IL COMITATO CENTRALE
per   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
        esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
  Riunitosi nella seduta del 19 dicembre 2001;
  Vista  la  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  con la quale e' stato
istituito,  presso  la  direzione  generale  della  M.C.T.C.,  l'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  Visto  l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, che dispone che
alle  spese  derivanti  dal  funzionamento  del Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori e a quelle da sostenere per i comitati
provinciali  provvede il Comitato centrale utilizzando le quote annue
al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'Albo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994,
n.  681,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante norme
sul  sistema  delle  spese  derivanti  dal funzionamento del Comitato
centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto di
terzi;
  Vista  la  normativa  contabile  di  attuazione, di cui all'art. 8,
comma  1,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 681/1994,
approvata,  d'intesa  con  la  direzione  generale della M.C.T.C. dal
Comitato  centrale  con  delibera  n.  5/96  del  17  aprile  1996  e
registrata  dalla Corte dei conti con registro n. 1, foglio n. 269 in
data  6  giugno 1996, cosi' come modificata con delibera del Comitato
centrale n. 6/00 del 18 maggio 2000;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  28  dicembre  1998,  n.  451,
convertito  nella  legge  26  febbraio  1999,  n.  40, che assegna al
Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  risorse da
utilizzare   per  la  protezione  ambientale  e  la  sicurezza  della
circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture;
  Visto  l'art.  45  della  legge  23  dicembre  1999,  n. 488, che a
decorrere  dall'anno  2000 rende strutturali le misure previste dalle
disposizioni normative teste' citate, destinando alle stesse la somma
di 90 miliardi di lire annui;
  Visto  il  decreto-legge  20  giugno 2000, n. 167, convertito nella
legge  10  ottobre 2000, n. 229, con il quale la somma di 90 miliardi
di lire sopra indicata e' stata elevata a 130 miliardi di lire annui;
  Vista  la  direttiva  dell'on.  Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  del 2 novembre 2001, con la quale sono state adottate, fra
l'altro, le seguenti disposizioni:
    1)  il Comitato centrale utilizzera' il 90% delle risorse ad esso
assegnate con la legge 26 febbraio 1999, n. 40 ed elevate all'importo
di  lire  130  miliardi  con il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito  nella  legge  10  agosto  2000,  n. 229, per la riduzione
compensata   dei   pedaggi   autostradali   pagati   nell'anno  2001,
differenziata  per  classi  di  veicoli  commerciali  e per fatturato
globale   realizzato   nella  rete  autostradale  dalle  imprese  che
effettuano  autotrasporto  di  cose,  ivi comprese quelle aventi sede
nell'Unione europea;
    2) il  Comitato  centrale  utilizzera'  il  rimanente  10%  delle
risorse  ad  esso  assegnate per le ulteriori finalita' gia' indicate
all'art.  2,  comma  3,  del  decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40,
con  particolare  riferimento  a  specifici  interventi di protezione
ambientale  e  di sicurezza della circolazione, tendenzialmente volti
ad  incentivare  lo  spostamento  del  traffico  pesante dalle strade
ordinarie e dai centri abitati alle infrastrutture autostradali;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  dare  tempestiva applicazione alla
suddetta direttiva;
  Ritenuto  che  le  modalita'  di assegnazione e di utilizzo dettate
dalla  sopracitata  direttiva  del  2  novembre  2001, debbano essere
osservate  dal  Comitato  centrale  per  l'utilizzo dell'intero fondo
complessivamente assegnato di lire 130 miliardi;
  Considerato,  pertanto,  che  ai  sensi  della  predetta direttiva,
possono  essere  destinati fondi per lire 117 miliardi, ai fini della
riduzione dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2001;
  Considerato che, in tal senso, il Comitato centrale ha gia' avviato
trattative con l'AISCAT per la stipula di apposite convenzioni con le
societa'  che  gestiscono  la  rete  autostradale, il cui onere sara'
posto  a  carico  dello stato di previsione della spesa del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti - capitolo n. 1236 (ex 1595)
"Somma    assegnata   al   Comitato   centrale   per   l'albo   degli
autotrasportatori   per   le  attivita'  propedeutiche  alla  riforma
organica  del  settore, nonche' per interventi per la sicurezza della
circolazione";
  Considerato  che,  ai  sensi  della  predetta direttiva, il residuo
importo   di   lire   13  miliardi  deve  essere  utilizzato  per  la
realizzazione  di  interventi volti al miglioramento della protezione
ambientale  e  della  sicurezza  della  circolazione, tendenzialmente
volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante delle strade
ordinarie e dei centri abitati sulle infrastrutture autostradali;
  Ritenuto,  altresi',  che  la  parte  di  risorse eventualmente non
utilizzate  per  la  realizzazione degli ulteriori interventi ai fini
dell'incremento  della  protezione ambientale e della sicurezza della
circolazione,  vada  utilizzata  per integrare i fondi destinati alla
riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 2001;
  Considerato  che  anche  i suddetti oneri, inerenti alla suindicata
quota  del 10% delle risorse assegnate con la legge 26 febbraio 1999,
n.  40, ed elevate a lire 130 miliardi con il decreto-legge 22 giugno
2000,  n.  167,  convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto
2000,  n. 229, risultano riferibili a carico del capitolo n. 1236 (ex
1595)   "Somma  assegnata  al  Comitato  centrale  per  l'albo  degli
autotrasportatori   per   le  attivita'  propedeutiche  alla  riforma
organica  del  settore, nonche' per interventi per la sicurezza della
circolazione";
                              Delibera:
  1. Di  utilizzare  il 90% dell'importo di lire 130 miliardi, di cui
alla   legge  n.  229/2000,  per  realizzare  riduzioni  dei  pedaggi
autostradali  a  favore  delle  imprese  italiane  e  comunitarie  di
autotrasporto,  attraverso  la stipula di apposite convenzioni con le
societa' che gestiscono le infrastrutture autostradali;
  2. Di  utilizzare  il  residuo importo di lire 13 miliardi, pari al
10% della somma di cui al precedente punto 1, per la realizzazione di
interventi   volti  a  favorire  il  miglioramento  della  protezione
ambientale  e  della  sicurezza  della circolazione, anche attraverso
interventi  tesi  ad incentivare la realizzazione di apposite aree di
sosta;
  3. Di  utilizzare  per  le  finalita'  di  cui al punto 1, anche le
eventuali   risorse  residuate,  in  quanto  non  impegnate,  per  le
finalita' di cui al punto 2;
  4. Con  successive  delibere  il  Comitato  centrale  provvedera' a
stabilire  criteri,  termini  e  modalita'  per  l'applicazione delle
disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.
  5. La  presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 dicembre 2001
                                             Il presidente: De Lipsis