IL DIRETTORE PROVINCIALE
                         del lavoro di Prato

    Visto l'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Vista  la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art.
2, commi 7, 8 e 9;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.  342,  recante  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia di lavori di facchinaggio;
    Vista  la  lettera  circolare  del  Ministero  del lavoro e delle
politiche  sociali  Direzione generale rapporti lavoro del 2 febbraio
1995, protocollo V/25157/70 - DOC;
    Vista  la  circolare  del  Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 39/97 del 18 marzo 1997;
    Visto   le  funzioni  attribuite  dall'art.  4  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  18 aprile  1994,  n.  342, agli uffici
provinciali  del  lavoro,  ora  direzioni  provinciali  del lavoro in
materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio;
    Acquisito  il  parere  delle organizzazioni sindacali datoriali e
dei  lavoratori  nell'incontro  tenutosi il 1 ottobre 2001, presso la
sede dell'ufficio;
    Considerata  la  necessita' di una rideterminazione delle tariffe
vigenti essendo decorso il biennio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Per  la provincia di Prato le tariffe minime di facchinaggio sono
determinate  in  relazione alle operazioni, alla merce, sia in misura
oraria  che  in  quantita' come da prospetto allegato che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.