IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                 e per il coordinamento dei servizi
                     di informazione e sicurezza

Premessa.
  I   moderni   sistemi   di  telecomunicazione  consentono  oggi  di
soddisfare  le  esigenze  di  celerita' e flessibilita' garantendo un
servizio   continuo   e   la   rapidita'   nella  circolazione  delle
informazioni.
  La  pubblica  amministrazione, in quest'ultimi anni, nel perseguire
tali  obiettivi  ha  volto  sempre maggiore attenzione all'evoluzione
tecnologica di detti sistemi ed alla relativa regolamentazione.
  Gia'  la  circolare  n.  6 del 13 marzo 1996 e la direttiva dell'11
aprile 1997 del Ministro per la funzione pubblica avevano individuato
nuovi  criteri  selettivi  in relazione ai sistemi di telefonia dello
Stato,  al  fine  di  promuoverne  in modo efficace la trasformazione
strutturale e organizzativa.
  Oggi,  alla  luce  dei continui cambiamenti e delle innovazioni che
consentiranno  di utilizzare questi sistemi anche per la trasmissione
di  documenti,  appare  necessario  completare  l'attuazione di dette
direttive  attraverso  ulteriori  criteri  di regolazione, al fine di
garantire   la   diffusione   di   tali  strumenti  in  un'ottica  di
contenimento della spesa.
  L'assegnazione  e  l'uso  dei  sistemi telefonici devono rispondere
all'interesse ed alle esigenze dell'amministrazione, al miglioramento
della  qualita'  del  lavoro  e  della produttivita' e alla capacita'
delle   amministrazioni   di   soddisfare   i   bisogni  nuovi  della
collettivita', in un quadro di economia ed efficienza.
  Le  disposizioni  della presente direttiva si applicano ai telefoni
fissi,  ai  telefoni  cellulari,  alle schede di telefonia mobile per
computer  portatili  e  ai  collegamenti  di  rete  tramite cellulari
connessi a palmari o a computer portatili.
  Al  fine di raggiungere gli obiettivi in premessa, si indica quanto
segue:
1) Telefonia fissa.
  Le  spese  per  le utenze telefoniche degli uffici assorbono ancora
molte  risorse delle pubbliche amministrazioni, pur in un contesto in
cui  il  mercato  e le tecnologie consentono considerevoli risparmi e
impieghi ottimali.
  A  tal  fine, si richiamano le previsioni contenute in disposizioni
precedenti    riguardanti    le    responsabilita'    dei   dirigenti
sull'andamento  del  traffico  telefonico  e  sui  costi  dei singoli
uffici,   per   attivare  le  necessarie  attivita'  di  monitoraggio
sull'utilizzo delle utenze telefoniche allo scopo di impedirne un uso
indiscriminato e improprio.
  Inoltre,  al  fine  di  cogliere le opportunita' offerte oggi dalle
nuove   tecnologie   e   dal   mercato   per  realizzare  sistemi  di
comunicazione integrata fisso-mobile-rete elettronica, si invitano le
amministrazioni  a  verificare  periodicamente  i costi, le tariffe e
l'adeguamento tecnologico dei sistemi adottati.
  Per  la  scelta  degli operatori di rete fissa, tenendo conto delle
integrazioni  con le apparecchiature mobili, dell'utilizzo della rete
internet e della tipologia di traffico della singola amministrazione,
le  amministrazioni  devono  ricorrere  alle  procedure  di  acquisto
centralizzato,  cosi'  come  richiamato  nel successivo punto 7 della
presente direttiva.
  Le   amministrazioni,  inoltre,  adotteranno  tutti  i  dispositivi
previsti  per  un utilizzo razionale delle apparecchiature attraverso
l'impiego  di  sistemi  di abilitazione e restrizione a vari livelli,
adeguati  alle  effettive  esigenze,  prevedendo  infine accorgimenti
come:  l'inserimento  del  blocco  in  caso di assenza dall'ufficio e
l'invio  periodico  al  responsabile dell'ufficio dell'estratto delle
chiamate urbane e interurbane.
  Nei  casi  di  impiego di sistemi di telelavoro, le amministrazioni
adotteranno i sistemi di collegamento telefonico alla rete internet e
alla  sede  centrale  piu'  convenienti  per  conseguire obiettivi di
risparmio dei costi e di flessibilita' nel lavoro.
2) Assegnazione dei sistemi di telefonia mobile.
  Le  apparecchiature  di  telefonia mobile dovranno essere assegnate
secondo  modalita'  open,  ovvero  con  la possibilita' di effettuare
telefonate   in  Italia  e  all'estero,  al  fine  di  consentire  lo
svolgimento   delle   attivita'  istituzionali  anche  fuori  sede  e
garantire  nel  contempo la reperibilita', alle seguenti categorie di
soggetti:
    Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri;
    Ministri e vice Ministri;
    Sottosegretari di Stato;
    Capi  di  Gabinetto,  Capi  degli uffici legislativi, portavoce e
consiglieri diplomatici dei Ministri;
    Capi segreteria ovvero Segretari particolari;
    dirigenti di cui all'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
  Ai  dirigenti  di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, vengono assegnate apparecchiature di telefonia
mobile,  secondo  modalita'  open,  per  le sole chiamate interurbane
nazionali.   Particolari   incarichi,   anche   temporanei,  potranno
consentire   a   tali   destinatari  l'abilitazione  alle  telefonate
internazionali.
