IL CAPO
              del Dipartimento per la programmazione il
                coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie a presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto   il   decreto  ministeriale  9  maggio  1994  con  il  quale
l'"Istituto  Gestalt"  con  sede  in  Ragusa, e' stato autorizzato ad
attivare  corsi  di  formazione in psicoterapia nelle sedi di Ragusa,
Venezia e Siracusa per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del
1989;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la quale l'"Istituto di Gestalt - H.C.C." ha
chiesto   l'abilitazione   ad   istituire  e  ad  attivare  corsi  di
specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma e Palermo;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto Comitato nella riunione del 18 settembre 2001, trasmessa con
nota n. 948 del 19 settembre 2001;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento delle predette sedi
espresso  dalla  Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 16 novembre 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'"Istituto di Gestalt - H.C.C.", in
Ragusa,  e' abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Roma e
Palermo,  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  titolo  II del
regolamento  stesso,  successivamente alla data del presente decreto,
corsi   di   specializzazione  in  psicoterapia  secondo  il  modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per ciascun anno e per ciascuna sede e' pari a venti unita' e,
per l'intero ciclo, a ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 dicembre 2001
                                   Il capo del dipartimento: D'Addona