IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Sono pervenute a questa Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici numerose richieste da parte di stazioni appaltanti di chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni. Al riguardo il consiglio dell'Autorita', nella riunione del 5 dicembre 2001, al solo fine di fornire indicazioni per un'interpretazione uniforme, ha adottato la seguente determinazione. I In base al disposto di cui all'art. 8, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere affidati esclusivamente a soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo e non esclusi dalle gare per inaffidabilita' morale, finanziaria e professionale. Gia' all'atto della qualificazione, le imprese, in conformita' all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, oltre che requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono dimostrare di possedere requisiti di carattere generale che attengono, piu' propriamente, all'indicata affidabilita' morale, economica e professionale dell'esecutore. Con determinazione 12 ottobre 2000, n. 47, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito quale debba essere la "documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei prescritti requisiti d'ordine generale". Requisiti di carattere generale, inerenti all'affidabilita' del contraente, oltre a dover sussistere alla data di sottoscrizione del contratto per il rilascio dell'attestazione di qualificazione, devono permanere al momento della partecipazione alle specifiche procedure di affidamento e di stipulazione dei contratti. Ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel testo introdotto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, vanno, infatti, "esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti" le imprese che versano in una delle, successivamente elencate, situazioni di incompatibilita'. In base, poi, al disposto di cui al gia' richiamato art. 8, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il potere di esclusione dalle gare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, compete alle stazioni appaltanti. Per gli appalti relativi a lavori di importo pari o inferiori a euro 150.000, per i quali il sistema di qualificazione non e' obbligatorio, alle stazioni appaltanti puo' competere anche la verifica, per i soggetti non in possesso di attestazione di qualificazione, dei requisiti tecnico-organizzativi. Va poi richiamata, per completezza di analisi, la disciplina relativa al "Casellario informatico delle imprese qualificate" nel quale vanno inseriti dati e notizie concernenti le imprese e rilevanti al fine della ammissione alle gare e che "sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici" (art. 27, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Cio' premesso, dal confronto delle norme di cui agli indicati articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni, e' dato rilevare che, pur non essendovi perfetta coincidenza tra le ivi descritte fattispecie, le stesse sono tutte relative a medesimi fatti e circostanze incidenti sull'affidabilita' morale, economica e professionale del concorrente. Alcune delle fattispecie attengono alla persona fisica dell'imprenditore, altre, invece, ineriscono specificamente alla attivita' di impresa e trovano applicazione indipendentemente dalla relativa titolarita'. Tali fatti e circostanze - se ritenuti insussistenti - portano, al momento della qualificazione delle imprese, ad una certificazione di idoneita' di tipo statico, implicante una generale capacita' giuridica alla stipulazione dei contratti, sia pure limitata alla durata dell'efficacia dell'attestazione. Gli stessi, inoltre, in occasione della singola gara, formano oggetto di una verifica di tipo dinamico sulla perdurante attualita' di detta idoneita' e si riflettono sulla legittimazione a contrarre del concorrente. Infine, con riferimento al "Casellario informatico delle imprese qualificate", detti dati sono oggetto di raccolta, documentazione e rappresentazione alle stazioni appaltanti al fine indicato della "individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici". Altra considerazione di carattere generale e' che la mancata qualificazione o mancata ammissione alla singola gara non ha il carattere di sanzione punitiva, con la necessita', pertanto, di fare sempre e comunque applicazione dei principi propri del sistema sanzionatorio. La disciplina in esame e' posta a garanzia dell'elemento fiduciario che caratterizza il contratto di appalto e comporta, conseguentemente, una forma di autotutela per l'ente aggiudicatore che, nella ricorrenza di oggettivi e definitivamente acclarati presupposti, puo' precludere la partecipazione e consente il rifiuto della stipulazione del contratto. Da tenere presente, infine, che dette disposizioni, le quali trovano applicazione indipendentemente dall'importo dei lavori, costituiscono, per molti aspetti, l'esatta riproduzione della normativa di cui all'art. 24 della direttiva CEE 14 giugno 1993, n. 37, che disciplina, per le gare sopra soglia, le ipotesi in cui l'imprenditore puo' essere escluso dalla partecipazione all'appalto e che, secondo la giurisprudenza prevalente, conterrebbe un'elencazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare; tassativita' che non ha precluso logiche deroghe da parte del legislatore nazionale, il quale ha inserito, per ragioni di diritto interno, ipotesi di esclusione - es. applicazione delle misure antimafia, violazione delle intestazioni fiduciarie-aggiuntive rispetto al contenuto della direttiva comunitaria indicata. Ulteriore considerazione di carattere generale e' che i requisiti in esame, in caso di partecipazione di imprese associate ovvero tra loro consorziate o che intendono associarsi o consorziarsi, devono essere posseduti da tutte le imprese facenti parte dell'associazione o consorzio, in quanto la collaborazione tra le imprese, tipica di detti fenomeni, non puo' implicare una deroga alla regola della necessaria affidabilita' morale, professionale e tecnica di tutti i soggetti contraenti a qualsiasi titolo con l'amministrazione.