IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti  gli  articoli,  1  e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  1'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5  giugno 1998, n. 176;
  Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Crouzet Appliance Controls ora
Bmv   System   S.p.a.   -  tendente  ad  ottenere  la  proroga  della
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 28 febbraio 2000 con il quale
e'  stato  approvato il programma di ristrutturazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto  il  decreto  direttoriale datato 1 marzo 2000, e successivi,
con  i  quali  e'  stato concesso, a decorrere dal 4 ottobre 1999, il
suddetto trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 febbraio
2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Crouzet Appliance Controls ora Bmv System S.p.a., con sede in
Bollate  (Milano),  unita'  di  Baranzate di Bollate (Milano), per un
massimo  di 81 unita' lavorative per il periodo dal 4 ottobre 2000 al
16 gennaio 2001.
  Istanza  aziendale  presentata il 20 novembre 2000 con decorrenza 4
ottobre 2000.
  L'istituto   nazionale   previdenza  sociale,  ad  eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 ottobre 2001
                                         Il direttore generale: Daddi