IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

                            di intesa con
                        IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
   consumatore del Ministero delle politiche agricole e forestali

                              Dichiara

decaduta  la  "Fratelli  Acanfora  di Acanfora Giuseppe S.a.s." dalla
concessione  n.  1.540  per  l'esercizio  dellescommesse  ippiche  al
totalizzatore  nazionale  e  a  quota  fissa  nel  comune  di Scafati
(Salerno), via Passanti n. 25.
Motivazioni del provvedimento.
  Con  decreto  ministeriale  16  settembre  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, parte prima, del 28
settembre  1999  n.  228,  sono  state  attribuite le concessioni per
l'esercizio  delle  scommesse  ippiche al totalizzatore nazionale e a
quota  fissa  e  con  la  deliberazione  della  giunta  esecutiva del
Comitato  Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 933 del 30 luglio
1999,  sono  state  attribuite  le  concessioni per l'esercizio delle
scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa.
  La  concessione n. 1540 per la raccolta delle scommesse ippiche nel
comune  di  Scafati  (Salerno)  e'  stata  attribuita  alla "Fratelli
Acanfora  di  Acanfora  Giuseppe  S.a.s..",  con  sede sociale in via
Aquino n. 33 - Scafati. La concessione n. 3.115 per la raccolta delle
scommesse   sportive  nel  comune  di  Ottaviano  (Napoli)  e'  stata
attribuita  alla  medesima  "Fratelli  Acanfora  di Acanfora Giuseppe
S.a.s.".
  Con  nota  prot.  n.  7792/2327  di  sched.  del 12 giugno 2001, il
Comando  compagnia  di Scafati della Guardia di finanza ha comunicato
che  in  data  8  giugno 2001, militari appartenenti al Comando, "nel
corso  di  un  servizio finalizzato all'acquisizione e reperimento di
elementi  utili  alla  repressione  delle  violazioni  delle leggi in
materia  di  scommesse  ed  altri  giochi  amministrati  dallo Stato,
constatavano,  a  seguito  dell'esibizione da parte di un occasionale
scommettitore  di  fotocopia  (a  mezzo  fax)  della  ricevuta  della
giocata,  che presso l'agenzia "STRIKE" di Scafati (Salerno) venivano
raccolte illecitamente scommesse sportive, relative a gare di calcio,
basket   e   formula   uno,  diverse  da  quelle  riconducibili  alle
competizioni   ippiche  per  le  quali  la  stessa  era  regolarmente
autorizzata".
  Nella  predetta  nota  si  precisa  che  "tale  attivita'  era resa
possibile  grazie  alla  complicita'  dell'altra  agenzia  "STRIKE di
Ottaviano  (Napoli),  la quale essendo abilitata a tutte le tipologie
di   scommesse,   dopo  aver  avuto  comunicazione  telefonica  dalla
consorella  di  Scafati  (Salerno)  circa  la tipologia della giocata
richiesta  dal  cliente,  trasmetteva via fax all'agenzia richiedente
copia  della  ricevuta  da consegnare allo scommettitore, trattenendo
l'originale  presso  i  propri  uffici in quanto impossibilitata alla
materiale consegna".
  Con  nota  prot.  n.  113358/2001 del 25 giugno 2001 e' stato fatto
presente  alla "Fratelli Acanfora di Acanfora Giuseppe S.a.s." che il
suddetto  sistema  di  raccolta delle scommesse ippiche configura una
fattispecie  di  intermediazione,  espressamente vietata dall'art. 6,
comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n.  169,  per  la  quale e' dichiarabile la decadenza dal rapporto di
concessione,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1, lettere c) e d), del
citato decreto del Presidente della Repubblica
  E'   stato  inoltre  precisato  che  le  disposizioni  violate,  in
particolare,  sono:  l'art. 3, comma 2, lettera b) della convenzione,
che  prevede  il  divieto  di  svolgere  attivita'  di raccolta delle
scommesse in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia;
l'art.  6,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica n.
169/1998,  che  vieta  ogni  forma di intermediazione; a tal fine, e'
stato  sottolineato che piu' punti di raccolta delle scommesse, anche
se  riferibili  alla medesima societa', costituiscono autonomi centri
di  interesse,  pertanto,  ogni  qualvolta v'e' interposizione fra un
centro  di raccolta e lo scommettitore si verifica l'intermediazione,
che e' vietata in ogni stadio di commercializzazione del servizio, in
quanto l'oggetto della concessione e un attivita' riservata e quindi,
ammettendo  l'intermediazione  si determinerebbe una violazione della
riserva;   l'art.  4,  comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 169/98, che stabilisce il divieto di qualsiasi forma di
scommessa  non  prevista  dal  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica, salvo specifica autorizzazione del Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro per le politiche agricole e che subordina
l'accettazione  delle  scommesse  telefoniche  all'emanazione  di  un
apposito  decreto  ministeriale,  emesso  peraltro  in data 15 giugno
2000.
  Pertanto,  con la medesima nota e' stato comunicato, ai sensi degli
articoli  7  e  8  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, l'avvio del
procedimento   finalizzato   alla  declaratoria  di  decadenza  dalla
concessione.
  Le   conseguenti  controdeduzioni  della  societa'  concessionaria,
assunte al n. 132817/2001 del protocollo in data 17 luglio 2001, sono
apparse inaccoglibili in fatto e in diritto.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Riferimenti normativi.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
    Decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300 (art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a).
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1).
    Regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1).
  Normativa concernente le scommesse ippiche.
    Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77).
    Decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,
articoli 3, 4, 6.
    Decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999.
      Roma, 31 ottobre 2001

                                        Il direttore dell'Agenzia
                                                  Romano
        Il direttore generale
per la qualità dei prodotti agroalimentari
     e la tutela del consumatore
     del Ministero delle politiche
         agricole e forestali
             Ambrosio