L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11,  che  prevede  nuovi  termini  per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visto  il  decreto  lagislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  e,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Itas Assicurazioni
S.p.a.,  con  sede  in  Trento,  via  Mantova  n. 67, ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta in data 16 ottobre 2001 dall'assemblea
straordinaria  degli azionisti della Itas Assicurazioni S.p.a. che ha
approvato  le  modifiche  apportate  agli  articoli  5, 26 e 27 dello
statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto  sociale della Itas
Assicurazioni  S.p.a., con sede in Trento, con le modifiche apportate
agli articoli:
                              "Art. 5.
                          Capitale - Azioni
  Nuovo ammontare del capitale sociale: euro 13.500.000 (in luogo del
precedente  importo di euro 11.137.500) diviso in n. 6.750.000 azioni
da  nominali  euro  2 ciascuna [a seguito di aumento del capitale per
euro  2.362.500  a  titolo  gratuito, con aumento del valore nominale
dell'azione  da euro 1,65 a 2, da effettuarsi mediante utilizzo della
riserva sovrapprezzo azioni].".
                              "Art. 26.
                         Collegio sindacale
  Riformulazione  dell'articolo  e  nuova  disciplina  in  materia di
requisiti   dei   membri   del   collegio   sindacale:   "...  scelti
dall'assemblea  tra persone che abbiano i requisiti di onorabilita' e
professionalita'  previsti  per  le  societa'  di assicurazione dalla
normativa  vigente,  generale  e  speciale (in luogo della precedente
previsione  statutaria:  "...  scelti dall'assemblea tra gli iscritti
nel registro dei revisori dei conti ).".
                              "Art. 27.
                          Bilancio ed utili
  Riformulazione  dell'articolo  e  nuova  disciplina  in  materia di
compilazione  del bilancio: "Alla fine di ogni esercizio il consiglio
di  amministrazione  procede,  entro  i termini e in osservanza delle
disposizioni  di  legge, alla compilazione del bilancio di esercizio,
corredato   dai  relativi  documenti  e  relazioni  (in  luogo  della
precedente  previsione  statutaria:  "Alla  fine di ogni esercizio il
consiglio  di  amministrazione  procede  alla formazione del bilancio
sociale con il conto profitti e perdite a norma di legge ).
  Introduzione,  ex  novo,  del termine di approvazione del bilancio:
entro  il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il
bilancio  stesso,  con possibilita' di prorogare tale termine fino al
30  giugno,  ai  sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173.".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 dicembre 2001
                                             Il presidente: Manghetti