IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
            del Dipartimento della qualita' dei prodotti
                    agroalimentari e dei servizi
          - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei  prodotti  agricoli e alimentari e in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1 luglio
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra  le altre, della indicazione geografica protetta "Radicchio rosso
di  Treviso"  nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art. 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  14  dicembre  1998,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con
il  quale  l'organismo  di  controllo  "C.S.Q.A. S.r.l.", con sede in
Thiene  (Vicenza),  via  S. Gaetano,  74,  e'  stato  autorizzato  ad
effettuare   i   controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta
"Radicchio rosso di Treviso";
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in
precedenza citato;
  Visto  che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione
dell'art.  53,  comma  1,  della  legge  24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito,  non  ha  ancora  esaminato  lo  schema tipo di controllo
relativo  alle denominazioni protette della filiera "ortofrutticoli e
cereali  non  trasformati",  in  relazione  al  quale dovranno essere
riformulati  i  piani  di controllo di detti prodotti a denominazione
protetta,  al  fine  di  soddisfare  l'esigenza  di fissare modalita'
uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive
aree di produzione e che conseguentemente si potra' procedere a detto
adeguamento  solo  dopo  l'espressione del parere positivo del citato
gruppo tecnico;
  Considerato  che  il  Consorzio radicchio di Treviso, pur essendone
richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare  l'organismo di
controllo  da  autorizzare  per  il  triennio successivo alla data di
scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la indicazione geografica protetta "Radicchio
rosso  di  Treviso"  anche  nella  fase intercorrente tra la scadenza
della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;
  Ritenuto  di dover provvedere alla concessione di una proroga della
scadenza  dell'autorizzazione  per  un  periodo  di  tempo fissato in
centoventi  giorni,  a decorrere dalla data di scadenza della stessa,
alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"C.S.Q.A.  S.r.l.", con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74,
con  decreto  14  dicembre 1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, ad effettuare
i controlli sulla indicazione geografica protetta "Radicchio rosso di
Treviso"  registrata  con  il  regolamento  della Commissione (CE) n.
1263/96  del  1  luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far
data dal 21 dicembre 2001.