ILCAPO DEL DIPARTIMENTO per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - servizio per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni; Visto il Programma nazionale della ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"; Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche-iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR; Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con il quale, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita'; Tenuto conto che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati; Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: "Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base", pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001; Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto che, al fine di contribuire al potenziamento infrastrutturale di ricerca del Paese accrescendone la capacita' competitiva anche a livello internazionale, disciplina le modalita' procedurali per il sostegno a "progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private"; Visto il documento relativo ad "Interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica da finanziare con le modalita' previste dalla legge finanziaria 2001", presentato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica al Presidente del Consiglio in data 29 dicembre 2000, nel quale sono delineati, per ciascuna delle iniziative previste nel PNR, i singoli interventi con la specificazione di obiettivi, contenuti, risultati attesi; Vista la determinazione del 25 gennaio 2001 con la quale il Consiglio dei Ministri, nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al predetto art. 103 della legge n. 388/2000, ha destinato 900 miliardi di lire agli interventi previsti nel sopra richiamato documento del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 con il quale vengono individuati gli interventi da attivare e, in particolare, la tabella riepilogativa di cui all'art. 1 del predetto decreto che destina, a valere sul FIRB, 130 miliardi alla realizzazione della grande infrastruttura "Laser-Ultrabrillante pulsato per raggi x multiscopo"; Ritenuta la necessita' di avviare le procedure finalizzate alla conclusione degli accordi, ai sensi del comma 1 del richiamato art. 7 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, al fine di consentire la realizzazione della predetta Grande Infrastruttura; Decreta: Art. 1. Ambito operativo 1. Ai fini della realizzazione della grande infrastruttura "Laser-Ultrabrillante pulsato per raggi x multiscopo", ricompresa nella tabella riepilogativa di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001, sono ammessi a presentare al Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (d'ora in poi MIUR) specifiche proposte, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, i seguenti soggetti: a) universita', statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato; b) enti di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi; c) altri soggetti, con personalita' giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attivita' di ricerca. 2. Il Fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB), in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2001-2003, e secondo le modalita' procedurali previste all'art. 7 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, cofinanzia la realizzazione della predetta Grande Infrastruttura nel limite massimo di lire 130 miliardi. L'importo, nella misura non superiore all'1% dello stanziamento, e' comprensivo delle spese, che saranno definite con successivo provvedimento, destinate alla istruttoria delle proposte progettuali presentate ed alla valutazione, monitoraggio e verifica delle proposte progettuali ammesse al cofinanziamento. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il cofinanziamento del FIRB e' pari al 70% dei costi giudicati ammissibili, con eccezione del costo dei contratti triennali per il reclutamento dei giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale che, ai sensi dell'art. 7, comma 6, dello stesso decreto, e' a totale carico del FIRB. 4. I costi ammissibili sono quelli indicati al comma 6 dell'art. 6 del decreto ministeriale di cui al precedente comma 2. 5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, alla realizzazione delle attivita' oggetto delle predette proposte e' consentita la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi, purche': a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale; b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi precedenti; ovvero: c) i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese; d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.