IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2001,  con  il quale al Ministro dell'interno e' stata
attribuita la delega per la protezione civile;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Vista  l'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della
protezione  civile  n.  1972  del  16  luglio  1990, con la quale, in
particolare  all'art.  1,  e' stato disposto il finanziamento di lire
312 milioni, a favore del comune di Bagnone, per ulteriori interventi
di  recupero  e  riparazioni  di  opere pubbliche di interesse locale
danneggiate  dagli  eventi  alluvionali  del luglio e agosto 1987 nei
comuni  di  cui  all'art.  4  del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;
  Vista  la nota n. 2049 del 6 giugno 2001, con la quale il comune di
Bagnone  in provincia di Massa Carrara ha trasmesso la documentazione
relativa  allo  stato di attuazione del piano degli interventi da cui
risulta una economia di bilancio di L. 4.030.200;
  Considerato che la suddetta economia risulta erogata per L. 238.855
al  comune  di Bagnone e per L. 3.791.345 risulta tuttora disponibile
sul  capitolo 9338 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 4.030.200 assegnata al comune di Bagnone con ordinanza n. 1972 del
16 luglio 1990.
  2.  La  somma parziale di L. 238.855 e' versata dall'Ente attuatore
al capo X, capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per
la   successiva   riassegnazione  al  capitolo  9338  del  centro  di
responsabilita'  n.  20  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  3. La somma complessiva di cui al comma 1 sara' utilizzata ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Scajola