IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto di monopolio di Stato, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da
Paesi dell'Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991
e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita',
con  i  quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per
il   condizionamento  e  l'etichettatura  dei  prodotti  del  tabacco
conformemente  alle  prescrizioni delle direttive del consiglio delle
Comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE;
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Considerato  che  occorre  inserire  nella  tabella  B, allegata al
decreto  direttoriale  13  gennaio  1999,  tre  prezzi  di vendita al
pubblico  per  kg  convenzionale espressamente richiesti da fornitori
esteri;
  Ritenuto   che   occorre   provvedere,  su  richiesta  delle  ditte
fornitrici,  alla  radiazione  di  varie  marche di tabacchi lavorati
nonche'  alla  radiazione  di  una marca di sigaretta per la quale la
ditta fornitrice non e' piu' depositaria del marchio;
  Considerato, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio
1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre  provvedere
all'inserimento,  nella  tariffa  di  vendita,  di  varie  marche  di
tabacchi  lavorati  nazionali ed esteri di provenienza UE ed extra UE
(in  conformita'  ai  prezzi  richiesti dalle ditte fornitrici) nelle
classificazioni  dei  prezzi  di vendita di cui alle tabelle B, C e D
allegate  al  decreto  direttoriale 13 gennaio 1999 e alla tabella A,
allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000;
  Considerato,  inoltre,  che  occorre provvedere, su richiesta delle
ditte  fornitrici,  al  cambio di denominazione due marche di tabacco
lavorato gia' iscritte nella tariffa di vendita al pubblico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella  tabella  B  allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999
sono  inseriti  i  seguenti  prezzi  di  vendita  al  pubblico per kg
convenzionale con la relativa ripartizione:
                         sigari e sigaretti
---->  Vedere Tabella a pag. 14 della G.U.  <----