IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,
riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti
ed  organismi  pubblici,  che  all'art. 1 prevede che con decreto del
Ministro   del   tesoro   viene   fissato  il  tasso  d'interesse  da
corrispondere   sulle   somme  versate  nelle  contabilita'  speciali
fruttifere  in  una  misura  compresa  tra  il  valore dell'interesse
corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello
previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale;
  Visto  il  regio  decreto  18 novembre  1923,  n. 2440, riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che
ha approvato il relativo regolamento;
  Visto  il decreto ministeriale del 27 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  180  del 3 agosto 2000, che ha fissato nella
misura  del  3,50  lordo  il tasso d'interesse da corrispondere sulle
predette contabilita' speciali fruttifere;
  Vista  la  nota  n.  16809  del  30 novembre  2001  con la quale il
Dipartimento  del  tesoro  segnala la necessita' di adeguare il tasso
d'interesse  sulle  contabilita'  speciali  di cui sopra in relazione
all'attuale livello dei predetti valori di riferimento;
  Visto  l'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1985,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 179 del 31 luglio 1985, che
prevede,  tra  l'altro,  che la liquidazione degli interessi a favore
dei tesorieri degli enti ed organismi pubblici elencati nella tabella
A  allegata  alla  citata  legge  n. 720 del 1984, dovuti sulle somme
prelevate   dai  tesorieri  stessi  dalle  contabilita'  speciali  di
tesoreria  unica  a  reintegro  dei  saldi  debitori,  e'  effettuata
annualmente  entro  il  quinto  giorno lavorativo del mese di gennaio
dell'anno successivo;
  Ravvisata  l'opportunita',  alla  luce dell'evoluzione dei tassi di
interesse  dal  1985  ad  oggi,  di  rideterminare  la  remunerazione
riconosciuta sulle somme anticipate dai tesorieri o cassieri a valere
sulle  disponibilita'  giacenti  nelle  contabilita'  speciali  per i
giorni  a  partire  da  quello  di  esecuzione  delle  operazioni  di
pagamento  da  parte degli stessi tesorieri o cassieri fino al giorno
della regolazione con le sezioni di tesoreria provinciale;
  Vista  la  nota  n.  16710  del  5 dicembre  2001  con  la quale il
Dipartimento  del  tesoro segnala l'opportunita' che la remunerazione
per   le   "anticipazioni  tecniche"  sopra  descritte  possa  essere
rideterminata  nella misura di mezzo punto percentuale (0,5%) in meno
rispetto al tasso ufficiale di riferimento;
  Ravvisata  l'opportunita'  di rendere operativo il nuovo meccanismo
di   remunerazione   delle   "anticipazioni   tecniche"  a  decorrere
dall'ultima  variazione  del  tasso  ufficiale di riferimento (3,25%)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001;
  Visto  l'art.  3  del  successivo  decreto ministeriale 22 novembre
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985,
con  il quale si stabilisce, fra l'altro, che le sezioni di tesoreria
provinciale  procedono all'accreditamento degli interessi dovuti alle
aziende  o  istituti  di  credito  tesorieri  o cassieri con valuta 1
gennaio dell'anno successivo;
  Considerato che le recenti modifiche introdotte nel trattamento dei
conti  di  gestione  delle  banche  non  consentono  di attribuire la
cennata  valuta  agli  accreditamenti  in  quanto, in coerenza con il
nuovo regime europeo della riserva obbligatoria, non e' possibile per
le  banche apportare rettifiche all'aggregato soggetto all'obbligo di
riserva dopo la chiusura del periodo di mantenimento della stessa;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  disciplinare  l'accreditamento degli
interessi  in  parola con l'attribuzione della valuta "stesso giorno"
del movimento registrato nel conto di gestione;
  Visto  l'art.  19,  ventesimo  e  ventunesimo  comma,  della  legge
22 dicembre  1984, n. 887, concernente disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1985),   che  autorizza,  tra  l'altro,  il  Ministro  del  tesoro  a
provvedere   con  propri  decreti  a  disciplinare  la  tenuta  e  il
funzionamento  delle  contabilita'  speciali comunque aperte anche in
relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  procedere  alla  dematerializzazione
delle  quietanze  di  contabilita'  speciale  e di conto corrente per
accelerare  il  processo, in corso di realizzazione, della "tesoreria
telematica" e, conseguentemente, per assicurare ai titolari dei conti
la  tempestiva  disponibilita'  dei  fondi,  nonche'  per  conseguire
notevoli   snellimenti   operativi  attraverso  l'eliminazione  delle
contabilita' speciali di girofondi e la riduzione dell'attuale volume
di titoli di spesa e di quietanze di trasferimento fondi;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  3 febbraio  1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visto   il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  come
modificato  dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

                              Decreta:
                               Art. 1.
              Contabilita' speciali di tesoreria unica

  1. Dal   1o  al  30 novembre  2001  il  tasso  di  interesse  annuo
posticipato  da  corrispondere,  ai  sensi  dell'art. 1, terzo comma,
della  legge  29 ottobre  1984,  n.  720, e successive modificazioni,
sulle  somme  depositate nelle contabilita' speciali fruttifere degli
enti  ed  organismi  pubblici  e'  determinato nella misura del 3,05%
lordo.  A  decorrere  dal  1  dicembre  2001 il tasso di interesse e'
stabilito nella misura del 2,75% lordo.
  2. Il primo e il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Ministro
del tesoro del 22 novembre 1985 sono sostituiti dai seguenti:
  "Il  tasso  di  interesse  annuo  posticipato  da  corrispondere ai
tesorieri  o  cassieri  degli enti ed organismi pubblici ai sensi del
primo  comma  dell'art.  6 del decreto ministeriale 26 luglio 1985 e'
commisurato,  dal 14 novembre 2001, al tasso ufficiale di riferimento
diminuito di mezzo punto percentuale.
  A  decorrere dall'anno 2001 l'accreditamento a favore delle aziende
o  istituti  di  credito  tesorieri o cassieri e' effettuato entro il
quinto  giorno  lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo e
le  relative  somme sono scritturate, per l'ammontare complessivo, in
conto sospeso dalla sezione di tesoreria provinciale di Roma.".