L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, che ha introdotto il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto in particolare, l'art. 80, comma 1, lettera a), del suddetto decreto legislativo che ha sostituito l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, nel quale e' previsto al comma 2, tra l'altro, che le imprese che esercitano le assicurazioni delle cauzioni sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva per frazioni di premi in relazione alla natura particolare dei rischi stessi. I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'ISVAP puo' altresi' stabilire metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri per le assicurazioni del ramo cauzione nonche' per quelle del ramo credito; Tenuto conto che si rende pertanto necessario stabilire i criteri per l'integrazione della riserva per frazioni di premi del ramo cauzione e metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri dei rami cauzione e credito; Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano, relativamente al portafoglio del lavoro diretto italiano, alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare i rami cauzione e credito di cui ai numeri 15 e 14 del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano inoltre, relativamente al portafoglio del lavoro diretto italiano, alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo rispetto all'Unione europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica i rami cauzione e credito di cui ai numeri 15 e 14 del punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.