L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 13 dicembre 2001,
  Premesso che:
    l'art.  16 della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma 8, del
decreto  legislativo  16  marzo  1999, n. 79 (di seguito: convenzione
tipo)   approvata   con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio   e  dell'artigianato  22  dicembre  2000,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
15  del  19  gennaio  2001  (di  seguito:  decreto 22 dicembre 2000),
disciplinante  i  rapporti  tra  la  societa'  Gestore  della rete di
trasmissione  nazionale  S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) e
le  societa'  che  dispongono  di  porzioni  di  rete di trasmissione
dell'energia  elettrica (di seguito: i soggetti titolari), stabilisce
che  il Gestore della rete corrisponda ai soggetti titolari un canone
annuale  a  copertura  dei  costi  delle  attivita' di esercizio e di
manutenzione,  degli  ammortamenti e della remunerazione del capitale
investito relativi agli impianti di potenza e accessori facenti parte
delle  suddette porzioni di rete e che detto canone sia composta, tra
l'altro, da una parte fissa;
    in  particolare,  l'art.  16,  comma  7,  della  convenzione tipo
stabilisce  che  i valori dei parametri fi, ai fini della definizione
di  detta  parte  fissa  del  canone annuale, vengano determinati dal
Gestore  della  rete  per  classi  di  caratteristiche tecniche degli
elementi di rete, senza tenere conto del livello di utilizzazione dei
singoli  componenti,  e  siano approvati dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita);
    in   data   11   gennaio  2001,  l'Autorita'  ha  inviato  (prot.
PB/M01/69/gb), al Gestore della rete e ai soggetti titolari, una nota
concernente una stima della ripartizione dei ricavi, per l'anno 2000,
afferenti  l'attivita'  di  trasmissione,  al  netto  della  quota di
competenza  del  Gestore  della  rete per le proprie attivita', tra i
soggetti  titolari a copertura dei costi sostenuti nell'anno 2000 per
le  attivita'  di  esercizio  e di manutenzione degli impianti, degli
ammortamenti   e  della  remunerazione  del  capitale  investito,  da
intendersi  come  una  ripartizione  dei  ricavi  dell'anno  2000 per
singolo  soggetto  titolare  ai  fini  della regolazione del soggetto
medesimo a titolo di acconto e salvo conguaglio;
    in  data  23 luglio 2001 il Gestore della rete ha inviato la nota
(prot.  AD/P/20010213),  prot. Autorita' n. 015605, avente ad oggetto
la proposta di determinazione dei parametri fi, ai sensi dell'art. 16
della  convenzione  tipo  di  cui  al  decreto  22  dicembre 2000 (di
seguito: proposta di determinazione dei parametri fi);
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  16  marzo  1999, n. 79/1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999
(di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
  Visti:
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999,
recante   determinazione   dell'ambito   della   rete   elettrica  di
trasmissione nazionale;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie generale - n. 178 del 1 agosto 2000, recante attribuzione al
Gestore  della rete della concessione delle attivita' di trasmissione
e di dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;
    il decreto 22 dicembre 2000;
  Viste:
    la lettera della proposta di determinazione dei parametri fi;
    le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da parte dei soggetti
titolari;
  Considerato che:
    la  determinazione  di erogazioni in acconto di cui alle premesse
si  e'  resa  necessaria causa la situazione di mancata copertura dei
costi  sostenuti  dai  soggetti  titolari per le attivita' svolte dai
medesimi  nell'anno  2000  determinatasi  in  ragione  della  mancata
stipula  delle  convenzioni  disciplinanti il rapporto con il Gestore
della  rete;  e  che  i suddetti acconti sono stati determinati sulla
base  di  valutazioni  di  massima  in  termini  di consistenza degli
impianti  di trasmissione nella disponibilita' del singolo soggetto e
di  stima preliminare circa la remunerazione delle attivita' svolte a
mezzo  dei  singoli  elementi  della porzione di rete di trasmissione
nazionale;
    dalla  proposta  di determinazione dei parametri fi si evince che
il  Gestore  della  rete  ha determinato i parametri fi per classi di
caratteristiche  tecniche degli elementi di rete considerando che gli
elementi  appartenenti alla stessa classe sono valutati come in grado
di  offrire  prestazioni  similari a quelle riferite agli impianti di
trasmissione  della  societa'  Terna  S.p.a.  (di seguito: la Terna),
