IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in un arco temporale fisso, i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  all'individuazione  dei  criteri  per  la  concessione  del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.r.l.  CO.ME.AS  International,
inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da
protocollo  della  stessa,  in data 20 agosto 2001, che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  8  agosto  2001
stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 12 agosto 2001,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 38 ore settimanali,
come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti
servizi  in  appalto alle Ferrovie dello Stato applicato, a 21.27 ore
medie  settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori
pari a 26 unita' di cui 16 nello stabilimento di Lecce e 10 in quello
di Brindisi su un organico complessivo di 38 unita';
  Considerato  che  il predetto contratto, e' stato stipulato al fine
di  evitare  in  tutto  o in parte la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 12 agosto 2001 al-l'11 agosto
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art  6,  comma  3,  del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. CO.ME.AS International, con sede in Roma, unita' di Brindisi e
Lecce,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da  38  ore  settimanali  a  21.27  ore medie settimanali nei
confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unita', di cui
16  nello  stabilimento  di  Lecce  e 10 in quello di Brindisi, su un
organico complessivo di 38 unita'.