Il CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.

Determinazione  di  aliquote  di  tributi  di  competenza  regionale,
rifinanziamento  di  leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di
                                spesa

    1.  Ai  sensi  dell'art.  50, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446  "Istituzione  dell'imposta  regionale sulle
attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni, delle aliquote e
delle   detrazioni   dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei
tributi  locali",  come  modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56  "Disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999,
n.   133",   a  decorrere  dall'anno  2002,  l'addizionale  regionale
all'Irpef   e'   determinata   applicando   al   reddito  complessivo
determinato  ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al  netto  degli oneri deducibili, di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione
del   testo   unico   delle   imposte   sui  redditi",  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  le  seguenti  aliquote  previste per
scaglioni di reddito:
      a) fino a Euro 10.329,14, 1,2%;
      b) oltre Euro 10.329,14, fino a Euro 15.493,71, 1,2%;
      c) oltre Euro 15.493,71, fino a Euro 30.987,41, 1,3%;
      d) oltre Euro 30.987,41, fino a Euro 69.721,68, 1,4%;
      e) oltre Euro 69.721,68, 1,4%;
    2.  In deroga a quanto disposto dal comma 1, ai redditi derivanti
esclusivamente  da  pensioni  di  ogni  genere  ed  eventualmente dal
reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione principale e
dalle  sue  pertinenze,  determinati ai fini dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti
ai  fini di tale imposta, non superiore a Euro 10.329,14, continua ad
applicarsi l'aliquota dello 0,90 per cento.
    3.  La  giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria
deliberazione,  le  modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni
di  reddito,  di  cui  al comma 1, e le relative aliquote, in caso di
modificazioni  degli  scaglioni  di reddito previsti dall'art. 11 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 917/1986 e successive
modificazioni  e  integrazioni,  ai fini della corrispondente imposta
erariale.
    4.  Per  quanto  non previsto nel presente articolo continuano ad
osservarsi   le  disposizioni  contenute  nell'art.  50  del  decreto
legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
    (Omissis).
      Milano, 18 dicembre 2001
                                             Il presidente: Formigoni