IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
   e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

                             1. Premessa
  Si  fa  seguito  alla  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri   del   27   febbraio  1998,  concernente  l'utilizzo  delle
autovetture   di   servizio,   ed   ai   provvedimenti  normativi  ed
amministrativi  in materia, al fine di raggiungere l'obiettivo di una
significativa    riduzione    delle   spese,   nell'ottica   di   una
razionalizzazione   delle   risorse   umane   e   finanziarie   nelle
amministrazioni   civili  dello  Stato  e  negli  enti  pubblici  non
economici.
  Tenuto    conto    delle   azioni   gia'   intraprese   da   alcune
amministrazioni,  si  ritiene  opportuno  procedere  ad  una verifica
dell'attuazione delle disposizioni vigenti.
                        2. Gestione indiretta
  La  direttiva  del  1998  promuove  l'affidamento  del  servizio di
trasporto  di  beni  e  persone a soggetti-terzi, in conformita' alle
recenti  disposizioni  intervenute in materia di bilancio, garantendo
alle singole amministrazioni piena autonomia quanto alle modalita' di
esternalizzazione e alla scelta del contraente.
  Al  fine  di  ottenere  un  consistente  contenimento  delle spese,
l'affidamento  a  terzi  deve  comportare  l'effettiva  riduzione del
numero   delle   autovetture   e  la  conseguente  ridefinizione  dei
fabbisogni di personale da adibire alla guida.
  L'esternalizzazione,  di  fatto,  deve  prevedere l'affidamento del
servizio  di  trasporto, la dismissione del parco automobilistico, lo
smantellamento  delle  officine esistenti e la riorganizzazione delle
strutture  interne  delle amministrazioni adibite alla gestione della
mobilita'.
  Le   amministrazioni  sono  tenute  ad  aderire  alle  convenzioni,
previste  dall'art.  26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488 e
dall'art.  58  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, stipulate dalla
Concessionaria  servizi informativi pubblici (CONSIP) S.p.a., al fine
di  conseguire  maggiori  benefici  in  termini di economicita' degli
acquisti,  miglioramento  dei  livelli  di  servizio dei fornitori ed
accelerazione delle procedure.
  Tali  convenzioni  contemplano  il  noleggio  a  lungo  termine  di
autoveicoli  per  la  durata  e  la  percorrenza  chilometrica scelta
dall'amministrazione  contraente,  che  deve indicare le tipologie di
autovetture  necessarie  ai propri fabbisogni; inoltre, nel canone di
noleggio vanno compresi servizi accessori quali la preassegnazione di
un    automezzo    equivalente    a   quello   ordinato,   il   costo
dell'assicurazione,    il   servizio   di   soccorso   stradale,   la
disponibilita' di carte petrolifere, il ritiro dell'usato.
  Infine,  le  convenzioni in questione devono contenere clausole che
consentano  la personalizzazione delle forniture, anche allo scopo di
pervenire ad una razionalizzazione nell'uso degli autoveicoli e della
spesa.
         3. Dismissione parco auto e smantellamento officine
  Per  quanto  concerne l'affidamento delle operazioni di dismissione
del  parco  automobilistico, le singole amministrazioni, alla luce di
quanto  previsto  dal  comma  120 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1996,   n.   662,   sono  tenute  a  individuare  entro  dodici  mesi
dall'affidamento  del  servizio  di  trasporto  a  societa'  private,
mediante  procedure  concorsuali,  idonee  societa' specializzate, al
fine  di assicurare che il procedimento venga portato a compimento in
tempi   ragionevolmente   brevi,   o,   in   alternativa,   procedere
direttamente  alla  vendita  in  blocco,  con  procedura  ad evidenza
pubblica, al soggetto che presentera' la migliore offerta economica.
  Le  societa'  specializzate,  a  tal  fine,  applicano le ordinarie
procedure di vendita previste dal codice civile.
  Gli introiti derivanti dalla procedura di alienazione devono essere
versati   sui   competenti   capitoli   di   entrata   delle  singole
amministrazioni  o  sul capitolo n. 2368 dello stato di previsione di
entrata del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Normativa   vigente   in   riferimento   all'uso  esclusivo  delle
                       autovetture di servizio
  L'uso  esclusivo  delle autovetture di servizio viene regolamentato
dalle disposizioni vigenti che di seguito si richiamano.
  Il  comma  118  dell'art.  2  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662
elenca   le   Autorita'  cui  e'  consentito  l'uso  esclusivo  delle
autovetture:
    Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri;
    Ministri;
    Sottosegretari di Stato.
  Inoltre,  a salvaguardia delle esigenze funzionali di servizio e di
sicurezza   personale   nell'ambito   delle   magistrature   e  delle
amministrazioni  dello  Stato,  l'art.  1,  comma  1, del decreto del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  28  febbraio  1997  ha
individuato,  fino  ad  oggi,  ulteriori categorie cui possono essere
assegnate  in  uso  esclusivo autovetture di servizio, fermo restando
quanto  stabilito  dal  comma  122  del  citato art. 2 della legge 23
dicembre  1996,  n  66  che  dichiara  la perdita di tale diritto nei
confronti di coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi
titolo e che sono cessati dalla carica.
