Il CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.

Provvedimenti  tributari in materia di tasse automobilistiche IRAP ed
                                IRPEF

    1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (Omissis).
    7.  A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'Irpef
di  cui  all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive
modificazioni,   e'  determinata  applicando  l'aliquota  al  reddito
complessivo,  determinato  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle
persone  fisiche  al netto degli oneri deducibili, di cui all'art. 10
del  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati
nella tabella A allegata alla presente legge.