IL DIRETTORE
del Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari
economici  -  Servizio  per  lo  sviluppo  ed  il potenziamento delle
                  attivita' di ricerca - Ufficio V

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR);
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  14  gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  recante:
"Modifiche  alla  legge  1  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Viste  le  domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del
23  ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalita' procedurali per la
concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui
all'art.  6,  comma  5,  del  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32,
convertito  nella  legge  7  aprile  1995, n. 104, a valere sui fondi
della  legge  n.  488  del  19  dicembre  1992  e,  i  relativi esiti
istruttori;
  Viste  le  proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree
depresse  nella  riunione  del 12 febbraio 2001, ed in particolare il
progetto  S051-P presentato dalla societa' Alluminagres Italia S.r.l.
per  il  quale  il  C.T.S.  ha  espresso  parere  favorevole  ai fini
dell'ammissione alle agevolazioni;
  Considerato che si e' reso necessario un supplemento di istruttoria
da  parte  dell'Istituto  di  credito,  ai  fini  dell'emanazione del
relativo decreto di ammissione;
  Visto  il  citato  supplemento  di istruttoria pervenuto in data 18
settembre 2001;
  Vista la disponibilita' del cap. 7365 resti 2000 P.G. 02;
  Considerato  che  per  il  progetto  proposto per l'ammissione alle
agevolazioni  nella  predetta riunione e' in corso di acquisizione la
certificazione  di  cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135,
e successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il   seguente   progetto   di   ricerca   industriale   e  sviluppo
precompetitivo  e'  ammesso  alle  agevolazioni  ai  sensi del citato
decreto  ministeriale  n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con
le modalita' di seguito indicate:
Ditta:  Alluminagres  Italia  S.r.l. - Filetto (Chieti) (classificata
grande impresa);
    progetto: S051-P;
    titolo  del  progetto:  realizzazione di marmitta in ceramica per
alte prestazioni;
    entita'  delle  spese nel progetto approvato: L. 4.201.000.000 di
cui:
      in zona non eleggibile, L. 944.000.000;
      in zona art. 92, paragrafo 3, lettera a), L. 170.000.000;
      in zona art. 92, paragrafo 3, lettera c), L. 2.797.000.000;
      in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 290.000.000;
    entita' delle spese ammissibili: L. 3.257.000.000;
    ripartizione  delle  spese tra attivita' di ricerca industriale e
sviluppo  precompetitivo:  L. 2.406.000.000 per ricerca industriale e
L. 1.795.000.000 per sviluppo precompetitivo;
    maggiorazioni  concesse:  ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera
d), punti 2, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997;
    ammontare  massimo  complessivo  del  contributo  nella  spesa L.
1.957.100.000;
    numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3;
    ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 652.370.000;
    intensita'  media  di  agevolazione  derivante dalla ripartizione
prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 43,56%;
    intensita'  effettiva  di  agevolazione  considerato  l'andamento
temporale delle spese: 46,59%;
    tasso  applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del
calcolo  dell'ESL  vigente  al momento di inizio del progetto e fisso
per tutta la durata del progetto: 6,95%.
  Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 31 ottobre 1998.
  Ammissibilita'  delle  spese  a  decorrere dal novantesimo giorno a
partire dal 20 luglio 1998.
  Qualora,  tra  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del presente decreto e la stipula del contratto
con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della
data   di   inizio   delle  attivita'  progettuali  ed  il  tasso  di
attualizzazione  a  tale data comporti una diminuzione dell'ammontare
del  contributo  massimo,  l'istituto  di  credito  convenzionato, ne
dovra'  tenere  conto  al momento della stipula del contratto dandone
tempestiva comunicazione a questo Ministero.
  Condizioni:  l'operativita'  del  presente  decreto  e' subordinata
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa
citata in premessa.