LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
      LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
   Visto  il  decreto  legislativo  30  aprile  1998, n. 173, recante
"Disposizioni  in  materia  di  contenimento  di  produzione e per il
rafforzamento  strutturale  delle imprese agricole, a norma dell'art.
55,  commi  14  e  15  ,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449", che
all'art.  14,  comma 3, prevede disposizioni per la semplificazione e
l'armonizzazione  delle  procedure  dichiarative,  delle modalita' di
controllo  e  degli  adempimenti  a  carico degli operatori agricoli,
derivanti dall'attuazione della normativa comunitaria e nazionale;
   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
23  marzo 1999, concernente, tra l'altro, la verifica delle superfici
vitate   indicate   nelle   dichiarazioni   vitivinicole   annuali  e
l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG, DOC e
nell'elenco  delle  vigne  IGT,  la  tenuta  e  l'aggiornamento degli
stessi;
   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  27  marzo  2001  che stabilisce le modalita' per l'aggiornamento
dello  schedario  vitivinicolo  nazionale  e  per  l'iscrizione delle
superfici vitate nell'albo dei vigneti DOCG e DOC negli elenchi delle
vigne IGT e norme aggiuntive, ai fini dell'utilizzo dei relativi dati
anche  per  l'aggiornamento  dell'inventario  del potenziale viticolo
nazionale, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 1227/00/CE, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in
ordine al potenziale produttivo;
   Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante "Nuova disciplina
delle  denominazioni  d'origine",  che  agli  articoli  14 e 15 detta
disposizioni per la denuncia delle superfici vitate e la costituzione
degli  albi  dei vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle vigne IGT, e
all'art. 16 detta disposizioni sulla denuncia di produzione delle uve
e della produzione generale vitivinicola;
   Visto  il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art.
4 prevede che Governo, regioni e province autonome possano concludere
in   sede   di  questa  Conferenza  accordi  al  fine  di  coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita' di
interesse comune;
   Visto  lo  schema  di  accordo  tra  il  Ministero delle politiche
agricole  e  forestali, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano  sui  criteri  per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi
dei  vigneti  a DO e degli elenchi delle vigne a IGT, trasmesso dalla
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome con
nota prot. n. 2985/A5AGR/CP3 dell'8 ottobre 2001;
   Vista  la  nota del Ministero delle politiche agricole e forestali
prot.  n.  64504  del  17  ottobre  2001  con  la  quale lo stesso ha
comunicato il favorevole avviso sul citato schema di accordo;
   Considerate  le  risultanze  della  seduta  del  Comitato  tecnico
permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 13 novembre
2001,  nel  corso  della  quale  si  e' convenuto sui contenuti dello
schema di accordo in oggetto;
   Acquisito   in  corso  di  seduta  l'assenso  del  Governo  e  dei
Presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e
Bolzano;

      Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati,
       tra il Ministero delle politiche agricole e forestali,
       le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

1)  le  Regioni  e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
del  Decreto  ministeriale 27 marzo 2001, articolo 5, istituiscono ed
aggiornano  gli  albi  dei vigneti a D.O: e gli elenchi delle vigne a
IGT.
2) gli albi dei vigneti a D.O. e gli elenchi delle vigne a IGT devono
avere  i  requisiti previsti dal citato decreto ministeriale 27 marzo
2001, art. 5, par. 1, lett. a) e b).
3)  le  regioni e le province autonome con apposito atto stabiliscono
termini  e  modalita'  del  passaggio  delle  competenze, attualmente
detenute dalle Camere di Commercio.
4)  Le regioni e le province autonome assumono l'impegno di adottare,
nelle modalita' e procedure per la gestione degli albi a D.O. e degli
elenchi  delle vigne a IGT, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3,
4,  5  e  6  dell'art.  5  del  decreto  ministeriale  27/3/2001,  in
particolare  l'impegno  ad effettuare la revisione degli albi e degli
elenchi medesimi.
5) Il decreto ministeriale 23 marzo 1999 dispone che per l'iscrizione
delle  superfici  vitate  negli  albi  e  nei  vigneti a D.O. e negli
elenchi  delle vigne a IGT e per le denunce di variazione deve essere
utilizzato  il modello adottato con il medesimo decreto. Le regioni e
le   province   autonome   ritengono  tale  modello  inadeguato  alla
necessita'  di  acquisire  le informazioni necessarie e, pertanto, ne
propongono  la  rielaborazione  da  affidare  ad  un gruppo di lavoro
composto  da  rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e
forestali,  delle  regioni  e  dell'AGEA,  sentito  il rappresentante
dell'UNIONCAMERE. La rappresentanza regionale del gruppo di lavoro e'
formata dalle regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Campania,e Calabria.
6)  Il gruppo di lavoro di cui al punto precedente, inoltre, provvede
all'elaborazione  del  modello  della  denuncia  delle uve a D.O. e a
I.G.T  di  cui  all'art. 16, comma 2 della legge 164/92, integrandolo
nel modello della dichiarazione vitivinicola di cui al Regolamento CE
n. 1294/96
7)  Nella  predisposizione dei predetti modelli si terra' conto delle
disposizioni  della  regolamentazione comunitaria, delle disposizioni
emanate   dall'AGEA  per  l'aggiornamento  dello  schedario  viticolo
nazionale  e  delle  disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 della
legge 164/92
8)  In riferimento al disposto dell'art. 4 par. 2 del D.M. 27/3/2001,
le  Regioni  chiedono che l'AGEA nel programma informatico contenente
lo  schedario viticolo nazionale con le relative procedure per il suo
aggiornamento,   comprenda   anche   le  procedure  informatiche  per
l'istituzione  degli  albi  dei  vigneti a D.O. e degli elenchi delle
vigne a I.G.T e per il loro aggiornamento.Si conviene che e' facolta'
delle regioni adottare proprie procedure informatiche per la gestione
degli  albi  e  degli elenchi in argomento, purche' compatibili con i
tracciati "records" forniti dall'AGEA.
9)  Al  fine di non provocare repentine discontinuita' nella gestione
degli  albi  dei vigneti a D.O e degli elenchi delle vigne a IGT, che
potrebbero  provocare  gravi  difficolta'  per  lo  svolgimento delle
normali  procedure  legate  alla  produzione dei vini DOCG, DOC e IGT
della  vendemmia  2001,  le regioni chiedono che fino a quando non si
perverra'  alla  definizione  degli adempimenti previsti nel presente
accordo  restano  in  vigore  le  disposizioni  di  cui alla legge 10
febbraio 1992, n. 164.
Roma, 22 novembre 2001
                                             Il Presidente: La Loggia
Il Segretario: La Falce