L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa   e   riassicurativa  gia'  rilasciate  alla  Mediolanum
Assicurazioni  S.p.a.,  con  sede in Milano, via Paleocapa n. 3, ed i
successivi provvedimenti autorizzativi;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP n. 1983 del 5 dicembre 2001, con il
quale  sono state approvate le deliberazioni e le condizioni relative
al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo costituito dai
rami  Corpi  di  veicoli terrestri, R.C. autoveicoli terrestri e R.C.
veicoli    marittimi,   lacustri   e   fluviali,   dalla   Mediolanum
Assicurazioni S.p.a. alla Nuova Maa Assicurazioni S.p.a., con effetto
dal 1 gennaio 2002;
  Viste  le  comunicazioni della societa' e, da ultimo, la lettera in
data 6 dicembre 2001 con la quale la Mediolanum Assicurazioni S.p.a.,
in  conformita'  con  le  deliberazioni  assunte  all'unanimita'  dal
Consiglio  di  amministrazione,  nell'adunanza  tenutasi  in  data  3
dicembre    2001,    ha    rinunciato   espressamente   all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  nei rami danni di cui sopra, oggetto di
trasferimento (Corpi di veicoli terrestri, R.C. autoveicoli terrestri
e R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali);
  Preso  atto  che il portafoglio delle rimanenti agenzie con mandato
Mediolanum nei rami auto e' stato liberalizzato sulla base di accordi
che andranno a concludere i propri effetti nel corso del 2002;
  Considerato  che  ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma
1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 175/1995;
                              Dispone:
  Ai  sensi  dell'art.  65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, la Mediolanum Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano,
e'    decaduta   dall'autorizzazione   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  nei  rami  3.  Corpi  di  veicoli  terrestri,  10. R.C.
autoveicoli  terrestri  e  12.  R.C.  veicoli  marittimi,  lacustri e
fluviali.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 dicembre 2001
                                             Il presidente: Manghetti