L'AUTORITA' PER L'INFORMATICA
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  Visto   l'art.  6,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  il  quale  prevede  che le
pubbliche  amministrazioni ed i privati hanno facolta' di sostituire,
a  tutti  gli  effetti,  i documenti dei propri archivi, le scritture
contabili,  la  corrispondenza  e  gli  altri atti di cui per legge o
regolamento  e' prescritta la conservazione, con la loro riproduzione
su  supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo
a garantire la conformita' dei documenti agli originali;
  Visto   l'art.  6,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  il  quale  prevede che gli
obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma
1 si intendono soddisfatti, ai fini sia amministrativi sia probatori,
anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate
sono   conformi  alle  regole  tecniche  dettate  dall'Autorita'  per
l'informatica nella pubblica amministrazione;
  Vista  la  propria  deliberazione  n. 24 del 30 luglio 1998, con la
quale,  in  attuazione dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537,  sono  state dettate le regole tecniche per l'uso dei
supporti ottici;
  Ritenuto  di sostituire integralmente la deliberazione n. 24 del 30
luglio  1998  con  altra  finalizzata  a  dettare regole tecniche che
soddisfino  le  esigenze  connesse  all'evoluzione  tecnologica e nel
contempo   realizzino  modalita'  semplificate  ed  uniformi  per  la
conservazione e l'esibizione dei documenti su supporto ottico;
                              Delibera:
  Le  disposizioni  della  presente  deliberazione  si  applicano, in
sostituzione della deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998, dal giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    (1)   Note   esplicative   della   presente   deliberazione  sono
disponibili sul sito dell'Autorita' www.aipa.it
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:
    a) documento: rappresentazione in formato analogico o digitale di
atti,  fatti  e  dati  intelligibili  direttamente  o  attraverso  un
processo di elaborazione elettronica;
    b) documento   analogico:   documento   formato  utilizzando  una
grandezza  fisica che assume valori continui, come le tracce su carta
(esempio:  documenti  cartacei),  come  le immagini su film (esempio:
pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su
nastro  (esempio:  cassette  e  nastri  magnetici  audio e video). Si
distingue in documento originale e copia;
    c) documento  analogico  originale:  documento analogico che puo'
essere  unico  oppure  non  unico  se,  in  questo  secondo caso, sia
possibile  risalire  al  suo  contenuto  attraverso altre scritture o
documenti  di  cui  sia  obbligatoria  la  conservazione, anche se in
possesso di terzi;
    d) documento   digitale:   testi,   immagini,  dati  strutturati,
disegni,  programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che
assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione
elettronica, di cui sia identificabile l'origine;
    e) documento  informatico:  documento  digitale  sottoscritto con
firma  digitale  ai  sensi  dell'art. 8 del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 8 febbraio
1999, e successive modificazioni;
    f) supporto  ottico  di memorizzazione: mezzo fisico che consente
la  memorizzazione  di  documenti  digitali  mediante l'impiego della
tecnologia  laser  (quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici,
DVD);
    g) memorizzazione:  processo di trasposizione in formato digitale
su   un   qualsiasi   idoneo  supporto,  attraverso  un  processo  di
elaborazione, di documenti analogici o digitali, anche informatici;
    h) archiviazione  digitale:  processo  di  memorizzazione,  su un
qualsiasi  idoneo supporto, di documenti digitali, anche informatici,
univocamente   identificati   mediante   un  codice  di  riferimento,
antecedente all'eventuale processo di conservazione;
    i) documento  archiviato:  documento digitale, anche informatico,
sottoposto al processo di archiviazione digitale;
    l) conservazione  digitale:  processo effettuato con le modalita'
di cui agli articoli 3 e 4;
    m) documento  conservato:  documento  sottoposto  al  processo di
conservazione;
    n) esibizione:   operazione   che  consente  di  visualizzare  un
documento conservato e di ottenerne copia;
    o) riversamento  diretto:  processo  che  trasferisce  uno o piu'
documenti  conservati  da  un supporto ottico di memorizzazione ad un
altro,  non  alterando  la  loro  rappresentazione digitale. Per tale
processo non sono previste particolari modalita';
    p) riversamento  sostitutivo: processo che trasferisce uno o piu'
documenti  conservati  da  un supporto ottico di memorizzazione ad un
altro,  modificando  la  loro  rappresentazione  digitale.  Per  tale
processo sono previste le modalita' descritte nell'art. 3, comma 2, e
nell'art. 4, comma 4, della presente deliberazione;
    q) riferimento  temporale:  informazione,  contenente  la  data e
l'ora  in  cui  viene ultimato il processo di conservazione digitale,
che   viene  associata  ad  uno  o  piu'  documenti  digitali,  anche
informatici.   L'operazione   di   associazione  deve  rispettare  le
procedure  di  sicurezza  definite  e  documentate,  a  seconda della
tipologia  dei  documenti  da  conservare,  dal  soggetto  pubblico o
privato  che  intende  o  e'  tenuto  ad  effettuare la conservazione
digitale  ovvero  dal  responsabile  della conservazione nominato dal
soggetto stesso;
    r) pubblico ufficiale: il notaio, ad eccezione di quanto previsto
dall'art.  5, comma 4, e dei casi per i quali possono essere chiamate
in  causa  le  altre figure previste dall'art. 18, comma 2, del testo
unico   approvato   con   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.