Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale   "Neurobloc"   autorizzata  con  procedura  centralizzata
europea  e  inserita  nel  registro  comunitario dei medicinali con i
numeri:
      EU/1/00/166/001  5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 0,5
ml uso intramuscolare;
      EU/1/00/166/002 5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 1 ml
uso intramuscolare;
      EU/1/00/166/003 5000 UI soluzione iniettabili 1 flaconcino 2 ml
uso intramuscolare.
    Titolare A.I.C.: Elan Pharma International Ltd.
                        IL DIRIGENTE GENERALE
         del Dipartimento per la tutela della salute umana,
          della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti
        internazionali - Direzione generale della valutazione
               dei medicinali e della farmacovigilanza
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3  febbraio 1993 e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea del 22 gennaio 2001
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Neurobloc".
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE";
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione;
  Visto  l'art.  1,  comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;
  Visto  il parere espresso nella seduta del 23/24 ottobre 2001 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale "Neurobloc" debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  specialita'  medicinale  NEUROBLOC  nelle confezioni indicate
viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
    5000   UI   soluzione   iniettabili   1  flaconcino  0,5  ml  uso
intramuscolare,  A.I.C.  n. 035193010/E (in base 10), 11L05L (in base
32);
    5000   UI   soluzione   iniettabili   1   flaconcino   1  ml  uso
intramuscolare,  A.I.C.  n. 035193022/E (in base 10), 11L05Y (in base
32);
    5000   UI   soluzione   iniettabili   1   flaconcino   2  ml  uso
intramuscolare,  A.I.C.  n. 035193034/E (in base 10), 11L06B (in base
32).