Il consiglio regionale ha approvato;
                            IL PRESIDENTE
                       DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Per   l'anno   2002   l'aliquota   dell'addizionale  regionale
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  di  cui
all'art.  50,  comma  3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446  (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive),  ed  in attuazione dell'art. 4, comma 3-bis, della legge
16 novembre  2001,  n.  405 (Conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347, recante interventi
urgenti  in  materia  di  spesa  sanitaria),  e' fissata nella misura
dell'1,4  per  cento  sul  reddito  complessivo  determinato  ai fini
dell'IRPEF,  al  netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di
tale imposta.
  2.  La  maggiorazione  di  cui al comma 1 non si applica ai redditi
determinati  ai  fini  dell'IRPEF,  al  netto  degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiori a lire 20 milioni
(euro 10.329,14).