. nella Elvia Italia S.p.a.,
nonche' delle relative modalita' e delle nuove norme statutarie dell'
incorporante;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 27 giugno 2001 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  di Compagnia Europea d'Assicurazione
S.p.a. che ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione in
Elvia Italia S.p.a. con le relative modalita' e con effetti contabili
dal 1 gennaio 2001;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 27 giugno 2001 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti di Elvia Italia S.p.a. che ha approvato
l'operazione  di  fusione  per  incorporazione  di  Compagnia Europea
d'Assicurazione  S.p.a.  con  le  relative  modalita'  e  con effetti
contabili  dal  1  gennaio 2001, approvando altresi', in quella sede,
alcune modifiche allo statuto sociale concernenti la variazione della
denominazione  sociale  con  effetto  dalla  data  di efficacia della
fusione,  la conversione del capitale sociale in euro con effetto dal
1  gennaio  2002,  nonche' i requisiti di professionalita' dei membri
del collegio sindacale;
  Preso  atto  dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari
nel registro delle imprese di Milano in data 18 luglio 2001;
  Rilevato  che  ai  sensi  dell'art.  65,  comma  1, lettera a), del
decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  175, la Compagnia Europea
d'Assicurazione  S.p.a.  e'  decaduta,  tenuto  conto  della rinuncia
espressa  in  data 16 ottobre 2001, dall'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami danni:
    5) Corpi di veicoli aerei;
    6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
    10)  R.C.  autoveicoli  terrestri (autorizzato limitatamente alla
responsabilita' civile del vettore);
    11) R.C. aeromobili;
    14)  Credito  (autorizzato  limitatamente  al  credito ipotecario
aeronautico);
  Vista  altresi'  l'istanza  in  data 19 giugno 2001 con la quale la
societa'  Elvia  Italia  S.p.a.  ha  chiesto di essere autorizzata ad
estendere  l'esercizio  dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa
nel  ramo  2.  malattia,  di cui al punto A) dell'allegato al decreto
legislativo  17 marzo 1995, n. 175, per i rischi non connessi al ramo
assistenza;
  Accertato  che la societa' incorporante Elvia Italia S.p.a., tenuto
conto  della fusione e dell'estensione dell'autorizzazione al ramo 2.
malattia, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita'
eccedenti la misura dovuta;
  Rilevato  che  l'operazione  di  fusione  in  esame  e  le relative
modalita'  soddisfano  le condizioni poste dalla normativa di settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Considerato   che   non  sussistono  elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle modifiche statutarie apportate dalla societa'
incorporante Elvia Italia S.p.a.;
  Vista  la  delibera  con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella
seduta  del 30 novembre 2001, si e' espresso favorevolmente in ordine
alla  fusione per incorporazione di Compagnia Europea d'Assicurazione
S.p.a.  in  Elvia Italia S.p.a., alle relative modalita' e alle nuove
norme  statutarie,  nonche', ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla vigente normativa,
in  merito  al rilascio ad Elvia Italia S.p.a. dell'autorizzazione ad
estendere  l'esercizio  dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa
nel ramo 2. malattia per i rischi non connessi al ramo assistenza;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E'  approvata la fusione per incorporazione della Compagnia Europea
d'Assicurazione  S.p.a.  nella Elvia Italia S.p.a., entrambe con sede
in Milano, con le relative modalita'.