IL PRESIDENTE
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  40  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, come da
ultimo  modificato  dalla  legge  23 dicembre 2000, n. 388, in cui e'
previsto,   tra   l'altro,   che  la  Consob,  ai  fini  del  proprio
finanziamento,   determina   in   ciascun   anno   l'ammontare  delle
contribuzioni  ad  essa  dovute  dai  soggetti  sottoposti  alla  sua
vigilanza;
  Considerate  le  osservazioni  delle  associazioni  degli operatori
interessati consultate in merito ai criteri di tariffazione;
  Attesa  la  necessita'  di  determinare,  per  l'esercizio  2002, i
soggetti tenuti alla contribuzione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                 Soggetti tenuti alla contribuzione
  1.  Sono  tenuti  a  versare  alla Consob, per l'esercizio 2002, un
contributo denominato "contributo di vigilanza":
    a) le  societa'  di intermediazione mobiliare iscritte, alla data
del  2 gennaio  2002,  nell'albo,  di  cui  all'art. 20, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella
sezione  speciale  dello  stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4,
del decreto legislativo n. 415/1996;
    b) le  banche autorizzate, alla data del 2 gennaio 2002, ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle di
cui all'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;
    c) le  societa'  di  gestione  del  risparmio  che  alla data del
2 gennaio  2002  abbiano  esperito  con  esito  positivo le procedure
previste   dalle   disposizioni  adottate  dalla  Banca  d'Italia  in
attuazione  dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998
per la prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli
di  investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), dello stesso
decreto;
    d) gli  intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio
2002,  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art. 107, comma 1, decreto
legislativo  n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4,
del   decreto  legislativo  n.  58/1998,  a  prestare  i  servizi  di
investimento  di  cui  all'art.  1,  comma  5, lettere a) e c), dello
stesso decreto legislativo n. 58/1998;
    e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui
all'art.  201,  comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 alla data
del  2  gennaio  2002  e  quelli  iscritti alla stessa data nel ruolo
speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;
    f) le  societa'  di  gestione del risparmio iscritte nell'albo di
cui  all'art.  35,  comma  1,  del decreto legislativo n. 58/1998, le
societa'  di  investimento a capitale variabile iscritte nell'albo di
cui  all'art.  44,  comma  1,  dello  stesso  decreto  legislativo n.
58/1998,   gli   organismi   di   investimento   collettivo  soggetti
all'applicazione  dell'art.  42,  commi  1  e 5, del medesimo decreto
legislativo  n.  58/1998  ed  i soggetti istitutori di fondi pensione
aperti  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  del  decreto legislativo n.
124/1993 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del
deposito di un prospetto informativo;
    g) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2002,
nell'albo  di  cui  all'art.  31, comma 4, del decreto legislativo n.
58/1998;
    h) la Borsa Italiana S.p.a.;
    i) la Mts S.p.a.;
    l) la Monte Titoli S.p.a.;
    m) la Cassa di compensazione e Garanzia S.p.a.;
    n)  gli organizzatori di scambi organizzati, iscritti nell'elenco
pubblicato  ai  sensi del punto 3 della comunicazione Consob n. 97747
del  24  dicembre  1998 in corso di validita' alla data del 2 gennaio
2002;
    o)  i  soggetti, diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali,
dagli  Stati  esteri  e  dagli  organismi  internazionali a carattere
pubblico,  emittenti  strumenti  finanziari ammessi alle negoziazioni
nei mercati regolamentati nazionali alla data del 2 gennaio 2002;
    p) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in
misura  rilevante, iscritti nella sezione A dell'elenco pubblicato ai
sensi  dell'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11.971/99 in
corso di validita' alla data del 2 gennaio 2002;
    q)  gli  offerenti,  diversi  da  quelli  di  cui alla precedente
lettera  f),  che  alla  data del 2 gennaio 2002, avendo concluso una
sollecitazione   all'investimento   ovvero   un'offerta  pubblica  di
acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2001 ed il 1
gennaio  2002, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di
cui  agli  articoli  97, comma 1, lettera b), o 103, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo n. 58/1998;
    r)  le  societa'  di  revisione iscritte, alla data del 2 gennaio
2002, nell'albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo
n. 58/1998.