IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  per  la  tutela  della salute umana, della sanita'
pubblica  veterinaria  e  dei  rapporti  internazionali  -  Direzione
generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza

  Visto   il   decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il  provvedimento del 6 luglio 1999 recante "Classificazione
della   specialita'   medicinale  a  base  di  fattore  VIII  da  DNA
ricombinante "Helixate ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537";
  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
Regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  l'art.  85,  comma 19,  della legge del 23 dicembre 2000, n.
388, secondo il quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi
si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati
in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento;
  Visto  il  decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti
il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;
  Vista  la  domanda  con  la  quale  la ditta titolare ha chiesto la
rinegoziazione del prezzo;
  Vista  la delibera CIPE del 1 febbraio 2001 recante "Individuazione
dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci";
  Visto  il  parere  espresso  in  data  25/26  settembre  2001 dalla
Commissione unica del farmaco;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  prezzo  della  specialita' medicinale HELIXATE nelle confezioni
indicate e' modificato come segue:
    250  UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino
polvere + 1 flaconcino solvente;
    A.I.C. n. 032998015/M (in base 10);
    classe  "A"  con  possibilita'  di distribuzione diretta anche da
parte  delle  strutture  pubbliche  previa  eventuale prescrizione su
diagnosi  e  piano terapeutico di centri specializzati universitari o
delle  aziende  sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano.
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L.
332.500 pari a 171,72 euro (ex factory, IVA esclusa).
  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla
distribuzione  di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera CIPE 1
febbraio 2001 e' di L. 504.000 pari a 260,29 euro (IVA inclusa).
    500  UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino
polvere + 1 flaconcino solvente;
    A.I.C. n. 032998039/M (in base 10);
    classe  "A"  con  possibilita'  di distribuzione diretta anche da
parte  delle  strutture  pubbliche  previa  eventuale prescrizione su
diagnosi  e  piano terapeutico di centri specializzati universitari o
delle  aziende  sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano.
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L.
665.000 pari a 343,44 euro (ex factory, IVA esclusa).
  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla
distribuzione  di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera CIPE 1
febbraio 2001 e' di L. 937.900 pari a 484,38 euro (IVA inclusa);
    1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino
polvere + 1 flaconcino solvente;
    A.I.C. n. 032998054/M (in base 10);
    classe  "A"  con  possibilita'  di distribuzione diretta anche da
parte  delle  strutture  pubbliche  previa  eventuale prescrizione su
diagnosi  e  piano terapeutico di centri specializzati universitari o
delle  aziende  sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano.
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L.
1.330.000 pari a 686,89 euro (ex factory, IVA esclusa).
    Il  prezzo  al  pubblico definito in base alle quote di spettanza
alla  distribuzione  di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1
febbraio 2001 e' di L. 1.799.800 pari a 929,52 euro (IVA inclusa).
  Titolare A.I.C.: Bayer AG.