IL DIRIGENTE GENERALE
         del Dipartimento per la tutela della salute umana,
          della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti
        internazionali - Direzione generale della valutazione
                dei medicinali e la farmacovigilanza
  Visto   il   decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Visto  il provvedimento del 6 luglio 1999 registrato alla Corte dei
conti  il  5  agosto  1999,  registro  n.  2,  foglio  n. 42, recante
"Classificazione  della specialita' medicinale a base di fattore VIII
da DNA ricombinante "Recombinate ai sensi dell'art. 8, comma 10 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537";
  Visto  l'art.  1,  comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Vista l'art. 85, comma 19 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388,
secondo  il  quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi si
applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in
Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento;
  Visto  il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti
il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;
  Vista  la  domanda  con  la  quale  la ditta titolare ha chiesto la
rinegoziazione del prezzo;
  Vista  la delibera CIPE del 1 febbraio 2001 recante "Individuazione
dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci";
  Visto  il  parere  espresso  in  data  25/26  settembre  2001 dalla
Commissione unica del farmaco;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il prezzo della specialita' medicinale RECOMBINATE nelle confezioni
indicate e' modificato come segue:
    250  UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino
polvere + 1 flaconcino solvente - A.I.C. n. 028687010/M (in base 10);
  Classe "A" con possibilita' di distribuzione diretta anche da parte
delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e
piano  terapeutico  di  centri  specializzati  universitari  o  delle
aziende   sanitarie,  individuati  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e Bolzano.
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L.
332.500 pari a 171,72 euro (ex factory, IVA esclusa).
  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla
distribuzione  di  cui  allo  schema  al-legato  alla delibera CIPE 1
febbraio 2001 e' di L. 504.000 pari a 260,29 euro (IVA inclusa);
    500  UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino
polvere + 1 flaconcino solvente - A.I.C. n. 028687022/M (in base 10);
  Classe "A" con possibilita' di distribuzione diretta anche da parte
delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e
piano  terapeutico  di  centri  specializzati  universitari  o  delle
aziende   sanitarie,  individuati  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e Bolzano.
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L.
665.000 pari a 343,44 euro (ex factory, IVA esclusa).
  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla
distribuzione  di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera CIPE 1
febbraio 2001 e' di L. 937.900 pari a 484,38 euro (IVA inclusa);
    1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino
polvere + 1 flaconcino solvente - A.I.C. n. 028687034/M (in base 10);
  Classe "A" con possibilita' di distribuzione diretta anche da parte
delle strutture pubbliche previa eventuale prescrizione su diagnosi e
piano  terapeutico  di  centri  specializzati  universitari  o  delle
aziende   sanitarie,  individuati  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome di Trento e Bolzano.
  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale
derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L.
1.330.000 pari a 686,89 euro (ex factory, IVA esclusa).
  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla
distribuzione  di  cui  allo  schema  al-legato  alla delibera CIPE 1
febbraio 2001 e' di L. 1.799.800 pari a 929,52 euro (IVA inclusa)
  Titolare A.I.C.: Baxter Helthcare Corporation.