  Tali categorie sono le seguenti:
    Primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione
e   presidente   del   tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche,
presidente  del Consiglio di stato, presidente e procuratore generale
della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato;
    Presidenti di autorita' indipendenti;
    segretario  generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
segretari  generali  dei  Ministeri,  capi  di gabinetto di Ministri,
titolari  di  incarichi  di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali;
    Commissari del Governo presso le regioni.
  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 30
ottobre  2001 si e' provveduto a limitare la facolta' di assegnazione
in  uso esclusivo rispetto alle categorie che il suddetto decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997 indicava.
  Pertanto,  attualmente, le categorie previste dall'art. 1, comma 1,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001
sono:
    Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri;
    Ministri e Vice Ministri;
    Sottosegretari di Stato;
    Primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione
e   presidente   del   tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche,
presidente  del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale
della  Corte  dei  conti,  avvocato  generale dello Stato, segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    presidenti di autorita' indipendenti.
  Si  raccomanda,  nell'applicazione  immediata  di tale modifica, di
voler assicurare il pieno rispetto dei limiti sopra ridefiniti.
  Le  procedure  previste ai punti 2 e 3 della presente direttiva non
si applicano alle auto di servizio assegnate in uso esclusivo.
  Infine,  si  ricorda  che  l'art.  7, comma 3, della legge 4 maggio
1998,  n.  133  dispone  che  le prescrizioni di cui all'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 non riguardano le autovetture protette
assegnate  al  personale  di  magistratura,  ai  fini  della tutela e
sicurezza,  o  ad  altri soggetti esposti a pericoli e per i quali la
protezione   sia   stata  disposta  nelle  forme  e  dagli  organismi
collegiali stabiliti dalla legge.
               5. Assegnazione autovetture di servizio
  L'art.  2,  comma  1,  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  30 ottobre 2001, che e' intervenuto a modifica dell'art. 2,
comma  2,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
febbraio  1997,  dispone  affinche'  le  amministrazioni adottino dei
piani  di  utilizzo  intensivo  delle  autovetture in dotazione e del
relativo  personale di guida, prevedendo la possibilita', all'interno
degli  stessi  piani,  di  assegnare  autovetture  non  esclusive per
esigenze  di  servizio  del  titolare  e,  fermo  restando l'ottimale
perseguimento degli obiettivi delle strutture, ai soggetti preposti a
queste  ultime  o  ad altre equivalenti, da individuarsi con apposito
provvedimento dell'amministrazione competente.
  Tali  strutture,  per  le  quali  e'  prevista  la  possibilita' di
assegnazione di auto di servizio, sono:
    Uffici di gabinetto di Ministri;
    Uffici di segretariato generale di Ministeri;
    dipartimenti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri ed
uffici  equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della legge 23 agosto
1988, nonche' direzioni generali delle amministrazioni dello Stato ed
uffici equiparati ancorche' periferici;
    Uffici di livello dirigenziale generale;
    Uffici territoriali del Governo nelle funzioni di Commissario del
Governo;
    tribunali  amministrativi  regionali, sezioni e procure regionali
della Corte dei conti, avvocature distrettuali dello Stato;
    Uffici  legislativi,  segreterie  particolari ed uffici stampa di
Ministri e uffici centrali del bilancio;
    direzione nazionale antimafia, Corti di appello, procure generali
della Repubblica presso le Corti di appello, tribunali, procure della
Repubblica  presso i tribunali, tribunali per i minori, procure della
Repubblica  presso  i  tribunali per i minori, preture, procure della
Repubblica presso le preture.
            6. Monitoraggio e informazione al Parlamento
  Al  fine  di  verificare  l'attuazione delle disposizioni contenute
nella  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 27
febbraio   1998   e   di   avere   un  quadro  generale  della  nuova
organizzazione    del    servizio    automobilistico,    le   diverse
amministrazioni  e  gli  enti  interessati,  anche per il tramite del
responsabile  della  mobilita',  dovranno  far pervenire al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  al  dipartimento  della funzione
pubblica,  entro  il  15  dicembre  2001,  una relazione contenente i
seguenti elementi:
    1) procedure avviate in merito all'esternalizzazione del servizio
di trasporto;
    2) numero delle autovetture ad uso esclusivo;
    3)  soluzioni  prescelte per la sostituzione delle autovetture in
dotazione,  non  rientranti  nel  punto 2): utilizzo cumulativo delle
autovetture   a   fronte   di   esigenze   di   servizio  programmate
periodicamente;  razionalizzazione  dell'uso  delle  autovetture  per
percorsi  in tutto o in parte coincidenti; ricorso al mezzo privato o
convenzione  con  ticket  taxi;  noleggio  a  ore,  a breve o a lungo
termine; noleggio con o senza conducente;
    4) numero delle autovetture dismesse;
    5) modalita' prescelte per la dismissione;
    6) effettuazione dello smantellamento delle officine;
    7) eventuali problematiche emerse nel corso del procedimento;
    8)  prospetto  contenente  i  dati relativi all'economia di spesa
conseguita.
  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, entro il 28 febbraio
2002, riferira' al Parlamento sui risultati del monitoraggio relativo
all'attuazione  delle  procedure  di affidamento, di dismissione e di
smantellamento  e fornira' annualmente i dati relativi alle riduzioni
di spesa conseguite dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti.
    Roma, 30 ottobre 2001
                                                Il Ministro: Frattini
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 13, foglio n. 261