IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

  Sono  pervenute  a  questa  Autorita'  per  la vigilanza sui lavori
pubblici  numerose  richieste  da  parte  di  stazioni  appaltanti di
chiarimenti  in  merito all'applicazione dell'art. 75 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, e successive
modificazioni.   Al   riguardo  il  consiglio  dell'Autorita',  nella
riunione del 5 dicembre 2001, al solo fine di fornire indicazioni per
un'interpretazione uniforme, ha adottato la seguente determinazione.
                                  I
  In  base  al  disposto  di  cui  all'art.  8,  comma 9, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, a decorrere dal
1   gennaio   2000,   i   lavori  pubblici  possono  essere  affidati
esclusivamente  a soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 dello
stesso  articolo e non esclusi dalle gare per inaffidabilita' morale,
finanziaria e professionale.
  Gia'  all'atto  della  qualificazione,  le  imprese, in conformita'
all'art.  17  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000,   n.   34,   oltre   che   requisiti   economico-finanziari   e
tecnico-organizzativi,  devono  dimostrare  di possedere requisiti di
carattere  generale  che  attengono,  piu' propriamente, all'indicata
affidabilita'  morale,  economica e professionale dell'esecutore. Con
determinazione  12 ottobre  2000, n. 47, l'Autorita' per la vigilanza
sui   lavori   pubblici   ha   stabilito   quale   debba   essere  la
"documentazione   mediante   la   quale   i  soggetti  che  intendono
qualificarsi dimostrano l'esistenza dei prescritti requisiti d'ordine
generale".
  Requisiti  di  carattere  generale,  inerenti all'affidabilita' del
contraente,  oltre a dover sussistere alla data di sottoscrizione del
contratto per il rilascio dell'attestazione di qualificazione, devono
permanere  al  momento della partecipazione alle specifiche procedure
di affidamento e di stipulazione dei contratti. Ai sensi dell'art. 75
del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nel  testo  introdotto  dall'art.  2 del decreto del Presidente della
Repubblica  30 agosto  2000,  n.  412, vanno, infatti, "esclusi dalla
partecipazione  alle  procedure  di affidamento degli appalti e delle
concessioni  e non possono stipulare i relativi contratti" le imprese
che  versano  in  una  delle, successivamente elencate, situazioni di
incompatibilita'. In base, poi, al disposto di cui al gia' richiamato
art.  8, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni,
il  potere  di esclusione dalle gare, a decorrere dal 1 gennaio 2000,
compete alle stazioni appaltanti.
  Per  gli  appalti  relativi  a lavori di importo pari o inferiori a
euro  150.000,  per  i  quali  il  sistema  di  qualificazione non e'
obbligatorio,  alle  stazioni  appaltanti  puo'  competere  anche  la
verifica,   per  i  soggetti  non  in  possesso  di  attestazione  di
qualificazione, dei requisiti tecnico-organizzativi.
  Va  poi  richiamata,  per  completezza  di  analisi,  la disciplina
relativa  al  "Casellario  informatico delle imprese qualificate" nel
quale  vanno  inseriti  dati  e  notizie  concernenti  le  imprese  e
rilevanti   al  fine  della  ammissione  alle  gare  e  che  "sono  a
disposizione  di  tutte  le  stazioni appaltanti per l'individuazione
delle  imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle
procedure  di  affidamento  di  lavori  pubblici"  (art. 27, comma 5,
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).
  Cio'  premesso,  dal  confronto  delle  norme  di cui agli indicati
articoli 17  e 27  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
34/2000  e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999
e  successive  modificazioni, e' dato rilevare che, pur non essendovi
perfetta coincidenza tra le ivi descritte fattispecie, le stesse sono
tutte   relative   a   medesimi   fatti   e   circostanze   incidenti
sull'affidabilita' morale, economica e professionale del concorrente.
Alcune    delle    fattispecie    attengono   alla   persona   fisica
dell'imprenditore,  altre,  invece,  ineriscono  specificamente  alla
attivita'  di  impresa e trovano applicazione indipendentemente dalla
relativa   titolarita'.  Tali  fatti  e  circostanze  -  se  ritenuti
insussistenti  -  portano,  al  momento  della  qualificazione  delle
imprese,   ad  una  certificazione  di  idoneita'  di  tipo  statico,
implicante  una  generale  capacita'  giuridica alla stipulazione dei
contratti,    sia    pure   limitata   alla   durata   dell'efficacia
dell'attestazione.  Gli  stessi,  inoltre, in occasione della singola
gara,  formano  oggetto  di  una  verifica  di  tipo  dinamico  sulla
perdurante  attualita'  di  detta  idoneita'  e  si  riflettono sulla
legittimazione  a  contrarre del concorrente. Infine, con riferimento
al  "Casellario  informatico  delle  imprese qualificate", detti dati
sono  oggetto  di  raccolta,  documentazione  e rappresentazione alle
stazioni  appaltanti  al  fine  indicato  della "individuazione delle
imprese  nei  cui  confronti  sussistono  cause  di  esclusione dalle
procedure di affidamento di lavori pubblici".
  Altra  considerazione  di  carattere  generale  e'  che  la mancata
qualificazione  o  mancata  ammissione  alla  singola  gara non ha il
carattere  di sanzione punitiva, con la necessita', pertanto, di fare
sempre  e  comunque  applicazione  dei  principi  propri  del sistema
sanzionatorio.   La   disciplina   in   esame  e'  posta  a  garanzia
dell'elemento  fiduciario  che caratterizza il contratto di appalto e
comporta,  conseguentemente,  una  forma  di  autotutela  per  l'ente
aggiudicatore  che,  nella  ricorrenza di oggettivi e definitivamente
acclarati  presupposti,  puo' precludere la partecipazione e consente
il rifiuto della stipulazione del contratto.
  Da  tenere  presente,  infine,  che  dette  disposizioni,  le quali
trovano   applicazione  indipendentemente  dall'importo  dei  lavori,
costituiscono,   per   molti  aspetti,  l'esatta  riproduzione  della
normativa  di  cui all'art. 24 della direttiva CEE 14 giugno 1993, n.
37,  che  disciplina,  per  le  gare  sopra soglia, le ipotesi in cui
l'imprenditore puo' essere escluso dalla partecipazione all'appalto e
che, secondo la giurisprudenza prevalente, conterrebbe un'elencazione
tassativa  delle cause di esclusione dalle gare; tassativita' che non
ha  precluso  logiche  deroghe da parte del legislatore nazionale, il
quale  ha  inserito,  per  ragioni  di  diritto  interno,  ipotesi di
esclusione  -  es.  applicazione  delle  misure antimafia, violazione
delle  intestazioni fiduciarie-aggiuntive rispetto al contenuto della
direttiva comunitaria indicata.
  Ulteriore  considerazione  di carattere generale e' che i requisiti
in  esame,  in caso di partecipazione di imprese associate ovvero tra
loro  consorziate  o  che intendono associarsi o consorziarsi, devono
essere  posseduti da tutte le imprese facenti parte dell'associazione
o  consorzio,  in  quanto la collaborazione tra le imprese, tipica di
detti  fenomeni,  non  puo'  implicare  una  deroga alla regola della
necessaria  affidabilita'  morale, professionale e tecnica di tutti i
soggetti contraenti a qualsiasi titolo con l'amministrazione.