IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, ai commi 15 e seguenti, che prevede la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso; Visto l'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, con il quale viene istituito il consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso. Visto in particolare, il comma 6 del suddetto art. 2, che prevede la concessione al consorzio obbligatorio, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti individuati al comma 1 dello stesso art. 2, le agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di 6 miliardi; Preso atto che il consorzio obbligatorio si e' costituito in data 10 luglio 1997, con la denominazione Consorzio infomercati, e che con decreto ministeriale del 22 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1997, e' stato approvato il relativo statuto; Visto l'art. 9 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, che modifica il comma 6 dell'art. 2 disponendo che le agevolazioni vengano riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti; Visto l'art. 5 del decreto 31 maggio 2001 registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001, registro n. 1, foglio n. 304, che prevede al comma 2 la presentazione di fidejussione bancaria rilasciata a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, per ottenere l'erogazione della prevista anticipazione del contributo in conto capitale concesso al Consorzio obbligatorio infomercati; Considerato che a garanzia delle anticipazioni puo' essere ritenuta valida anche la presentazione di una garanzia assicurativa; Decreta: Art. 1. 1. A parziale modifica dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2001 citato nelle premesse l'erogazione della prima quota del Contributo in conto capitale al Consorzio infomercati, pari al 25%, e' effettuata come anticipazione del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate, rilasciata a favore del Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale del coordinamento per gli incentivi alle imprese, di importo pari all'anticipazione richiesta. Tale garanzia che dovra' essere predisposta sulla base del modello allegato al presente decreto, potra' essere svincolata con l'erogazione a saldo del contributo. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2001 Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2001 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 57