Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato della relativa nota, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  della  nota  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale
e' operato il rinvio.
    Restano  invariati  il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
                               Art. 1.
  1.  Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo
2001, n. 89, e' prorogato sino al 18 aprile 2002.

Riferimenti normativi:
    -  Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 24 marzo
2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del
termine  ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice
di procedura civile.):
    "1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente   legge,   coloro   i  quali  abbiano  gia'  tempestivamente
presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il
profilo  del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art.
6,  paragrafo  1,  della  Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo  e  delle  liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della
legge  4  agosto  1955,n.  848,  possono presentare la domanda di cui
all'art.  3  della  presente  legge  qualora  non sia intervenuta una
decisione  sulla ricevibilita' da parte della predetta Corte europea.
In   tal  caso,  il  ricorso  alla  corte  d'appello  deve  contenere
l'indicazione  della  data di presentazione del ricorso alla predetta
Corte europea".