MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

   Vista  la  legge  3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla
legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio;
   Visto  il comma 4-quinquies dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978,
n.  468, introdotto dall'art. 1, comma 2, della suddetta legge n. 94,
il quale prevede, tra l'altro, che in apposito allegato allo stato di
previsione,   le  unita'  previsionali  di  base  sono  ripartite  in
capitoli, e per l'entrata anche in articoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione e che la ripartizione e' effettuata con decreto
del   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  d'intesa  con  le
amministrazioni interessate;
   Visto  il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  sulla
individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della
ripetuta legge n. 94/1997;
   Visto  l'art.  3,  comma  1,  del predetto decreto legislativo, il
quale  dispone che, contestualmente all'entrata in vigore della legge
di  approvazione  del  bilancio,  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze,   con  proprio  decreto,  d'intesa  con  le  amministrazioni
interessate,  provvede  a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione;
   Considerato  che la prevista ripartizione in capitoli delle unita'
previsionali di base approvate dal Parlamento si omologa ai contenuti
degli  allegati tecnici, che integrano ciascuno stato di previsione e
che,  con l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri del progetto
di  bilancio  e  delle  note  di  variazioni, si realizza la prevista
intesa con le amministrazioni;
   Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante modifiche alla struttura di Governo, ai sensi
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
   Vista  la  legge  di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004;
   Ritenuta la necessita' di far luogo alla ripartizione in capitoli,
e per l'entrata anche in articoli, delle unita' previsionali di base,
di  cui  alla suddetta legge di approvazione del bilancio, nonche' di
procedere, tramite l'apposizione di asterisco (*), all'individuazione
delle spese di natura obbligatoria;
   Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  attribuire  alle  unita'
previsionali  di  base i codici meccanografici occorrenti per seguire
attraverso   il   sistema   informativo   la  gestione  delle  unita'
previsionali medesime;

                              Decreta:

   Ai  fini  della  gestione  e della rendicontazione, nello stato di
previsione  dell'Entrata  (tabella  n. 1) e negli stati di previsione
dei  Ministeri e delle Amministrazioni autonome (tabelle da n. 2 a n.
15),  la  ripartizione,  per  l'anno  finanziario  2002, delle unita'
previsionali  di base in capitoli e per l'entrata anche in articoli -
con  l'individuazione,  tramite  asterisco (*), delle spese di natura
obbligatoria  - e' quella risultante dall'allegato documento relativo
al  "Bilancio  per  capitoli"  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto.
   Il   decreto   viene   comunicato   alla  Corte  dei  conti,  alle
amministrazioni  interessate  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

       Roma, 31 dicembre 2001
                                                Il Ministro: TREMONTI