Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma 3,  del  regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali   della  Repubblica  italiana  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma 3,  del  testo  unico  delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  d.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
    Restano  invariati  il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
                               Art. 1.

  1.  I  termini  di  efficacia  dei decreti di occupazione d'urgenza
emanati  per  la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII
della  legge  14 maggio  1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi
dell'articolo 9,  comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999,
n.  354,  sono  ulteriormente  prorogati  di  un  anno  con  scadenza
improrogabile al 30 ottobre 2002.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Il  titolo  VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  del  18  maggio  1981, n. 134, reca: "Intervento
          statale per l'edilizia a Napoli".
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto
          legislativo  20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la
          definitiva  chiusura  del programma di ricostruzione di cui
          al  titolo  VIII  della  legge  14 maggio  1981,  n. 219, e
          successive  modificazioni,  a  norma dell'art. 42, comma 6,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144):
              "2.  In deroga all'art. 20 della legge 22 ottobre 1971,
          n. 865, sono protratti di due anni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  legislativo,  i  termini di
          efficacia  dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per
          la  realizzazione  degli  interventi  di cui al titolo VIII
          della legge 14 maggio 1981, n. 219, e sono prolungati a sei
          mesi,  a  decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i
          termini per l'occupazione delle aree".