L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9
gennaio  1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90,
e dal decreto del Presidente della Repubblica l8 aprile 1994, n. 385;
  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il
funzionamento    dell'albo   dei   mediatori   di   assicurazione   e
riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - e, in
particolare,  l'art.  1,  commi  1  e 2, che dispone, tra l'altro, il
trasferimento  allo  stesso Istituto delle competenze gia' attribuite
dalla  legge  28  novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  nonche'  la  soppressione della
Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;
  Visto  il  provvedimento  dell'ISVAP  n.  1182, del 10 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1999, con il
quale  sono  state  modificate, in attuazione del predetto art. 1 del
decreto   legislativo   n.  373/1998,  le  disposizioni  ministeriali
relative  alla  costituzione e al funzionamento del Fondo di garanzia
di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984,
n. 792;
  Visto   il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  - ISVAP n. 1950
dell'11  ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del
16   ottobre  2001,  recante  modifica  delle  norme  concernenti  la
costituzione   ed   il   funzionamento  del  Fondo  di  garanzia  per
l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;
  Considerato, in particolare, che il citato art. 4, comma l, lettera
f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto
legislativo  n.  373/1998,  stabilisce,  fra l'altro. che il Fondo di
garanzia  e  alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura
dei  contributi  stessi,  la quale deve essere comunque non inferiore
allo  0,50%  delle  provvigioni annualmente acquisite rispettivamente
dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e'
fissata  annualmente con provvedimento dell'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  - ISVAP,
tenendo  conto  dell'anzianita'  di  esercizio  dell'attivita'  e del
volume di affari dei mediatori stessi;
    Visto  il  provvedimento  dell'Istituto  per  la  vigilanza sulle
assicurazioni  private  e di interesse collettivo - ISVAP n. 1821 del
22 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
2001,  con  il quale e' stata determinata la misura del contributo da
versare al Fondo di garanzia per l'anno 2001;
  Considerato  che occorre procedere alla determinazione della misura
del  contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia
per l'anno 2002;
  Considerato  che  non vi sono elementi che giustifichino l'aumento,
per  l'anno  2002,  della misura del predetto contributo gia' fissata
per  l'anno 2001 con il sopraindicato provvedimento dell'Istituto per
la  vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -
ISVAP n. 1821 del 22 marzo 2001;

                              Dispone:
  Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia
di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984,
n.  792,  per  l'anno 2002, e' fissato nella misura dello 0,50% delle
provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione
e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2001.
  Il  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 dicembre 2001
                                             Il presidente: Manghetti