IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  proprio  decreto in data 17 ottobre 2001 con il quale e'
stata  fissata  la  decorrenza degli oneri di servizio pubblico sulle
rotte  Cagliari  -  Roma,  Cagliari  -  Milano, Olbia - Roma, Olbia -
Milano ed Alghero - Roma;
  Viste  le ordinanze del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 6416, 6417,
6418  in  data  4  dicembre  2001  con  le  quali  e'  stata disposta
l'ammissione  con  riserva  della  Soc.  Air One S.p.a. alle gare per
l'assegnazione  delle  rotte  Cagliari  -  Roma,  Cagliari - Milano e
Alghero - Roma;
  Vista  la  lettera  n.  101231 in data 7 dicembre 2001 con la quale
l'ENAC  ha  incaricato  la  commissione  giudicatrice di procedere al
riesame delle offerte presentate dalla Soc. Air One S.p.a., oltre che
per  le  rotte  oggetto delle ordinanze del Consiglio di Stato, anche
per  la  rotta  Alghero - Milano, non aggiudicata ed oggetto di altro
ricorso al T.A.R. Lazio;
  Viste  le  risultanze  della  commissione  giudicatrice, comunicate
all'ENAC  con  nota del 19 dicembre 2001, con le seguenti proposte di
affidamento:
    Cagliari  -  Roma e vv. - Soc. Alitalia S.p.a. - compensazione L.
27.500.000.000/anno;
    Cagliari  - Milano e vv. - Soc. Air One S.p.a. - compensazione L.
2.000.000.000/anno;
    Alghero  -  Roma  e  vv. - Soc. Air One S.p.a. - compensazione L.
3.680.000.000/anno;
    Alghero  -  Milano e vv. - Soc. Air One S.p.a. - compensazione L.
40.000.000/anno;
  Vista  la  nota della direzione generale dell'ENAC n. 01-2174/DG in
data 20 dicembre 2001;
  Ritenuto  per effetto di quanto precede, di modificare ed integrare
il  decreto  ministeriale  del 17 ottobre 2001, a fini cautelativi ed
impregiudicato  il  merito  dei  ricorsi,  relativamente  alle  rotte
rispetto  alle  quali  le originarie determinazioni non hanno trovato
conferma a seguito dell'esame delle offerte della Soc. Air One S.p.a.
svolto in esecuzione delle pronunce cautelari del Consiglio di Stato;
  Ritenuto  che sia primario interesse pubblico attivare i servizi di
trasporto  aereo  di  linea  con  la  Sardegna  secondo  gli oneri di
servizio pubblico, garantendone comunque l'avvio entro e non oltre il
31 gennaio 2002;
                              Decreta:
  A  parziale  modifica  del  decreto  ministeriale  17 ottobre 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001, il
termine  di avvio dei servizi di trasporto aereo di linea secondo gli
oneri  di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea del 7 ottobre 2000, sulle rotte Cagliari - Milano e
vv.  ed  Alghero  -  Roma  e vv. e' stabilito non oltre il 31 gennaio
2002.
  Ad  integrazione  del  decreto  ministeriale del 17 ottobre 2001 il
termine  di avvio dei servizi di trasporto aereo di linea secondo gli
oneri  di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita'  Europea  del 7 ottobre 2000 sulla rotta Alghero - Milano e
vv. e' stabilito non oltre il 31 gennaio 2002.
  Il  termine  massimo  di  avvio  degli  stessi servizi per le rotte
Cagliari  -  Roma  e  vv., Olbia - Roma e vv. ed Olbia - Milano e vv.
resta confermato entro il 31 dicembre 2001.
  L'ENAC e' incaricato di dare esecuzione al presente decreto.
    Roma, 21 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Lunardi