IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729; Vista la legge 28 aprile 1971, n. 287; Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143; Visto l'art. 132, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1987, n. 649 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro con il quale e' stato disposto, tra l'altro, che sull'intera rete autostradale a pedaggio, con esclusione dell'autostrada tangenziale di Napoli, a partire dal 20 marzo 1987 gli arrotondamenti debbano essere effettuati alle 100 lire per importi fino a lire 2000, ed alle 500 lire per importi superiori alle 2000 lire; Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1996, n. 578/Segreteria/Dicoter, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stato disposto, tra l'altro, che sull'autostrada tangenziale di Napoli, a partire dal 1997 gli arrotondamenti debbano essere effettuati alle 50 lire; Viste le delibere del CIPE 21 settembre 1993, 7 dicembre 1994, 21 dicembre 1995, 24 aprile 1996, 26 giugno 1996, 20 dicembre 1996 e 3 dicembre 1997; Vista la direttiva interministeriale n. 283 del 20 ottobre 1998; Visto il Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997; Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo per l'introduzione dell'euro; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale; Considerato che i pedaggi autostradali risultano dall'applicazione alle estese di ciascun percorso delle tariffe unitarie chilometriche, comprensive della maggiorazione dei sovrapprezzi di legge e dell'IVA, con un arrotondamento finale in eccesso o in difetto; Considerato che, a seguito del passaggio, dal 1 gennaio 2002, all'euro, occorre procedere alla tempestiva conversione delle tariffe unitarie chilometriche e dei conseguenti pedaggi espressi in lire nella moneta unica, in considerazione delle necessita' connesse sia alla puntuale informazione all'utenza, sia agli interventi indispensabili all'adeguamento dei sistemi di gestione degli impianti di esazione del pedaggio e alla formazione del personale addetto; Considerato che, per quanto riguarda in particolare la conversione delle tariffe unitarie in euro, l'ANAS ha verificato che l'utilizzo di cinque cifre decimali garantisce una corretta conversione dei valori originariamente stabiliti in lire, ottemperando a quanto previsto dalle relative norme; Considerato che, per quanto concerne i pedaggi finali, occorre predisporre un nuovo sistema di arrotondamento degli stessi, in quanto i meccanismi attuali, calibrati sulle lire, non risultano riproponibili con una mera conversione di valuta; Considerata la necessita', per ragioni di semplificazione e velocizzazione delle operazioni di esazione, in particolare nel caso del pagamento in contanti, di individuare l'arrotondamento dei pedaggi finali nei 10 centesimi di euro; Considerato che l'arrotondamento di tale entita' appare contemperare sia l'esigenza di mantenere un efficiente livello di servizio all'utente, evitando con lo snellimento delle operazioni di esazione dannose code alle barriere ed ai caselli, sia la necessita' di assicurare un valore del pedaggio prossimo a quello di calcolo; Considerato che il valore di 10 centesimi di euro (pari a 193,63 lire), in eccesso od in difetto, si pone prossimo alla soglia inferiore attualmente praticata (L. 100), restringendo a meno della meta' il valore dell'arrotondamento oggi applicato nella maggioranza dei casi (L. 500); Considerato che l'unica eccezione a tale criterio generale e' rappresentata dalla tangenziale di Napoli, per la quale si ritiene di adottare l'arrotondamento del pedaggio finale ai 5 centesimi di euro, stante il ridotto importo del pedaggio applicato sulla stessa autostrada, interamente urbana, non interconnessa con il resto del sistema; Considerato che, sulla base delle verifiche effettuate dall'ANAS, gli arrotondamenti come sopra individuati, essendo applicati, cosi' come nell'attuale sistema, per eccesso o per difetto, conducono ad un risultato di neutralita'; Decreta: Art. 1. Sull'intera rete autostradale a pedaggio, a partire dal 1 gennaio 2002, le tariffe unitarie chilometriche espresse in lire, debbono essere convertite in euro utilizzando cinque cifre decimali.