  I  dirigenti delle pubbliche amministrazioni non titolari di uffici
di  livello  dirigenziale  generale  possono  essere  assegnatari  di
apparecchiature  di  telefonia  mobile  di  tipo  RAM (Rete aziendale
mobile),  non  abilitate  alle telefonate all'esterno. L'abilitazione
open  dovra'  essere  autorizzata  solo  a  chi debba assicurare, per
esigenze  di  servizio,  pronta  e  costante  reperibilita'  e per il
periodo  necessario  allo svolgimento delle particolari attivita' che
ne richiedono l'uso.
  Per  gli  utenti  con abilitazione di tipo RAM, si puo' tener conto
delle  possibilita'  tecniche  di  restrizione offerte dagli apparati
stessi.  Secondo  le valutazioni specifiche, ciascuna amministrazione
ricorrera' ad una delle seguenti soluzioni tecniche:
    a) codice  PIN,  per  vari  livelli  di  abilitazione (nazionale,
internazionale, mobile-fisso, mobile-mobile);
    b) livelli  differenziati  di  restrizione, al fine di consentire
solo  chiamate  ai  numeri in memoria (corrispondenti, ad esempio, ai
numeri degli uffici di diretto riferimento della persona);
    c) durata delle comunicazioni, visualizzazione dei costi.
  Le  fatture  emesse  dal fornitore del servizio telefonico dovranno
essere   personalmente   sottoscritte   dal   titolare  del  telefono
portatile,   al   fine   di   attestare   che  l'effettuazione  delle
conversazioni  telefoniche sia avvenuta in correlazione alle esigenze
di servizio.
3) Accessori e sicurezza.
  Al    momento    dell'assegnazione    delle   apparecchiature,   le
amministrazioni   dovranno   fornire   l'auricolare   per  l'utilizzo
ordinario,  nonche',  solo  se  necessario,  il  kit  di supporto per
l'utilizzo  sulle vetture e gli eventuali sistemi di collegamento con
apparecchiature informatiche. Il titolare dell'apparecchiatura mobile
dovra'   adottare,   nell'utilizzo   di  tale  strumento,  tutti  gli
accorgimenti per la sicurezza individuale.
4) Utilizzo privato degli strumenti di telefonia mobile.
  L'uso ai fini privati delle apparecchiature potra' avvenire solo in
caso di contratto di dual billing (doppia fatturazione), introducendo
il  codice  che  permette di addebitare i costi per l'uso privato sul
conto   corrente   personale  del  titolare  dell'utenza.  Tutti  gli
assegnatari  di  apparecchiature  di  telefonia mobile sono tenuti ad
attivare  il  contratto  privato  per  l'impiego  personale  di  tali
sistemi.
  Il  trasferimento  di  chiamata  al  telefono  cellulare privato e'
consentito  solo per i titolari con abilitazione di tipo open, mentre
per   gli   altri   e'   consentito  solo  verso  il  telefono  fisso
dell'ufficio,  In  ogni  caso,  tale  servizio dovra' comunque essere
dichiarato preventivamente.
  I   collegamenti  Wap  (Wireless  application  protocol),  internet
tramite UMTS (Universal mobile telecommunication system) e l'utilizzo
dei   messaggi  di  testo  verranno  consentiti  solo  per  interesse
dell'amministrazione  e  per  lo svolgimento dell'attivita' di lavoro
fuori sede.
5) Utilizzo per servizio.
  Al  fine  di un razionale utilizzo, l'impiego delle apparecchiature
dovra' tenere conto del piano tariffario previsto in convenzione, che
sara'  comunicato  dalle  amministrazioni agli interessati al momento
della consegna dell'apparato mobile.
  Sulla base di tale prospetto, le amministrazioni verificheranno con
i  gestori  la  possibilita'  di  adottare  sistemi di rete aziendale
estesi, cosi' da pervenire a costi utenza piu' contenuti.
6) Monitoraggio.
  Ai  fini  del contenimento della spesa, le amministrazioni dovranno
prevedere,   in   rispetto   della   normativa   sulla  tutela  della
riservatezza dei dati personali, un sistema di raccolta delle fatture
relative  ai  singoli  apparecchi,  verificando a campione l'utilizzo
corretto delle relative utenze.
7) Acquisto delle apparecchiature.
  Per  gli acquisti delle suddette apparecchiature le amministrazioni
dovranno   ricorrere   alle   procedure  di  acquisto  centralizzato,
attraverso  l'adesione  alle  convenzioni previste dall'art. 26 della
legge  23  dicembre 1999,  n.  488,  e  dall'art.  58  della legge 23
dicembre 2000,   n.   388,  stipulate  dalla  Concessionaria  servizi
informativi pubblici (Consip) S.p.a.
  Sono  fatte  salve,  per  le  parti non modificate, le disposizioni
contenute  nella  circolare  n. 6 del 13 marzo 1996 e nella direttiva
dell'11 aprile 1997 del Ministro per la funzione pubblica.
    Roma, 30 ottobre 2001


                              Il Ministro per la funzione pubblica
                               e per il coordinamento dei servizi
                                   di informazione e sicurezza
                                            Frattini
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 13, foglio n. 263