Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche IRAP ed IRPEF 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 (Omissis). 7. A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'Irpef di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, e' determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla presente legge.