IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi
          - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le  altre,  della  denominazione di origine protetta "Bitto" nel
quadro  della  procedura  di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  14  dicembre  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con
il  quale  l'organismo  di  controllo  "C.S.Q.A. S.r.l.", con sede in
Thiene  (Vicenza),  via  S.  Gaetano,  74,  e'  stato  autorizzato ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
"Bitto";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  lo  schema  tipo  di  controllo  relativo alle denominazioni
protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo
il  gruppo  tecnico di valuta-zione, di cui alla previsione dell'art.
53,  comma  1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e
in  relazione  al  quale  dovranno  essere  riformulati  i  piani  di
controllo  di  tutti  i formaggi a denominazione protetta, al fine di
soddisfare  l'esigenza  di fissare modalita' uniformi per l'esercizio
dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
  Ritenuto  opportuno  che  il  piano  di  controllo approvato con il
citato  decreto  14  dicembre  1998,  per la denominazione di origine
protetta  "Bitto"  venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra
indicato;
  Considerato che il Consorzio tutela Bitto, pur essendone richiesto,
non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare l'organismo di controllo da
autorizzare   per  il  triennio  successivo  alla  data  di  scadenza
dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione di origine protetta "Bitto"
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione e il rinnovo della stessa.
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"C.S.Q.A.  S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74,
con  decreto  14  dicembre  1998,  ad  effettuare  i  controlli sulla
denominazione   di   origine   protetta  "Bitto"  registrata  con  il
regolamento  della  Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996, e'
prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.