ILCAPO DEL DIPARTIMENTO
per  la  programmazione,  il  coordinamento  e gli affari economici -
servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca

  Visto  il  decreto  legislativo  5  giugno 1998, n. 204, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  1  dicembre  1998,  recante
"Disposizioni   per   il   coordinamento,   la  programmazione  e  la
valutazione   della   politica   nazionale   relativa   alla  ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della  legge  15 marzo  1997,  n.  59",  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  Programma  nazionale  della ricerca (di seguito indicato
PNR),  approvato  dal  CIPE  con  deliberazione del 21 dicembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)";
  Visto,  in  particolare,  l'art. 103 della citata legge n. 388/2000
che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari
al  10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali
per    i    sistemi    mobili    di   terza   generazione,   per   le
specifiche-iniziative  ivi  indicate e con particolare riferimento al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;
  Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con il
quale,   al   fine   di  favorire  l'accrescimento  delle  competenze
scientifiche  del  Paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a
livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti
della  ricerca  di  base  (di  seguito  denominato FIRB) e ne vengono
individuate le finalita';
  Tenuto  conto  che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la
realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  199-Ric.  dell'8  marzo 2001,
registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e
modalita'  procedurali  per  l'assegnazione delle risorse finanziarie
del Fondo per gli investimenti della ricerca di base", pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  224  alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3
settembre 2001;
  Visto,  in  particolare, l'art. 7 del predetto decreto che, al fine
di contribuire al potenziamento infrastrutturale di ricerca del Paese
accrescendone    la    capacita'    competitiva   anche   a   livello
internazionale, disciplina le modalita' procedurali per il sostegno a
"progetti  di  potenziamento  delle  grandi infrastrutture di ricerca
pubbliche o pubblico-private";
  Visto  il  documento  relativo ad "Interventi in materia di ricerca
scientifica  e  tecnologica  da  finanziare con le modalita' previste
dalla    legge    finanziaria    2001",   presentato   dal   Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  al
Presidente  del  Consiglio  in  data 29 dicembre 2000, nel quale sono
delineati,  per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli
interventi  con  la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati
attesi;
  Vista  la  determinazione  del  25  gennaio  2001  con  la quale il
Consiglio  dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse
di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900
miliardi  di  lire  agli  interventi  previsti  nel  sopra richiamato
documento del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo  2001  con  il  quale  vengono  individuati  gli  interventi da
attivare  e, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all'art.
1  del  predetto decreto che destina, a valere sul FIRB, 130 miliardi
alla  realizzazione della grande infrastruttura "Laser-Ultrabrillante
pulsato per raggi x multiscopo";
  Ritenuta  la  necessita'  di  avviare le procedure finalizzate alla
conclusione degli accordi, ai sensi del comma 1 del richiamato art. 7
del  decreto  ministeriale  n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, al fine di
consentire la realizzazione della predetta Grande Infrastruttura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito operativo

  1.   Ai   fini  della  realizzazione  della  grande  infrastruttura
"Laser-Ultrabrillante  pulsato  per  raggi  x multiscopo", ricompresa
nella  tabella  riepilogativa  di  cui  all'art.  1  del  decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, sono ammessi
a  presentare  al  Ministero  dell'istruzione,  universita' e ricerca
(d'ora  in  poi  MIUR)  specifiche proposte, ai sensi dell'art. 7 del
decreto  ministeriale  n.  199-Ric.  dell'8  marzo  2001,  i seguenti
soggetti:
    a) universita',  statali e non statali, legalmente riconosciute e
istituite nel territorio dello Stato;
    b) enti  di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modifiche e integrazioni, Enea e Asi;
    c) altri   soggetti,   con  personalita'  giuridica,  pubblici  o
privati,  che,  per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati
nello svolgimento, senza fini di lucro, di attivita' di ricerca.
  2. Il Fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB), in coerenza
con  le  indicazioni  del  Programma  nazionale  per la ricerca (PNR)
2001-2003, e secondo le modalita' procedurali previste all'art. 7 del
decreto  ministeriale  n.  199-Ric.  dell'8 marzo 2001, cofinanzia la
realizzazione della predetta Grande Infrastruttura nel limite massimo
di  lire  130  miliardi. L'importo, nella misura non superiore all'1%
dello  stanziamento, e' comprensivo delle spese, che saranno definite
con   successivo  provvedimento,  destinate  alla  istruttoria  delle
proposte  progettuali  presentate ed alla valutazione, monitoraggio e
verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4, del decreto ministeriale n.
199-Ric.  dell'8  marzo  2001, il cofinanziamento del FIRB e' pari al
70%  dei  costi  giudicati  ammissibili,  con eccezione del costo dei
contratti  triennali  per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o
di  ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi
dell'art.  7,  comma  6, dello stesso decreto, e' a totale carico del
FIRB.
  4.  I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6 dell'art. 6
del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2.
  5.  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  4, del decreto ministeriale n.
199-Ric.  dell'8  marzo  2001,  alla  realizzazione  delle  attivita'
oggetto  delle  predette  proposte e' consentita la partecipazione di
imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi, purche':
    a) sia  prevista  larga  diffusione dei risultati che non possono
essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
    b) gli   eventuali   diritti   di  proprieta'  intellettuale  sui
risultati  siano  integralmente  versati  ai soggetti di cui ai commi
precedenti;
  ovvero:
    c) i  soggetti  di cui al comma precedente ricevano dalle imprese
industriali  un  compenso  equivalente  al  prezzo  di  mercato per i
diritti  di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la
parte di cui siano detentori tali imprese;
    d) sia  prevista  larga  diffusione dei risultati che non possono
essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.