IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerato che occorre inserire nella tabella B, allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, tre prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti da fornitori esteri; Ritenuto che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, alla radiazione di varie marche di tabacchi lavorati nonche' alla radiazione di una marca di sigaretta per la quale la ditta fornitrice non e' piu' depositaria del marchio; Considerato, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE ed extra UE (in conformita' ai prezzi richiesti dalle ditte fornitrici) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle B, C e D allegate al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 e alla tabella A, allegata al decreto direttoriale del 20 gennaio 2000; Considerato, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, al cambio di denominazione due marche di tabacco lavorato gia' iscritte nella tariffa di vendita al pubblico; Decreta: Art. 1. Nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la relativa ripartizione: sigari e sigaretti ----> Vedere Tabella a pag. 14 della G.U. <----