L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  che  ha  introdotto  il regolamento recante semplificazione dei
procedimenti  amministrativi in materia di assicurazioni private e di
interesse  collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della  direttiva  n.  91/674  CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione;
  Visto  in particolare, l'art. 80, comma 1, lettera a), del suddetto
decreto   legislativo   che  ha  sostituito  l'art.  23  del  decreto
legislativo  17 marzo 1995, n. 175, nel quale e' previsto al comma 2,
tra  l'altro,  che  le  imprese che esercitano le assicurazioni delle
cauzioni  sono  tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva
per frazioni di premi in relazione alla natura particolare dei rischi
stessi.  I  criteri  per  l'integrazione  della predetta riserva sono
stabiliti  dall'ISVAP con proprio provvedimento e l'integrazione deve
essere   costituita   a   decorrere  dall'esercizio  successivo  alla
pubblicazione  del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'ISVAP
puo'  altresi'  stabilire metodi particolari per la valutazione della
riserva  sinistri  per le assicurazioni del ramo cauzione nonche' per
quelle del ramo credito;
  Tenuto  conto  che si rende pertanto necessario stabilire i criteri
per  l'integrazione  della  riserva  per  frazioni  di premi del ramo
cauzione  e  metodi  particolari  per  la  valutazione  della riserva
sinistri dei rami cauzione e credito;
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  si  applicano,
relativamente  al  portafoglio  del  lavoro  diretto  italiano,  alle
imprese   aventi   sede   legale   nel  territorio  della  Repubblica
autorizzate  ad esercitare i rami cauzione e credito di cui ai numeri
15  e  14  del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175.
  2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano inoltre,
relativamente  al  portafoglio del lavoro diretto italiano, alle sedi
secondarie  di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo rispetto
all'Unione  europea  autorizzate  ad  esercitare nel territorio della
Repubblica  i  rami  cauzione  e credito di cui ai numeri 15 e 14 del
punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.