IL DIRIGENTE
             del servizio politiche del lavoro di Milano
  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli
scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
  Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone
l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio
politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Sottosegretario di Stato del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in data 27 gennaio 1998 che ha
innalzato  il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla
nomina del commissario liquidatore;
  Visto   l'unanime   parere   della   commissione  centrale  per  le
cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997
sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in
presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile
ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di
funzionamento  dell'assemblea della societa' cooperativa "La Cordiale
a r.l.", con sede in Milano, corso Magenta n. 10;
  Vista  la  nota  prot.  n.  676  del 1 marzo 1999 del Ministero del
lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della
cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento
d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei
cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste
dall'art. 2448 del codice civile;
  Visto  il  verbale  in  data 31 gennaio 2000 di ispezione ordinaria
eseguita  sull'attivita'  della  societa'  cooperativa "La Cordiale a
r.l.", con sede in Milano, corso Magenta n. 10, da cui risulta che la
medesima  trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice
civile  e  dall'art.  2,  comma primo, della legge 17 luglio 1975, n.
400,  perche'  sussistono  le seguenti cause: non ha mai depositato i
bilanci  annuali, dal 12 giugno 1989 non compie atti di gestione, non
e'  in grado di raggiungere lo scopo per il quale e' stata costituita
e non vi sono rapporti patrimoniali da definire;
  Visto  il  parere  favorevole  della  commissione  centrale  per le
cooperative  di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127,
datato   20 settembre   2001,   circa   lo   scioglimento   per  atto
dell'autorita' di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di
commissario liqui-datore;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa "La Cordiale a r.l.", con sede in Milano,
corso Magenta n. 10, costituita per rogito del notaio dott. Scherillo
Nicoletta  di S. Donato Milanese in data 16 dicembre 1988, repertorio
n.  28927/2139,  registro  societa'  n.  289129, tribunale di Milano,
registro  imprese  di  Milano  n.  09499740158, posizione B.U.S.C. n.
13058/238976,  e'  sciolta,  senza  dar luogo a nomina di commissario
liquidatore,  ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma,
parte  prima,  come  modificato  dall'art.  18 della legge 31 gennaio
1992,  n.  59 e dell'art. 2, comma primo, della legge 17 luglio 1975,
n.  400,  perche'  non  ha  mai  depositato  i  bilanci  annuali, dal
12 giugno  1989  non  compie  atti  di  gestione,  non e' in grado di
raggiungere  lo  scopo  per  il  quale  e' stata costituita e perche'
risulta assenza di patrimonio da liquidare.
  Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia -
Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Milano, 13 dicembre 2001
                                     Il dirigente reggente: Cicchitti