IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729;
  Vista la legge 28 aprile 1971, n. 287;
  Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
  Visto l'art. 132, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto  il  decreto  interministeriale  12  marzo  1987,  n. 649 del
Ministro  dei  lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro
con  il  quale  e'  stato disposto, tra l'altro, che sull'intera rete
autostradale  a  pedaggio, con esclusione dell'autostrada tangenziale
di  Napoli,  a  partire  dal 20 marzo 1987 gli arrotondamenti debbano
essere effettuati alle 100 lire per importi fino a lire 2000, ed alle
500 lire per importi superiori alle 2000 lire;
  Visto   il   decreto   interministeriale   31   dicembre  1996,  n.
578/Segreteria/Dicoter,  del Ministro dei lavori pubblici di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica,   con  il  quale  e'  stato  disposto,  tra  l'altro,  che
sull'autostrada  tangenziale  di  Napoli,  a  partire  dal  1997  gli
arrotondamenti debbano essere effettuati alle 50 lire;
  Viste  le  delibere del CIPE 21 settembre 1993, 7 dicembre 1994, 21
dicembre  1995,  24 aprile 1996, 26 giugno 1996, 20 dicembre 1996 e 3
dicembre 1997;
  Vista la direttiva interministeriale n. 283 del 20 ottobre 1998;
  Visto il Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
  Vista  la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante delega al Governo
per l'introduzione dell'euro;
  Visto   il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  come
modificato  dal  decreto  legislativo 15 giugno 1999, n. 206, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
  Considerato  che i pedaggi autostradali risultano dall'applicazione
alle estese di ciascun percorso delle tariffe unitarie chilometriche,
comprensive della maggiorazione dei sovrapprezzi di legge e dell'IVA,
con un arrotondamento finale in eccesso o in difetto;
  Considerato  che,  a  seguito  del  passaggio,  dal 1 gennaio 2002,
all'euro, occorre procedere alla tempestiva conversione delle tariffe
unitarie  chilometriche  e  dei  conseguenti pedaggi espressi in lire
nella  moneta  unica, in considerazione delle necessita' connesse sia
alla   puntuale   informazione   all'utenza,   sia   agli  interventi
indispensabili all'adeguamento dei sistemi di gestione degli impianti
di esazione del pedaggio e alla formazione del personale addetto;
  Considerato  che, per quanto riguarda in particolare la conversione
delle  tariffe  unitarie in euro, l'ANAS ha verificato che l'utilizzo
di  cinque  cifre  decimali  garantisce  una corretta conversione dei
valori  originariamente  stabiliti  in  lire,  ottemperando  a quanto
previsto dalle relative norme;
  Considerato  che,  per  quanto  concerne  i pedaggi finali, occorre
predisporre  un  nuovo  sistema  di  arrotondamento  degli stessi, in
quanto  i  meccanismi  attuali,  calibrati  sulle lire, non risultano
riproponibili con una mera conversione di valuta;
  Considerata   la  necessita',  per  ragioni  di  semplificazione  e
velocizzazione  delle operazioni di esazione, in particolare nel caso
del  pagamento  in  contanti,  di  individuare  l'arrotondamento  dei
pedaggi finali nei 10 centesimi di euro;
  Considerato   che   l'arrotondamento   di   tale   entita'   appare
contemperare  sia  l'esigenza  di  mantenere un efficiente livello di
servizio  all'utente, evitando con lo snellimento delle operazioni di
esazione  dannose code alle barriere ed ai caselli, sia la necessita'
di assicurare un valore del pedaggio prossimo a quello di calcolo;
  Considerato  che  il  valore di 10 centesimi di euro (pari a 193,63
lire),  in  eccesso  od  in  difetto,  si  pone  prossimo alla soglia
inferiore  attualmente  praticata (L. 100), restringendo a meno della
meta'  il valore dell'arrotondamento oggi applicato nella maggioranza
dei casi (L. 500);
  Considerato  che  l'unica  eccezione  a  tale  criterio generale e'
rappresentata dalla tangenziale di Napoli, per la quale si ritiene di
adottare l'arrotondamento del pedaggio finale ai 5 centesimi di euro,
stante  il  ridotto  importo  del  pedaggio  applicato  sulla  stessa
autostrada,  interamente  urbana,  non interconnessa con il resto del
sistema;
  Considerato  che,  sulla base delle verifiche effettuate dall'ANAS,
gli  arrotondamenti  come sopra individuati, essendo applicati, cosi'
come nell'attuale sistema, per eccesso o per difetto, conducono ad un
risultato di neutralita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sull'intera  rete  autostradale a pedaggio, a partire dal 1 gennaio
2002,  le  tariffe  unitarie  chilometriche espresse in lire, debbono
essere convertite in euro utilizzando cinque cifre decimali.