incluso l'esercizio degli stessi;
    il  criterio  di  cui  al  precedente alinea si giustifica con il
fatto  che  gli  elementi  della  porzione della rete di trasmissione
nazionale  in  capo  alla  Terna costituiscono, ad oggi, piu' del 90%
della  medesima  rete e che la Terna e' l'unica societa' proprietaria
di  almeno  un  impianto  ricadente  nelle  classi di caratteristiche
tecniche individuate dal Gestore della rete;
    ai fini della valutazione dei costi standard per la remunerazione
delle   infrastrutture  facenti  parte  della  rete  di  trasmissione
nazionale,  la situazione risultante dalla consistenza degli impianti
di  trasmissione  nella  disponibilita'  della  Terna  rappresenta la
migliore  approssimazione  possibile;  e  che i costi sostenuti dalla
Terna per le attivita' di esercizio e di manutenzione degli impianti,
degli  ammortamenti  e  della  remunerazione  del  capitale investito
possono  essere  ritenuti  rappresentativi  dei  costi  sostenuti  da
ciascun  soggetto  titolare  diverso dalla Terna, in quanto non vi e'
ragione  di  ritenere  che  la Terna operi in regime di costi ridotti
rispetto  ad esperienze similari nel settore elettrico italiano ed in
quello europeo;
    i  criteri  assunti dal Gestore della rete per la definizione dei
parametri  fi  sono  compatibili  con i meccanismi tariffari previsti
dall'Autorita'  per  la  copertura  dei  costi sostenuti dai soggetti
titolari  ed  afferenti  le attivita' di esercizio e di manutenzione,
gli  ammortamenti  e  la  remunerazione  del capitale investito degli
impianti  di  potenza  e accessori facenti parte della porzione della
rete di trasmissione nazionale;
    le  principali  osservazioni pervenute dai soggetti titolari, che
fanno  riferimento  a  dichiarate insufficienze di ricavi a copertura
dei  costi effettivamente sostenuti dai medesimi soggetti rispetto ai
costi    effettivamente    sostenuti,    non    incidono    ai   fini
dell'approvazione  dei  parametri  fi,  in quanto la convenzione tipo
prevede  espressamente  che  siano  univocamente individuate le parti
fisse dei canoni annuali per classi di caratteristiche tecniche degli
elementi di rete, escludendo pertanto la possibilita' di procedere al
riconoscimento   dei   costi  effettivamente  sostenuti  dai  singoli
soggetti titolari;
    in  relazione  a  quanto  illustrato  al  precedente considerato,
l'adeguatezza   della   remunerazione   delle   attivita'   e   degli
investimenti  in  capo  ai  soggetti titolari e' fissata attraverso i
meccanismi   di  remunerazione  della  convenzione  tipo,  risultando
pertanto determinata anche attraverso la fissazione dei parametri fi,
ai   sensi   dell'art.  3,  comma  8,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  Ritenuto  che  sia  opportuno  approvare  i parametri fi sulla base
della  proposta  di  determinazione dei medesimi avanzata dal Gestore
della rete ai sensi dell'art. 16 della convenzione tipo;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.  Ai  fini  del presente provvedimento si applicano le seguenti
definizioni:
    l'Autorita'  e'  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas,
istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, per la regolazione ed
il controllo dei servizi di pubblica utilita';
    convenzione  tipo  e' la convenzione tipo per la disciplina degli
interventi  di  manutenzione e di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale e dei dispositivi di interconnessione con altre reti di cui
all'art.  3,  comma 8,  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
approvata con il decreto 22 dicembre 2000;
    decreto 25 giugno 1999 e' il decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  25  giugno  1999, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
151 del 30 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete
elettrica di trasmissione nazionale;
    decreto   22   dicembre   2000   e'   il   decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 22 dicembre 2000
recante  approvazione della convenzione tipo di cui all'art. 3, comma
8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    Il  Gestore  della  rete  e'  la  societa'  di cui all'art. 3 del
decreto  legislativo  n.  79/1999,  concessionaria delle attivita' di
trasmissione   e   di   dispacciamento   dell'energia  elettrica  sul
territorio nazionale;
    rete di trasmissione nazionale e' la rete elettrica il cui ambito
e'  definito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  25  giugno  1999,  come successivamente integrato e
modificato  a  seguito  degli  interventi  di sviluppo deliberati dal
Gestore della rete.